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Document 62010TN0484
Case T-484/10: Action brought on 14 October 2010 — Gas Natural Fenosa SDG v Commission
Causa T-484/10: Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione
Causa T-484/10: Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione
GU C 328 del 4.12.2010, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/50 |
Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione
(Causa T-484/10)
()
2010/C 328/79
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare, ai sensi dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione europea 29 settembre 2010, e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento autorizza la normativa spagnola volta a compensare i costi supplementari sopportati dai produttori di energia elettrica che, in forza di un obbligo di servizio pubblico, devono realizzare una parte della loro produzione utilizzando carbone prodotto nel territorio nazionale.
La Gas Natural Fenosa ritiene che la decisione violi il diritto comunitario e pertanto ne chiede l'annullamento in base ai seguenti motivi:
1) |
In primo luogo la decisione viola gli artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (1), in quanto gli aiuti controversi sollevano dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune. |
2) |
In secondo luogo la decisione viola diverse disposizioni di diritto primario e derivato, ragione per la quale l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune, vale a dire:
|
3) |
In terzo luogo la decisione viola gli artt. 3, n. 2, e 11, n. 4, della seconda direttiva per il mercato dell'energia elettrica (direttiva 2003/54/CE (4)), l'art. 106, n. 2, TFUE, nonché la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e il principio di proporzionalità, in quanto non risultano soddisfatte, in base a tali disposizioni, le condizioni per la configurazione di un servizio di interesse economico generale basato su motivi di sicurezza dell'approvvigionamento e, in ogni caso, in quanto esistono alternative meno gravose per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla misura controversa. |
(1) GU L 83, pag. 1.
(2) Direttiva del Parlamento e del Consiglio 23 aprile 1999, 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140, pag. 63).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, pag. 1).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pagg. 37-56).