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Document 62010TN0416

Causa T-416/10: Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design e altri (superficie ricoperta da cerchi neri)

GU C 328 del 4.12.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/32


Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design e altri (superficie ricoperta da cerchi neri)

(Causa T-416/10)

()

2010/C 328/56

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Giappone) (rappresentanti: avv.ti S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Pi-Design AG (Triengen, Svizzera), Bodum France SA (Neuilly sur Seine, Francia), Bodum Logistics A/S (Billund, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, R 1237/2008-1;

confermare la decisione della divisione di annullamento 15 luglio 2008 relativa alla domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1372580;

confermale la validità della registrazione di marchio comunitario n. 1372580;

condannare il convenuto e le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo rappresentante una superficie ricoperta da cerchi neri, per prodotti delle classi 8 e 21 — registrazione di marchio comunitario n. 1372580

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio delle richiedenti la dichiarazione di nullità: la domanda delle richiedenti la dichiarazione di nullità si fonda sugli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che le disposizioni di tale articolo non sono applicabili al marchio comunitario impugnato.


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