77/795/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 24/12/1977 pag. 0029 - 0036
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0071
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1977 che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità ( 77/795/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ( 3 ) e del 1977 ( 4 ) prevedono l ' instaurazione di una procedura di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo dell ' inquinamento ; considerando che una procedura del genere è necessaria per caratterizzare il livello di inquinamento dei corsi d ' acqua della Comunità e conseguentemente per orientare la lotta contro l ' inquinamento e le perturbazioni ambientali , che è uno degli obiettivi dell ' azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni di vita e lo sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ; che i poteri d ' azione specifici a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ; considerando che lo scambio di informazioni sui livelli di inquinamento è uno degli elementi che permettono di conoscere le tendenze a lungo termine ed i miglioramento derivante dall ' applicazione delle vigenti norme nazionali e comunitarie ; considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione dovrebbe permettere un raffronto quanto più significativo possibile dei risultati delle misurazioni effettuate nelle stazioni di prelievo o di misura ; considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione getta le basi di un sistema di sorveglianza dell ' inquinamento delle acque dolci superficiali a livello comunitario e potrà costituire un elemento del sistema globale di sorveglianza dell ' ambiente del programma delle Nazioni Unite per l ' ambiente ; considerando che per raggiungere questi obiettivi è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i dati relativi a determinati parametri delle acque dolci superficiali ; che la Commissione redigerà un rapporto di sintesi , che verrà comunicato agli Stati membri ; considerando che l ' elenco delle stazioni dell ' allegato I può utilmente essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato , purchù siano soddisfatti determinati criteri ; considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell ' allegato II della presente decisione ; che , per facilitare l ' attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico della presente decisione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Viene instaurata una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità . Articolo 2 1 . Ai sensi della presente direttiva , per stazioni di prelievo o di misura si intendono le stazioni elencate nell ' allegato I . 2 . Le informazioni relative ai parametri elencati nella prima colonna dell ' allegato II , che sono oggetto dello scambio di informazioni , sono : a ) i risultati delle misurazioni effettuate nelle stazioni di prelievo o di misura ; b ) la descrizione dei metodi di prelievo , di conservazione dei campioni e di misurazioni applicati e la frequenza del campionamento . Articolo 3 1 . Ogni Stato membro designa un organo centrale e ne informa la Commissione entro quindici giorni dalla notifica della presente decisione . 2 . Le informazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , sono trasmesse alla Commissione tramite l ' organo centrale di ogni Stato membro . 3 . I dati di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera a ) , sono presentati secondo il modo di espressione e con le cifre significative indicate nella seconda e nella terza colonna dell ' allegato II . 4 . Le informazioni relative ad un anno civile vengono trasmesse alla Commissione almeno ogni dodici mesi . 5 . La Commissione prepara ogni anno un rapporto di sintesi basato sulle informazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 . La parte del progetto del rapporto concernente le informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per verifica all ' organo centrale di tale Stato membro . Le eventuali osservazioni su tale progetto sono incluse nel rapporto . La versione definitiva è comunicata agli Stati membri . 6 . La Commissione vigila sul funzionamento della procedura di scambio di informazioni e , entro un termine massimo di 3 anni dalla notifica della presente decisione , presenterà eventualmente al Consiglio proposte intese a perfezionare tale procedura e ad armonizzare , se necessario , i metodi di misura . Articolo 4 1 . Le informazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , vengono trasmesse dagli Stati membri , tramite i loro organi centrali , per la prima volta entro sei mesi dalla notifica della presente decisione . 2 . Le prime informazioni oggetto dello scambio di informazioni sono quelle disponibili nell ' anno civile che precede la notifica della presente decisione . Articolo 5 1 . L ' elenco di cui all ' allegato I può essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato . 2 . La Commissione procede a tale modifica dopo essersi accertata che sono rispettati i seguenti criteri : - l ' elenco delle stazioni di prelievo o di misura è , per quanto riguarda ogni Stato membro , sufficientemente rappresentativo per i fini che si prefigge la presente decisione ; - le stazioni sono situate in punti rappresentativi delle condizioni dell ' ambiente idrico circostante e non subiscono l ' influenza diretta e immediata di una fonte di inquinamento ; - esse sono in grado di misurare periodicamente i parametri di cui all ' allegato II ; - esse sono in generale situate ad intervalli massimi di 100 km l ' una dall ' altra sui principali fiumi , esclusi gli affluenti ; - esse sono situate a monte dei confluenti e non sono soggette a maree . 3 . La Commissione comunica al Consiglio le modifiche accettate . 4 . La Commissione presenta al Consiglio , per decisione , le richieste di modifica che essa non è stata in grado di accertare . Articolo 6 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' elenco dei parametri , il loro modo di espressione e le loro cifre significative , indicati nell ' allegato II , sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 8 , purchù le aggiunte apportate all ' elenco riguardino unicamente parametri previsti nella legislazione comunitaria e per i quali sono disponibili dati in tutte le stazioni di prelievo o di misura degli Stati membri . Le modifiche del modo di espressione e delle cifre significative non devono comportare modifiche dei metodi di misurazione utilizzati dagli Stati membri nelle varie stazioni di cui all ' allegato I . Articolo 7 1 . Viene istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico della presente decisione , qui di seguito chiamato « comitato » , composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 8 1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è adito dal presidente , ad iniziativa di quest ' ultimo , oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . a ) La Commissione adotta le misure prospettate , se conformi al parere del comitato . b ) Qualora dette misure non siano conformi al parere del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se allo scadere di un periodo di tra mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito , questo non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate dalla Commissione . Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 12 dicembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente L . DHOORE ( 1 ) GU n . C 178 del 2 . 8 . 1976 , pag . 48 . ( 2 ) GU n . C 285 del 2 . 12 . 1976 , pag . 10 . ( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 3 . ALLEGATO I ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua * Maxau * 362,3 km dopo il ponte sul Reno a Costanza * Reno * Mainz * 498,5 km dopo il ponte sul Reno a Costanza * Reno * Koblenz Braubach * 590,3 km dopo il ponte sul Reno a Costanza * Reno * Palzem * 230,3 km prima della confluenza con il Reno * Mosella * Koblenz Mosel * 2 km prima della confluenza con il Reno * Mosella * Kleve Bimmen * 864,95 km dopo il ponte sul Reno a Costanza , all ' uscita dalla Repubblica federale di Germania * Reno * Goch * 21,4 km prima della confluenza con la Mosa * Niers * Herbrum * 284,9 km di distanza a partire dalla sorgente Kanal-km 212,04 * Ems * Hemeln * 11 km dopo la confluenza della Werra con la Fulda * Weser * Intschede * 329,7 km dopo la confluenza della Werra con la Fulda * Weser * Geesthacht * 113 km dopo l ' entrata nella Repubblica federale di Germania Elba-km 584,5 * Elba * Jochenstem * 2 203 km prima della foce del Danubio * Danubio * BELGIO * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua * Warneton * a valle della confluenza con la Deule * Lys * Leers-Nord * all ' entrata in Belgio * Espierre * Doel * all ' uscita dal Belgio * Schelda * Blèharies * all ' uscita dal Belgio * Schelda * Erquelinnes * all ' entrata in Belgio * Sambre * Heer-Agimont * all ' entrata in Belgio * Mosa * Lanaye-Ternaaien * all ' uscita dal Belgio * Mosa * Martelange * all ' uscita dal Belgio * Sure * Zelzate * all ' uscita dal Belgio * Canale Gand-Terneuzen * DANIMARCA * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua * Naby * Stazione n . 57.12 * Susa * Nr Broby * Stazione n . 45.01 * Odense A * Tvilum bro * Stazione n . 21.01 * Gudena * Ahlergard * Stazione n . 25.05 * Skjern A * FRANCIA * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua * Mèry * prima della confluenza con l ' Aube ( St 6 000 ) * Senna * Montereau * prima della confluenza con la Yonne ( St 14 000 ) * Senna * Melun * ( St 47 000 ) * Senna * Paris * Ponte di Tolbiac ( St 81 000 ) * Senna * Saint-Rambert * Ponte d ' Andrèzieux a valle di Saint-Rambert ( St 9 000 ) * Loira * Roanne * Ponte di Villecrest a monte di Roanne ( St 13 000 ) * Loira * Orlèans * a valle d ' Orlèans ( St 51 000 ) * Loira * Nantes * a monte di Nantes ( St 137 000 ) * Loira * Toulouse * a valle di Tolosa ( St 161 000 ) * Garonna * Lamagistère * dopo la confluenza con l ' Aveyron ( St 117 000 ) * Garonna * Couthures * nei pressi di Couthures , a valle della confluenza con l ' Avance ( St 81 000 ) * Garonna * Auxonne * al ponte di Francia ( St 11 000 ) * Saona * Mulatière * prima della confluenza con il Rodano ( St 59 000 ) * Saona * Pont Carnot * a valle del lago di Ginevra e a monte della diga di Gùnissiat ( St 67 000 ) * Rodano * Lyon * prima della confluenza con la Saona al ponte Poincare ( St 98 000 ) * Rodano * Saint-Vallier * prima della confluenza con l ' Isère ( St 104 000 ) * Rodano * IRLANDA * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua * Slane Bridge * circa 12 km a valle di Navan ( N 96 74 ) * Boyne * Corofin Bridge * circa 19 km a valle di Tuam ( M 42 43 ) * Clare * Graiguenamanagh Bridge * circa 29 km a valle di Muine Bheag ( Bagenalstown : S 71 44 ) * Barrow * Killavullen Bridge * circa 13 km a valle di Mallow ( W 65 99 ) * Blackwater ( Munster ) * ITALIA * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco di corsi d ' acqua * Ponte d ' Adige * 308 km dalla foce * Adige * Trento * 253 km dalla foce * Adige * Badia Polesine * 66 km dalla foce * Adige * Meirano 591 km dalla foce * Po * Cremona * 281 km dalla foce * Po * Boretto 216 km dalla foce * Po * Borgo Forte * 184 km dalla focce * Po * Pontelagoscuro * 91 km dalla foce * Po * Ponte degli Albergi * 38 km dalla foce * Metauro * Subbiano * 178 km dalla foce * Arno * Nave di Rosno * 120 km dalla foce * Arno * Capraia * 70 km dalla foce * Arno * San Giovanni alla Vena * 37 km dalla foce * Arno * Ponte Felcino * 300 km dalla foce * Tevere * Ponte Nuovo * 273 km dalla foce * Tevere * Roma * 43 km dalla foce * Tevere * GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua * Wasserbilig * prima della confluenza con la Mosella * Sure * PAESI BASSI * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei corsi d ' acqua * Lobith * all ' entrata nei Paesi Bassi * Reno superiore * Kampen * 133 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * IJssel * Gorinchem * 93,5 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * Merwede superiore * Vreeswijk * 89 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * Lek * OM 42 * Putterhock , 120 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * Vecchia Mosa * NM 34 * presso l ' isola di Brienenoord , 134 km dopo l ' entrata del Reno nei Paesi Bassi * Nuova Mosa * Eijsden * 4,5 km dopo l ' entrata della Mosa nei Paesi Bassi * Mosa * Lith * 201 km dopo l ' entrata della Mosa nei Paesi Bassi * Mosa * Keizersveer * 248 km dopo l ' entrata della Mosa nei Paesi Bassi * Bergse Maas * H 9 * Haringvlietbrug ( ponte di Haringvliet ) * Haringvliet * H 12 * in prossimità di Haringvlietdam * Haringvliet * IJ 17 * alla foce del Keteldiep , 143 km dopo l ' netrata del Reno nei Paesi Bassi * Keteldiep * IJ 23 * al centro del lago IJssel * Lago IJssel * REGNO UNITO * Stazioni di prelievo o di misura * Elenco dei cordi d ' acqua * Chollerford * 6 km a monte della confluenza ( NY 919 706 ) * N Tyne * Warden Bridge * 800 m a monte della confluenza ( NY 910 660 ) * S Tyne * Wylam Bridge * immediatamente a monte del limite delle maree ( NZ 119 645 ) * Tyne * Derwenthaught * 1,3 km a monte del limite delle maree ( NZ 187 607 * Derwent * Whitford Bridge * 3 km a monte del limite delle maree ( SY 262 953 ) * Axe * Tregony Gauging Station* 6 km a monte del limite delle maree ( SW 921 445 ) * Fal * Devoran Bridge * immediatamente a monte del limite delle maree ( SW 791 394 ) * Carnon * Forge Weir Halton * 1,5 km a monte del limite delle maree ( SD 514 411 ) * Lune * St Michael ' s Weir * immediatamente a monte del limite delle maree ( SD 462 411 ) * Wyre * Samlesbury * 1,5 km a monte del limite delle maree ( SD 589 304 ) * Ribble * Teddington Weir * ( TQ 171 714 ) * Tamigi * Chetwynd * ( SK 187 138 ) * Tame * Nottingham * ( SK 581 383 ) * Trent * Yoxall * ( SK 131 177 ) * Trent * Fochabers * 4 km a monte del limite delle maree ( NG 341 596 ) * Spey * Craigichall * 3 km a monte del limite delle maree ( NT 165 752 ) * Almond * Renton Footbridge * immediatamente a monte del limite delle maree ( NS 389 783 ) * Leven * ALLEGATO II PARAMETRI OGGETTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI Modo di espressione e cifre significative per i dati relativi ai parametri Tabella : vedi G.U .