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Document 62023CN0091

Causa C-91/23 P: Impugnazione proposta il 16 febbraio 2023 da XH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2022, causa T-522/21, XH / Commissione

GU C 271 del 31.7.2023, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/13


Impugnazione proposta il 16 febbraio 2023 da XH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2022, causa T-522/21, XH / Commissione

(Causa C-91/23 P)

(2023/C 271/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: XH (rappresentante: K. Górny, adwokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

di conseguenza, concedere all’appellante il beneficio delle sue richieste, vale a dire

A.

L’annullamento:

della decisione D/386/20 del 24 novembre 2020 relativa al rifiuto di rettificare il fascicolo Syspers2 del ricorrente, confermata dalla decisione n. R/125/21 emessa dall’Autorità che ha il potere di nomina il 16 giugno 2021 in risposta al reclamo presentato dal ricorrente il 22 febbraio 2021.

della decisione del 12 novembre 2020 (IA n. 32-2020) relativa alla mancata inclusione del nome del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nel 2020, confermata dalla decisione n. R/80/21 emessa dall’Autorità che ha il potere di nomina l’8 giugno 2021 in risposta al reclamo presentato dal ricorrente il 5 febbraio 2021.

B.

Compensare i danni subiti dal ricorrente.

condannare la Commissione a tutte le spese sia dell’appello che del primo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi: Errore manifesto di valutazione, snaturamento degli elementi di prova ed errore di diritto — Violazione degli articoli 91 RS (1) e 270 TFUE. Violazione delle Regole pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, degli articoli 102, 104 e dell’allegato 2, violazione degli articoli 76 e 147, 148, paragrafo 9, del regolamento di procedura del Tribunale, per quanto riguarda:

errore manifesto di valutazione e violazione del principio di buona amministrazione e di equo processo;

l’utilizzo degli indirizzi del ricorrente presso la cancelleria del Tribunale e informazioni ad essi relativi;

l’omesso riconoscimento dell’effettivo indirizzo permanente del ricorrente e l’omesso riconoscimento dei suoi cambiamenti nel corso del procedimento di patrocinio a spese dello Stato;

errore manifesto di valutazione;

omessa rettifica e/o regolarizzazione dell’indirizzo del ricorrente;

notifica della corrispondenza inviata dal ricorrente al Tribunale;

rifiuto delle prove di consegna delle lettere raccomandate inviate dal ricorrente al Tribunale;

esclusione dal fascicolo del Tribunale della corrispondenza del ricorrente;

contenuto della corrispondenza tra il ricorrente e il Tribunale;

data della sospensione dei termini di impugnazione;

presunto mandato per la notifica delle ordinanze all’indirizzo temporaneo del ricorrente all’estero, dove il ricorrente non risiedeva (anziché all’indirizzo permanente del ricorrente in Belgio);

presunto mandato per la notifica delle ordinanze all’indirizzo temporaneo del ricorrente in Polonia, dove il ricorrente non risiedeva (invece dell’indirizzo permanente del ricorrente in Belgio);

esistenza di circostanze imprevedibili o di forza maggiore;

esistenza di un errore scusabile;

scadenza del termine per la presentazione del ricorso.


(1)  Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, P 45, pag. 1385).


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