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Document 62010CN0451

Causa C-451/10 P: Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 da Télévision Française 1 SA (TF1) avverso la sentenza del Tribunale 1 luglio 2010 , causa T-568/08 e T-573/08, M6 e TF1/Commissione

GU C 328 del 4.12.2010, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/15


Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 da Télévision Française 1 SA (TF1) avverso la sentenza del Tribunale 1 luglio 2010, causa T-568/08 e T-573/08, M6 e TF1/Commissione

(Causa C-451/10 P)

()

2010/C 328/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (rappresentante: J.-P. Hordies, avocat)

Altre parti nel procedimento: Métropole télévision (M6), Canal +, Commissione europea, Repubblica francese, France Télévisions

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 1o luglio 2010, cause riunite T-568/08 e T-573/08, M6 e TF1/Commissione;

condannare la Commissione a sopportare l’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso.

Télévision française 1 SA (TF1) contesta al Tribunale di avere ignorato, confermando così la posizione della Commissione, l’esistenza di serie difficoltà nel valutare la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto ricevuto da France Télévisions, difficoltà che avrebbero dovuto sfociare nell’avvio del procedimento di indagine formale previsto all’art. 108, n. 2, TFUE. Pertanto, con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere la violazione delle norme relative all’onere e all’amministrazione della prova, in quanto il Tribunale avrebbe chiesto alle ricorrenti di fornire la prova che esistevano seri dubbi in merito alla destinazione effettiva dell’allocazione notificata, senza accontentarsi della prova della mancata assegnazione degli aiuti.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 106, n. 2, TFUE, giudicando, da una parte, che le diminuzioni di introiti pubblicitari di France Télévision, anche provocati da errori di gestione, potessero essere compensati dagli aiuti di Stato e, dall’altra, precisando che l’applicazione dell’articolo citato non implicasse una valutazione dell’efficienza del funzionamento del servizio pubblico.


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