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Document 62021TN0651

Causa T-651/21: Ricorso proposto il 7 ottobre 2021 — Saure / Commissione

GU C 481 del 29.11.2021, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/41


Ricorso proposto il 7 ottobre 2021 — Saure / Commissione

(Causa T-651/21)

(2021/C 481/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione recante rigetto della sua richiesta di accesso a documenti della Commissione del 2 giugno 2021, nonché la decisione della Commissione recante rigetto della sua richiesta di accesso a documenti della Commissione dell’11 agosto 2021, mediante estrazione di copie di tutte le comunicazioni della Commissione:

a)

con la società BioNTech SE;

b)

con la Cancelleria federale tedesca, relative alla società BioNTech SE e ai suoi prodotti;

c)

con il Ministro federale della Salute tedesco, relative all’acquisto di vaccini per combattere la pandemia di coronavirus,

a partire, in entrambi i casi, dal 1o aprile 2020 e con particolare riferimento alla quantità di vaccini offerti dalla BioNTech e ai loro tempi di consegna, nella parte in cui esse non concedono al ricorrente l’accesso o glielo concedono solo in parte;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accesso ai documenti della Commissione europea in questione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Le informazioni richieste sono necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine, nonché alla tutela della salute. È, perciò, ammissibile un’eventuale ingerenza nella vita privata e nell’integrità dei singoli. Infine, la diffusione delle informazioni richieste riveste un significativo interesse pubblico.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Tale disposizione non comporta alcun motivo di esclusione, in quanto essa prevede un motivo di esclusione temporalmente limitato e riferito solo alle procedure in corso. Al contrario, la richiesta di informazioni presentata dal ricorrente riguarda esclusivamente le procedure concluse.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Tale disposizione tutela solo il processo decisionale in corso. Tuttavia, la domanda di accesso agli atti del ricorrente riguarda documenti relativi alle trattative della convenuta sulle forniture di vaccini. Tali trattative sono già concluse. Inoltre, sussiste un interesse pubblico prevalente alla diffusione delle informazioni in questione, poiché l’approvvigionamento in vaccini da parte dell’Unione europea è oggetto di discussione e di informazione in tutta Europa da settimane.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Con la divulgazione di tali informazioni non viene arrecato alcun pregiudizio agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. Le informazioni richieste non contengono alcun segreto commerciale ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 (2).

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto, infine, che sussiste un interesse pubblico prevalente alla diffusione dei documenti richiesti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).


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