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Document 62021CA0520

Causa C-520/21, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto): Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Polonia) — Arkadiusz Szcześniak / Bank M. SA (Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Credito ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausole di conversione – Determinazione dei tassi di cambio tra tale valuta estera e la valuta nazionale – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Effetti dell’annullamento del contratto nella sua interezza – Facoltà di reclamare diritti ulteriori rispetto al rimborso degli importi convenuti nel contratto e al pagamento di interessi di mora – Danno subito dal consumatore – Indisponibilità dell’importo delle mensilità versate alla banca – Danno subito dalla banca – Indisponibilità dell’importo del capitale versato al consumatore – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Tutela effettiva del consumatore – Interpretazione giurisdizionale di una normativa nazionale)

GU C 271 del 31.7.2023, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Polonia) — Arkadiusz Szcześniak / Bank M. SA

[Causa C-520/21 (1), Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto)]

(Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 - Credito ipotecario indicizzato in una valuta estera - Clausole di conversione - Determinazione dei tassi di cambio tra tale valuta estera e la valuta nazionale - Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola - Effetti dell’annullamento del contratto nella sua interezza - Facoltà di reclamare diritti ulteriori rispetto al rimborso degli importi convenuti nel contratto e al pagamento di interessi di mora - Danno subito dal consumatore - Indisponibilità dell’importo delle mensilità versate alla banca - Danno subito dalla banca - Indisponibilità dell’importo del capitale versato al consumatore - Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive - Tutela effettiva del consumatore - Interpretazione giurisdizionale di una normativa nazionale)

(2023/C 271/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Arkadiusz Szcześniak

Resistente: Bank M. SA

Con l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa — Śródmieście w Warszawie, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Dispositivo

Nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest’ultimo non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive,

l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale il consumatore ha il diritto di chiedere all’istituto di credito una compensazione che vada oltre il rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate per l’esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, purché gli obiettivi della direttiva 93/13 e il principio di proporzionalità siano rispettati; e

essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale l’istituto di credito ha il diritto di chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento.


(1)  GU C 64 del 7.2.2022.


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