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Document 62010TN0434

Causa T-434/10: Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Václav Hrbek trading as BODY-HF/UAMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

GU C 328 del 4.12.2010, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/33


Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Václav Hrbek trading as BODY-HF/UAMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

(Causa T-434/10)

()

2010/C 328/57

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Václav Hrbek trading as BODY-HF (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Regno Unito)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2010 (procedimento R 1441/2009-2);

ordinare al convenuto di respingere l'opposizione n. B1276692 e di accogliere interamente la domanda di registrazione n. 5779351;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione d'opposizione, qualora essa diventi interveniente in questa causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», per prodotti appartenenti alle classi 18, 24, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 5779351

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: L'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 2165017 del marchio figurativo «alpine», per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi gli artt. 65, n. 2 e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha abusato del suo potere nell'emanare la decisione impugnata, dato che quest'ultima manca di obiettività e di fondamento giuridico, ed ha applicato in modo errato il criterio per accertare il rischio di confusione tra il marchio anteriore ed il marchio contestato.


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