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Document 62010TN0497

Causa T-497/10: Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Divandari/Consiglio

GU C 328 del 4.12.2010, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/56


Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Divandari/Consiglio

(Causa T-497/10)

()

2010/C 328/87

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il n. 1 della tabella A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1), nei limiti in cui si riferisce al ricorrente.

Annullare il n. 4 della tabella A dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), nei limiti in cui si riferisce al ricorrente.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui il ricorrente é incluso nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tale disposizione.

I quattro motivi invocati dal ricorrente sono identici o simili al primo, secondo e quinto motivo dedotti nella causa T-492/10, Melli Bank/Consiglio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


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