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Document 62021TN0585

Causa T-585/21: Ricorso proposto il 9 settembre 2021 — Zásilkovna / Commissione

GU C 481 del 29.11.2021, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/31


Ricorso proposto il 9 settembre 2021 — Zásilkovna / Commissione

(Causa T-585/21)

(2021/C 481/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zásilkovna s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: R. Kubáč, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione nel caso SA.55208 (2020/C) relativo alla compensazione per l’obbligo di servizio universale a favore delle Poste ceche nel periodo 2018–2022, in forma di lettere datate: i) 9 luglio 2021 e ii) 31 agosto 2021, che ha respinto in parte la denuncia della ricorrente dell’8 novembre 2019, riguardante le sovvenzioni incrociate da parte della Česká pošta s.p. delle sue attività commerciali;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto nel concludere che le sovvenzioni incrociate delle Poste ceche non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In particolare, si sostiene che le sovvenzioni incrociate delle Poste ceche costituiscono un aiuto di Stato a sé stante (c. d. stand-alone), incompatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale ha avuto luogo già perlomeno nel periodo 2013–2017 (ma molto probabilmente anche in precedenza) e che la Commissione avrebbe, pertanto, dovuto valutare in modo approfondito in un distinto procedimento amministrativo, e non invece in via incidentale nell’ambito del procedimento relativo al caso SA.55208 (2020/C), limitatamente al periodo 2018–2022. Questa posizione è avvalorata dalle precedenti decisioni della Commissione. Nondimeno, la Commissione ha erroneamente concluso che tali sovvenzioni incrociate non costituiscono affatto un aiuto di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di una formalità sostanziale da parte della Commissione, in quanto la sua decisione di non considerare le sovvenzioni incrociate delle Poste ceche come un aiuto di Stato a sé stante non sarebbe debitamente motivata.

In particolare, la Commissione ha omesso di motivare adeguatamente la decisione impugnata. Conseguentemente, la Commissione ha violato una formalità sostanziale del ricorrente, in quanto tutte le istituzioni dell’Unione europea sono tenute a motivare la misura in questione per garantire la sua assoggettabilità al controllo giurisdizionale.


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