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Document 62023CN0366
Case C-366/23 P: Appeal brought on 8 June 2023 by Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 29 March 2023 in Case T-26/22, CIMV v Commission
Causa C-366/23 P: Impugnazione proposta l’8 giugno 2023 dalla Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2023, causa T-26/22, CIMV / Commissione
Causa C-366/23 P: Impugnazione proposta l’8 giugno 2023 dalla Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2023, causa T-26/22, CIMV / Commissione
GU C 271 del 31.7.2023, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 271/19 |
Impugnazione proposta l’8 giugno 2023 dalla Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2023, causa T-26/22, CIMV / Commissione
(Causa C-366/23 P)
(2023/C 271/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret, R. Rard e P. Renié, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata; |
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annullare la sentenza impugnata; e |
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statuire definitivamente sul merito della causa, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, e, in via principale, accogliere le conclusioni della CIMV in primo grado o, in subordine, annullare l’articolo 3 della decisione della Commissione nella parte in cui prevede che si ricorra all’esecuzione forzata; e |
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in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado; |
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condannare la Commissione a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi:
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti nel valutare la violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto avrebbe dovuto constatare una violazione di tale principio da parte della Commissione europea, in considerazione della legittima aspettativa creata dalla risposta della Commissione alla CIMV.
In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti, in quanto avrebbe dovuto ritenere che la decisione fosse stata adottata in violazione dei diritti della difesa e del diritto ad essere ascoltato, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra l’esame del fascicolo, l’ultima comunicazione con il ricorrente e l’adozione della decisione.