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Document 62019CG0001

Parere 1/19: Parere della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021 — Parlamento europeo [Parere reso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Convenzione sulla prevenzione e la lotta contra la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) – Firma da parte dell’Unione europea – Progetto di conclusione da parte dell’Unione – Nozione di «accordo previsto», ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Competenze esterne dell’Unione – Base giuridica sostanziale – Articolo 78, paragrafo 2, TFUE – Articolo 82, paragrafo 2, TFUE – Articolo 83, paragrafo 1, TFUE – Articolo 84 TFUE – Articolo 336 TFUE – Articoli da 1 a 4 bis del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Partecipazione parziale dell’Irlanda alla conclusione, da parte dell’Unione, della Convenzione di Istanbul – Possibilità di scindere l’atto di conclusione di un accordo internazionale in due distinte decisioni in funzione delle basi giuridiche applicabili – Prassi del «comune accordo» – Compatibilità con il trattato UE e con il trattato FUE]

GU C 481 del 29.11.2021, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/2


Parere della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021 — Parlamento europeo

(Parere 1/19) (1)

(Parere reso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Convenzione sulla prevenzione e la lotta contra la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) - Firma da parte dell’Unione europea - Progetto di conclusione da parte dell’Unione - Nozione di «accordo previsto», ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Competenze esterne dell’Unione - Base giuridica sostanziale - Articolo 78, paragrafo 2, TFUE - Articolo 82, paragrafo 2, TFUE - Articolo 83, paragrafo 1, TFUE - Articolo 84 TFUE - Articolo 336 TFUE - Articoli da 1 a 4 bis del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Partecipazione parziale dell’Irlanda alla conclusione, da parte dell’Unione, della Convenzione di Istanbul - Possibilità di scindere l’atto di conclusione di un accordo internazionale in due distinte decisioni in funzione delle basi giuridiche applicabili - Prassi del «comune accordo» - Compatibilità con il trattato UE e con il trattato FUE)

(2021/C 481/02)

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin, A. Neergaard e O. Hrstková Šolcová, agenti)

Dispositivo

1)

Fermo restando il pieno rispetto, in ogni momento, delle prescrizioni di cui all’articolo 218, paragrafi 2, 6 e 8, TFUE, i trattati non vietano al Consiglio dell’Unione europea, agendo conformemente al suo regolamento interno, di attendere, prima di adottare la decisione recante conclusione, da parte dell’Unione europea, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il «comune accordo» degli Stati membri a essere vincolati da tale convenzione nelle materie della stessa che rientrano nelle loro competenze. Viceversa, essi gli vietano di aggiungere una fase supplementare alla procedura di conclusione prevista da tale articolo, subordinando l’adozione della decisione sulla conclusione di detta convenzione al previo accertamento di un tale «comune accordo».

2)

La base giuridica sostanziale appropriata per l’adozione dell’atto del Consiglio recante conclusione, da parte dell’Unione, delle parti della Convenzione di Istanbul oggetto dell’accordo previsto ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, è costituita dall’articolo 78, paragrafo 2, dall’articolo 82, paragrafo 2, nonché dagli articoli 84 e 336 TFUE.

3)

Il protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato UE e al trattato FUE, e il protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato UE e al trattato FUE, giustificano la scissione in due distinte decisioni dell’atto del Consiglio recante conclusione, da parte dell’Unione, delle parti della Convenzione di Istanbul oggetto dell’accordo previsto, unicamente nella misura in cui tale scissione è volta a tener conto del fatto che l’Irlanda o il Regno di Danimarca non partecipano alle misure adottate a titolo della conclusione di detto accordo e che rientrano nel campo di applicazione di tali protocolli, considerate nel loro insieme.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


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