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Document 32004D0738
2004/738/EC:Council Decision of 21 October 2004 authorising Portugal to apply a measure derogating from Articles 21(1)(a) and 22 of Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2004/738/CE:Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2004, che autorizza il Portogallo ad applicare un provvedimento di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
2004/738/CE:Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2004, che autorizza il Portogallo ad applicare un provvedimento di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
GU L 325 del 28.10.2004, p. 62–63
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 40–41
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
28.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/62 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2004
che autorizza il Portogallo ad applicare un provvedimento di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2004/738/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 19 febbraio 2004, il Portogallo ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre un provvedimento derogativo per il settore delle vendite a domicilio. |
(2) |
Gli altri Stati membri sono stati informati il 26 marzo 2004 in merito a tale richiesta. |
(3) |
La Commissione ha comunicato al Portogallo, il 30 marzo 2004, di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per la valutazione. |
(4) |
Detto provvedimento mira a far sì che talune imprese operanti nel settore della vendita a domicilio possano essere autorizzate ad assolvere, al posto dei rivenditori diretti dei loro prodotti, l’IVA gravante sui prodotti venduti, sempre che il fatturato dell’impresa sia interamente ottenuto dalle vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio e che gli elenchi recanti il prezzo di vendita al consumatore finale siano fissati anticipatamente e rispettati per tutti i prodotti. |
(5) |
L’autorizzazione ad introdurre il regime derogativo è limitata ai casi in cui l’impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori e questi ultimi li rivendano direttamente ai consumatori finali. |
(6) |
Le imprese rispondenti a tali condizioni e debitamente autorizzate dall’amministrazione fiscale versano l’IVA all’erario in base ad un prezzo di vendita al minuto fissato anticipatamente. |
(7) |
In questo caso i rivenditori interessati non saranno più tenuti ad assolvere l’imposta sulle proprie vendite e non avranno pertanto diritto ad alcuna deduzione. |
(8) |
Il presente regime costituisce una deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, in quanto il grossista è considerato debitore dell’imposta per le cessioni di beni al consumatore finale effettuate dai rivenditori. |
(9) |
Gli obblighi inerenti a tali cessioni, come la dichiarazione, la fatturazione, il pagamento, ecc., incombono in questo caso al grossista. I rivenditori che si approvvigionano presso quest’ultimo sono quindi esonerati, in deroga all’articolo 22, da tali obblighi riguardanti le cessioni dei prodotti al consumatore finale. |
(10) |
Il regime in questione ha già formato oggetto di un’autorizzazione precedentemente concessa alla Repubblica portoghese con decisione del Consiglio 1999/82/CE, del 18 gennaio 1999 (2), applicata dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000. |
(11) |
La Commissione ritiene che la presente deroga costituisca una misura di semplificazione e risponda alle condizioni prescritte dall’articolo 27 della sesta direttiva. |
(12) |
È opportuno concedere la deroga sino al 31 dicembre 2009. |
(13) |
La misura derogativa non modifica l’importo dell’IVA riscosso allo stadio del consumo finale e non inciderà sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Portogallo è autorizzato, sino al 31 dicembre 2009, ad applicare nel settore delle vendite a domicilio un regime impositivo particolare contenente disposizioni derogative alla sesta direttiva 77/388/CEE.
Le imprese che ottengono l’intero fatturato da vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio possono chiedere all’amministrazione di essere autorizzate ad applicare le disposizioni degli articoli 2 e 3 purché:
a) |
tutti i prodotti venduti dall’impresa siano indicati in un elenco precostituito dei prezzi al consumo finale; |
b) |
l'impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori e questi li vendano direttamente al consumatore finale. |
Articolo 2
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, le imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono debitrici dell’imposta sulle cessioni di beni ai consumatori finali effettuate dai rivenditori.
Articolo 3
I rivenditori che si approvvigionano presso imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono esonerati dagli obblighi stabiliti dall’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda la cessione dei propri prodotti ai consumatori finali.
Articolo 4
Il Portogallo è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
(2) GU L 27 del 2.2.1999, pag. 28.