EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0487

Causa C-487/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Procedimento promosso da W.Ż. (Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Trasferimento, senza il suo consenso, di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Ricorso – Ordinanza di irricevibilità adottata da un giudice del Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Corte suprema (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), Polonia)] – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera del Consiglio nazionale della magistratura nonostante una decisione giurisdizionale che dispone la sospensione dell’esecuzione di tale delibera in pendenza di una sentenza pregiudiziale della Corte – Giudice che non costituisce un «giudice indipendente e imparziale precostituito per legge» – Primato del diritto dell’Unione – Possibilità di considerare inesistente tale ordinanza di irricevibilità)

GU C 481 del 29.11.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Procedimento promosso da W.Ż.

(Causa C-487/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici - Trasferimento, senza il suo consenso, di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario - Ricorso - Ordinanza di irricevibilità adottata da un giudice del Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Corte suprema (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), Polonia)] - Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera del Consiglio nazionale della magistratura nonostante una decisione giurisdizionale che dispone la sospensione dell’esecuzione di tale delibera in pendenza di una sentenza pregiudiziale della Corte - Giudice che non costituisce un «giudice indipendente e imparziale precostituito per legge» - Primato del diritto dell’Unione - Possibilità di considerare inesistente tale ordinanza di irricevibilità)

(2021/C 481/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: W.Ż.

con l’intervento di: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, già Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka, Rzecznik Praw Obywatelskich

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione che si innesta su un ricorso con il quale un giudice che esercita le sue funzioni presso un organo giurisdizionale che può interpretare e applicare il diritto dell’Unione impugna una decisione che lo ha trasferito senza il suo consenso, deve, qualora tale conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, considerare inesistente un’ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto detto ricorso, qualora da tutte le condizioni e circostanze in cui si è svolto il processo di nomina di tale giudice unico risulti che tale nomina è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario interessato e che l’integrità del risultato al quale detto processo ha condotto è messa a repentaglio, suscitando dubbi legittimi nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice di cui trattasi, cosicché detta ordinanza non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


Top