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Document 52012DP0111

Modifica del regolamento tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla modifica del regolamento, tenuto conto dell’evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (2011/2266(REG))

GU C 257E del 6.9.2013, p. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/91


Giovedì 29 marzo 2012
Modifica del regolamento tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali

P7_TA(2012)0111

Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla modifica del regolamento, tenuto conto dell’evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (2011/2266(REG))

2013/C 257 E/15

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente del 4 marzo 2011,

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0039/2012),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 1

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 2

2.   In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.

2.   In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione alla Commissione.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 5

5.   Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

5.   Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 1 – trattino 2

concernono la competenza e la responsabilità della Commissione e del Consiglio e sono di interesse generale;

concernono la competenza e la responsabilità del loro destinatario e sono di interesse generale;

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

 

concernono, nel caso di interrogazioni specifiche al Consiglio, in particolare l'esercizio delle sue funzioni di definizione, coordinamento o esecuzione delle politiche dell'Unione, o le sue attribuzioni nel quadro delle procedure di nomina o relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione o la revisione dei trattati;

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 2

2.

Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata.

2.

Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata , o se concernono l'esercizio della funzione legislativa e della funzione di bilancio del Consiglio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, prima fase, del trattato sull'Unione europea.


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