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Document 62023CN0329

Causa C-329/23, Sozialversicherungsanstalt: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 25 maggio 2023 — Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

GU C 271 del 31.7.2023, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 25 maggio 2023 — Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

(Causa C-329/23, Sozialversicherungsanstalt)

(2023/C 271/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

Altre parti del procedimento: Dr. W M, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di diritto dell’Unione sulla determinazione della legislazione applicabile nel settore della sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 987/2009 (2) si applichino a una fattispecie in cui un cittadino dell’Unione esercita, contemporaneamente, un’attività lavorativa in uno Stato membro UE, in uno Stato SEE-EFTA (Liechtenstein) e in Svizzera.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se, in una fattispecie siffatta, il regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 987/2009 debba essere applicato con modalità tali per cui l’applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza sociale deve essere valutata separatamente, da un lato, nel rapporto tra lo Stato membro UE e lo Stato SEE-EFTA e, dall’altro, nel rapporto tra lo Stato membro UE e la Svizzera e, pertanto, deve essere rilasciato, di volta in volta, uno specifico certificato relativo alla legislazione applicabile.

3)

Se l’avvio di un’attività lavorativa in un ulteriore Stato, cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004, integri una variazione della «situazione» ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del succitato regolamento, anche laddove ciò non determini una variazione della legislazione applicabile né in forza del regolamento (CE) n. 883/2004, né in forza del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3) e l’attività sia di portata talmente secondaria da generare unicamente circa il 3 % del reddito complessivo.

Se, in tale contesto, rilevi se, ai sensi della seconda questione, il coordinamento nel rapporto bilaterale, da un lato, tra gli Stati sino ad ora interessati e, dall’altro, tra uno degli Stati sino ad ora interessati e l’«ulteriore» Stato debba avvenire separatamente.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).


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