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Document 31977D0795

77/795/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità

GU L 334 del 24.12.1977, p. 29–36 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007; abrogato da 300L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/795/oj

31977D0795

77/795/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 24/12/1977 pag. 0029 - 0036
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0071


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità

( 77/795/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ( 3 ) e del 1977 ( 4 ) prevedono l ' instaurazione di una procedura di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo dell ' inquinamento ;

considerando che una procedura del genere è necessaria per caratterizzare il livello di inquinamento dei corsi d ' acqua della Comunità e conseguentemente per orientare la lotta contro l ' inquinamento e le perturbazioni ambientali , che è uno degli obiettivi dell ' azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni di vita e lo sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ; che i poteri d ' azione specifici a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ;

considerando che lo scambio di informazioni sui livelli di inquinamento è uno degli elementi che permettono di conoscere le tendenze a lungo termine ed i miglioramento derivante dall ' applicazione delle vigenti norme nazionali e comunitarie ;

considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione dovrebbe permettere un raffronto quanto più significativo possibile dei risultati delle misurazioni effettuate nelle stazioni di prelievo o di misura ;

considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione getta le basi di un sistema di sorveglianza dell ' inquinamento delle acque dolci superficiali a livello comunitario e potrà costituire un elemento del sistema globale di sorveglianza dell ' ambiente del programma delle Nazioni Unite per l ' ambiente ;

considerando che per raggiungere questi obiettivi è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i dati relativi a determinati parametri delle acque dolci superficiali ; che la Commissione redigerà un rapporto di sintesi , che verrà comunicato agli Stati membri ;

considerando che l ' elenco delle stazioni dell ' allegato I può utilmente essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato , purchù siano soddisfatti determinati criteri ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell ' allegato II della presente decisione ; che , per facilitare l ' attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico della presente decisione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Viene instaurata una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva , per stazioni di prelievo o di misura si intendono le stazioni elencate nell ' allegato I .

2 . Le informazioni relative ai parametri elencati nella prima colonna dell ' allegato II , che sono oggetto dello scambio di informazioni , sono :

a ) i risultati delle misurazioni effettuate nelle stazioni di prelievo o di misura ;

b ) la descrizione dei metodi di prelievo , di conservazione dei campioni e di misurazioni applicati e la frequenza del campionamento .

Articolo 3

1 . Ogni Stato membro designa un organo centrale e ne informa la Commissione entro quindici giorni dalla notifica della presente decisione .

2 . Le informazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , sono trasmesse alla Commissione tramite l ' organo centrale di ogni Stato membro .

3 . I dati di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera a ) , sono presentati secondo il modo di espressione e con le cifre significative indicate nella seconda e nella terza colonna dell ' allegato II .

4 . Le informazioni relative ad un anno civile vengono trasmesse alla Commissione almeno ogni dodici mesi .

5 . La Commissione prepara ogni anno un rapporto di sintesi basato sulle informazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 . La parte del progetto del rapporto concernente le informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per verifica all ' organo centrale di tale Stato membro . Le eventuali osservazioni su tale progetto sono incluse nel rapporto . La versione definitiva è comunicata agli Stati membri .

6 . La Commissione vigila sul funzionamento della procedura di scambio di informazioni e , entro un termine massimo di 3 anni dalla notifica della presente decisione , presenterà eventualmente al Consiglio proposte intese a perfezionare tale procedura e ad armonizzare , se necessario , i metodi di misura .

Articolo 4

1 . Le informazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , vengono trasmesse dagli Stati membri , tramite i loro organi centrali , per la prima volta entro sei mesi dalla notifica della presente decisione .

2 . Le prime informazioni oggetto dello scambio di informazioni sono quelle disponibili nell ' anno civile che precede la notifica della presente decisione .

Articolo 5

1 . L ' elenco di cui all ' allegato I può essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato .

2 . La Commissione procede a tale modifica dopo essersi accertata che sono rispettati i seguenti criteri :

- l ' elenco delle stazioni di prelievo o di misura è , per quanto riguarda ogni Stato membro , sufficientemente rappresentativo per i fini che si prefigge la presente decisione ;

- le stazioni sono situate in punti rappresentativi delle condizioni dell ' ambiente idrico circostante e non subiscono l ' influenza diretta e immediata di una fonte di inquinamento ;

- esse sono in grado di misurare periodicamente i parametri di cui all ' allegato II ;

- esse sono in generale situate ad intervalli massimi di 100 km l ' una dall ' altra sui principali fiumi , esclusi gli affluenti ;

- esse sono situate a monte dei confluenti e non sono soggette a maree .

3 . La Commissione comunica al Consiglio le modifiche accettate .

4 . La Commissione presenta al Consiglio , per decisione , le richieste di modifica che essa non è stata in grado di accertare .

Articolo 6

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' elenco dei parametri , il loro modo di espressione e le loro cifre significative , indicati nell ' allegato II , sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 8 , purchù le aggiunte apportate all ' elenco riguardino unicamente parametri previsti nella legislazione comunitaria e per i quali sono disponibili dati in tutte le stazioni di prelievo o di misura degli Stati membri . Le modifiche del modo di espressione e delle cifre significative non devono comportare modifiche dei metodi di misurazione utilizzati dagli Stati membri nelle varie stazioni di cui all ' allegato I .

Articolo 7

1 . Viene istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico della presente decisione , qui di seguito chiamato « comitato » , composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 8

1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è adito dal presidente , ad iniziativa di quest ' ultimo , oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione adotta le misure prospettate , se conformi al parere del comitato .

b ) Qualora dette misure non siano conformi al parere del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se allo scadere di un periodo di tra mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito , questo non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate dalla Commissione .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 12 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

L . DHOORE

( 1 ) GU n . C 178 del 2 . 8 . 1976 , pag . 48 .

( 2 ) GU n . C 285 del 2 . 12 . 1976 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 3 .

ALLEGATO I

ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua *

Maxau * 362,3 km dopo il ponte sul Reno a Costanza * Reno *

Mainz * 498,5 km dopo il ponte sul Reno a Costanza * Reno *

Koblenz Braubach * 590,3 km dopo il ponte sul Reno a Costanza * Reno *

Palzem * 230,3 km prima della confluenza con il Reno * Mosella *

Koblenz Mosel * 2 km prima della confluenza con il Reno * Mosella *

Kleve Bimmen * 864,95 km dopo il ponte sul Reno a Costanza , all ' uscita dalla Repubblica federale di Germania * Reno *

Goch * 21,4 km prima della confluenza con la Mosa * Niers *

Herbrum * 284,9 km di distanza a partire dalla sorgente Kanal-km 212,04 * Ems *

Hemeln * 11 km dopo la confluenza della Werra con la Fulda * Weser *

Intschede * 329,7 km dopo la confluenza della Werra con la Fulda * Weser *

Geesthacht * 113 km dopo l ' entrata nella Repubblica federale di Germania Elba-km 584,5 * Elba *

Jochenstem * 2 203 km prima della foce del Danubio * Danubio *

BELGIO

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua *

Warneton * a valle della confluenza con la Deule * Lys *

Leers-Nord * all ' entrata in Belgio * Espierre *

Doel * all ' uscita dal Belgio * Schelda *

Blèharies * all ' uscita dal Belgio * Schelda *

Erquelinnes * all ' entrata in Belgio * Sambre *

Heer-Agimont * all ' entrata in Belgio * Mosa *

Lanaye-Ternaaien * all ' uscita dal Belgio * Mosa *

Martelange * all ' uscita dal Belgio * Sure *

Zelzate * all ' uscita dal Belgio * Canale Gand-Terneuzen *

DANIMARCA

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua *

Naby * Stazione n . 57.12 * Susa *

Nr Broby * Stazione n . 45.01 * Odense A *

Tvilum bro * Stazione n . 21.01 * Gudena *

Ahlergard * Stazione n . 25.05 * Skjern A *

FRANCIA

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua *

Mèry * prima della confluenza con l ' Aube ( St 6 000 ) * Senna *

Montereau * prima della confluenza con la Yonne ( St 14 000 ) * Senna *

Melun * ( St 47 000 ) * Senna *

Paris * Ponte di Tolbiac ( St 81 000 ) * Senna *

Saint-Rambert * Ponte d ' Andrèzieux a valle di Saint-Rambert ( St 9 000 ) * Loira *

Roanne * Ponte di Villecrest a monte di Roanne ( St 13 000 ) * Loira *

Orlèans * a valle d ' Orlèans ( St 51 000 ) * Loira *

Nantes * a monte di Nantes ( St 137 000 ) * Loira *

Toulouse * a valle di Tolosa ( St 161 000 ) * Garonna *

Lamagistère * dopo la confluenza con l ' Aveyron ( St 117 000 ) * Garonna *

Couthures * nei pressi di Couthures , a valle della confluenza con l ' Avance ( St 81 000 ) * Garonna *

Auxonne * al ponte di Francia ( St 11 000 ) * Saona *

Mulatière * prima della confluenza con il Rodano ( St 59 000 ) * Saona *

Pont Carnot * a valle del lago di Ginevra e a monte della diga di Gùnissiat ( St 67 000 ) * Rodano *

Lyon * prima della confluenza con la Saona al ponte Poincare ( St 98 000 ) * Rodano *

Saint-Vallier * prima della confluenza con l ' Isère ( St 104 000 ) * Rodano *

IRLANDA

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua *

Slane Bridge * circa 12 km a valle di Navan ( N 96 74 ) * Boyne *

Corofin Bridge * circa 19 km a valle di Tuam ( M 42 43 ) * Clare *

Graiguenamanagh Bridge * circa 29 km a valle di Muine Bheag ( Bagenalstown : S 71 44 ) * Barrow *

Killavullen Bridge * circa 13 km a valle di Mallow ( W 65 99 ) * Blackwater ( Munster ) *

ITALIA

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco di corsi d ' acqua *

Ponte d ' Adige * 308 km dalla foce * Adige *

Trento * 253 km dalla foce * Adige *

Badia Polesine * 66 km dalla foce * Adige *

Meirano 591 km dalla foce * Po *

Cremona * 281 km dalla foce * Po *

Boretto 216 km dalla foce * Po *

Borgo Forte * 184 km dalla focce * Po *

Pontelagoscuro * 91 km dalla foce * Po *

Ponte degli Albergi * 38 km dalla foce * Metauro *

Subbiano * 178 km dalla foce * Arno *

Nave di Rosno * 120 km dalla foce * Arno *

Capraia * 70 km dalla foce * Arno *

San Giovanni alla Vena * 37 km dalla foce * Arno *

Ponte Felcino * 300 km dalla foce * Tevere *

Ponte Nuovo * 273 km dalla foce * Tevere *

Roma * 43 km dalla foce * Tevere *

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua *

Wasserbilig * prima della confluenza con la Mosella * Sure *

PAESI BASSI

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua *

Lobith * all ' entrata nei Paesi Bassi * Reno superiore *

Kampen * 133 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * IJssel *

Gorinchem * 93,5 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * Merwede superiore *

Vreeswijk * 89 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * Lek *

OM 42 * Putterhock , 120 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * Vecchia Mosa *

NM 34 * presso l ' isola di Brienenoord , 134 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * Nuova Mosa *

Eijsden * 4,5 km dopo l ' entrata della Mosa nei Paesi Bassi * Mosa *

Lith * 201 km dopo l ' entrata della Mosa nei Paesi Bassi * Mosa *

Keizersveer * 248 km dopo l ' entrata della Mosa nei Paesi Bassi * Bergse Maas *

H 9 * Haringvlietbrug ( ponte di Haringvliet ) * Haringvliet *

H 12 * in prossimità di Haringvlietdam * Haringvliet *

IJ 17 * alla foce del Keteldiep , 143 km dopo l ' netrata del Reno nei Paesi Bassi * Keteldiep *

IJ 23 * al centro del lago IJssel * Lago IJssel *

REGNO UNITO

* Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei cordi d ' acqua *

Chollerford * 6 km a monte della confluenza ( NY 919 706 ) * N Tyne *

Warden Bridge * 800 m a monte della confluenza ( NY 910 660 ) * S Tyne *

Wylam Bridge * immediatamente a monte del limite delle maree ( NZ 119 645 ) * Tyne *

Derwenthaught * 1,3 km a monte del limite delle maree ( NZ 187 607 * Derwent *

Whitford Bridge * 3 km a monte del limite delle maree ( SY 262 953 ) * Axe *

Tregony Gauging Station* 6 km a monte del limite delle maree ( SW 921 445 ) * Fal *

Devoran Bridge * immediatamente a monte del limite delle maree ( SW 791 394 ) * Carnon *

Forge Weir Halton * 1,5 km a monte del limite delle maree ( SD 514 411 ) * Lune *

St Michael ' s Weir * immediatamente a monte del limite delle maree ( SD 462 411 ) * Wyre *

Samlesbury * 1,5 km a monte del limite delle maree ( SD 589 304 ) * Ribble *

Teddington Weir * ( TQ 171 714 ) * Tamigi *

Chetwynd * ( SK 187 138 ) * Tame *

Nottingham * ( SK 581 383 ) * Trent *

Yoxall * ( SK 131 177 ) * Trent *

Fochabers * 4 km a monte del limite delle maree ( NG 341 596 ) * Spey *

Craigichall * 3 km a monte del limite delle maree ( NT 165 752 ) * Almond *

Renton Footbridge * immediatamente a monte del limite delle maree ( NS 389 783 ) * Leven *

ALLEGATO II

PARAMETRI OGGETTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Modo di espressione e cifre significative per i dati relativi ai parametri

Tabella : vedi G.U .

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