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Document 62023CN0091
Case C-91/23 P: Appeal brought on 16 February 2023 by XH against the order of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 19 December 2022 in Case T-522/21, XH v Commission
Causa C-91/23 P: Impugnazione proposta il 16 febbraio 2023 da XH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2022, causa T-522/21, XH / Commissione
Causa C-91/23 P: Impugnazione proposta il 16 febbraio 2023 da XH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2022, causa T-522/21, XH / Commissione
GU C 271 del 31.7.2023, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 271/13 |
Impugnazione proposta il 16 febbraio 2023 da XH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2022, causa T-522/21, XH / Commissione
(Causa C-91/23 P)
(2023/C 271/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: XH (rappresentante: K. Górny, adwokat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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di conseguenza, concedere all’appellante il beneficio delle sue richieste, vale a dire
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi: Errore manifesto di valutazione, snaturamento degli elementi di prova ed errore di diritto — Violazione degli articoli 91 RS (1) e 270 TFUE. Violazione delle Regole pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, degli articoli 102, 104 e dell’allegato 2, violazione degli articoli 76 e 147, 148, paragrafo 9, del regolamento di procedura del Tribunale, per quanto riguarda:
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errore manifesto di valutazione e violazione del principio di buona amministrazione e di equo processo; |
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l’utilizzo degli indirizzi del ricorrente presso la cancelleria del Tribunale e informazioni ad essi relativi; |
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l’omesso riconoscimento dell’effettivo indirizzo permanente del ricorrente e l’omesso riconoscimento dei suoi cambiamenti nel corso del procedimento di patrocinio a spese dello Stato; |
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errore manifesto di valutazione; |
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omessa rettifica e/o regolarizzazione dell’indirizzo del ricorrente; |
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notifica della corrispondenza inviata dal ricorrente al Tribunale; |
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rifiuto delle prove di consegna delle lettere raccomandate inviate dal ricorrente al Tribunale; |
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esclusione dal fascicolo del Tribunale della corrispondenza del ricorrente; |
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contenuto della corrispondenza tra il ricorrente e il Tribunale; |
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data della sospensione dei termini di impugnazione; |
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presunto mandato per la notifica delle ordinanze all’indirizzo temporaneo del ricorrente all’estero, dove il ricorrente non risiedeva (anziché all’indirizzo permanente del ricorrente in Belgio); |
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presunto mandato per la notifica delle ordinanze all’indirizzo temporaneo del ricorrente in Polonia, dove il ricorrente non risiedeva (invece dell’indirizzo permanente del ricorrente in Belgio); |
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esistenza di circostanze imprevedibili o di forza maggiore; |
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esistenza di un errore scusabile; |
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scadenza del termine per la presentazione del ricorso. |
(1) Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, P 45, pag. 1385).