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Document 62010TN0448

Causa T-448/10: Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — Apple/UAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

GU C 328 del 4.12.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/36


Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — Apple/UAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

(Causa T-448/10)

()

2010/C 328/63

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple, Inc. (Cupertino, USA) (rappresentanti: M. Engelman, barrister e J. Olsen, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Iphone Media, SA (Siviglia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 luglio 2010, procedimento R 1084/2009-4;

accogliere l’opposizione della ricorrente;

in subordine, la ricorrente chiede che l’opposizione sia accolta con riguardo ai prodotti e servizi per i quali venga accertata l’esistenza di un rischio di confusione e/o per i prodotti e servizi per i quali si determini che sussiste il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio della ricorrente o rechi pregiudizio agli stessi;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «IPH IPHONE», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 5562822

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 2901007 del marchio denominativo «IPHONE», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l’art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha fatto un’erronea applicazione delle disposizioni di tali articoli al marchio impugnato.


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