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Document 62008CA0222

Causa C-222/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Art. 12 — Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale — Componente sociale del servizio universale — Art. 13 — Finanziamento degli obblighi di servizio universale — Determinazione dell’onere eccessivo]

GU C 328 del 4.12.2010, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-222/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Art. 12 - Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale - Componente sociale del servizio universale - Art. 13 - Finanziamento degli obblighi di servizio universale - Determinazione dell’onere eccessivo)

2010/C 328/02

Lingua processuale:l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e A. Nijenhuis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e M. Jacobs, agenti e S. Depré, avocat,)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Recepimento errato degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1, e dell'allegato IV, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Componente sociale del servizio universale — Designazione delle imprese — Fornitura di condizioni tariffarie particolari — Mancanza di trasparenza

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio,

da un lato, non avendo previsto nel calcolo del costo netto della fornitura della componente sociale del servizio universale i vantaggi commerciali che traggono le imprese alle quali spetta tale fornitura, compresi i vantaggi intangibili, e,

dall’altro, constatando in maniera generica, sulla base del calcolo dei costi netti del fornitore del servizio universale che in precedenza era l’unico fornitore di tale servizio, che tutte le imprese alle quali spetta ormai la fornitura di detto servizio sono effettivamente soggette ad un onere eccessivo in conseguenza di tale fornitura e senza aver effettuato un esame specifico al contempo del costo netto rappresentato dalla fornitura del servizio universale per ciascun operatore interessato e dell’insieme delle caratteristiche a lui proprie, quali il livello delle sue attrezzature o la sua situazione economica e finanziaria,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 12, n. 1, e dell’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno del Belgio è condannato a sopportare due terzi delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare un terzo di esse.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


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