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Document 62022CA0411

Causa C-411/22, Thermalhotel Fontana: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft mbH [Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di «prestazioni di malattia» – Ambito di applicazione – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (CE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Vantaggi sociali – Differenza di trattamento – Giustificazioni – COVID-19 – Confinamento di dipendenti ordinato dall’autorità sanitaria nazionale – Indennizzo di detti dipendenti da parte del datore di lavoro – Rimborso del datore di lavoro da parte dell’autorità competente – Esclusione dei lavoratori frontalieri confinati in virtù di una misura adottata dall’autorità del loro Stato di residenza]

GU C 271 del 31.7.2023, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft mbH

(Causa C-411/22 (1), Thermalhotel Fontana)

(Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) - Nozione di «prestazioni di malattia» - Ambito di applicazione - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (CE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 2 - Vantaggi sociali - Differenza di trattamento - Giustificazioni - COVID-19 - Confinamento di dipendenti ordinato dall’autorità sanitaria nazionale - Indennizzo di detti dipendenti da parte del datore di lavoro - Rimborso del datore di lavoro da parte dell’autorità competente - Esclusione dei lavoratori frontalieri confinati in virtù di una misura adottata dall’autorità del loro Stato di residenza)

(2023/C 271/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft mbH

con l’intervento di: Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

dev’essere interpretato nel senso che:

l’indennizzo, finanziato dallo Stato, concesso ai lavoratori subordinati per i danni patrimoniali causati dall’ostacolo alla loro attività professionale durante il loro confinamento in quanto persone malate o sospettate di essere contagiose o malate di COVID-19 non costituisce una «prestazione di malattia», ai sensi di tale disposizione, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

2)

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di un indennizzo per il mancato guadagno subito dai lavoratori a causa di un confinamento ordinato a seguito di un risultato positivo al test di individuazione del COVID-19 è subordinata alla condizione che l’imposizione della misura di confinamento sia stata disposta da un’autorità di tale Stato membro ai sensi di tale normativa.


(1)  GU C 359 del 19.9.2022.


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