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Document 62022CA0292

Causa C-292/22, Nova Targovska Kompania 2004: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna / «NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD (Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Voci 1511 e 1517 – Olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato – Insussistenza di un metodo previsto per verificare la consistenza di un prodotto)

GU C 271 del 31.7.2023, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/8


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna / «NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD

(Causa C-292/22 (1), Nova Targovska Kompania 2004)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Nomenclatura combinata - Voci 1511 e 1517 - Olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato - Insussistenza di un metodo previsto per verificare la consistenza di un prodotto)

(2023/C 271/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna

Convenuta:«NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD

con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019,

deve essere interpretata nel senso che:

rientra nella voce 1517 una preparazione alimentare di olio di palma non ricompresa nella voce 1516 di tale nomenclatura e che sia stata sottoposta a un trattamento diverso dalla raffinazione, mentre la questione se tale preparazione sia stata chimicamente modificata a causa di tale trattamento è al riguardo irrilevante.

2)

La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti dal regolamento di esecuzione 2018/1602 e dal regolamento di esecuzione 2019/1776,

deve essere interpretata nel senso che:

in mancanza di metodi e di criteri definiti in tale nomenclatura al fine di determinare se una siffatta preparazione abbia subito un trattamento diverso dalla raffinazione, le autorità doganali possono scegliere il metodo appropriato a tal fine, a condizione che esso possa condurre a risultati conformi a detta nomenclatura, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 266 dell’11.7.2022.


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