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Document 31986L0362

Direttiva 86/362/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali

GU L 221 del 7.8.1986, p. 37–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrogato da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/362/oj

31986L0362

Direttiva 86/362/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 07/08/1986 pag. 0037 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0220
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0220


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali

(86/362/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza nella Comunità;

considerando che il rendimento di tale produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi e malerbe;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio ai prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione di detti organismi;

considerando tuttavia che tali antiparassitari, trattandosi in generale di sostanze tossiche o di preparati con effetti secondari pericolosi, non hanno soltanto incidenze favorevoli sulla produzione vegetale;

considerando che molti dei suddetti antiparassitari o dei loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori dei prodotti di origine vegetale;

considerando che tali antiparassitari e gli eventuali contaminanti che li accompagnano possono costituire un pericolo per l'ambiente;

considerando che, per fronteggiare tali pericoli, diversi Stati membri hanno già fissato quantità massime per taluni residui di antiparassitari sui e nei cereali;

considerando che le disparità fra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili per i residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

considerando che per tal motivo occorre fissare in una prima fase quantità massime per talune sostanze attive nei cereali, da osservarsi al momento dell'immissione in circolazione dei suddetti prodotti;

considerando inoltre che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione dei cereali e l'adeguata protezione della salute dei consumatori;

considerando che, nel contempo, conviene autorizzare gli Stati membri ad ammettere il controllo delle quantità degli antiparassitari nei cereali prodotti e consumati sul loro territorio mediante un sistema di controllo e relative misure che diano una protezione equivalente a quella che risulta dalle quantità fissate;

considerando che in casi speciali, soprattutto di fumiganti volatili liquidi oppure gassosi, occorre autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per cereali non destinati al consumo diretto, quantità massime più elevate di quelle fissate, a condizione che sia effettuato un adeguato controllo per garantire che questi prodotti non siano messi a disposizione dell'utilizzatore finale o del consumatore prima che il residuo in essi contenuto non superi più le quantità massime fissate;

considerando che non è necessario applicare la presente direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi, alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari o alla semina;

considerando che conviene consentire che gli Stati membri riducano temporaneamente le quantità stabilite se costatano che esse sono inaspettatamente pericolose per la salute degli uomini o degli animali;

considerando che occorre stabilire in questo caso una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che, per garantire il rispetto della presente direttiva al momento dell'immissione in circolazione dei prodotti in questione, gli Stati membri devono prevedere adeguate misure di controllo;

considerando che occorre stabilire metodi comunitari di campionamento e di analisi, da utilizzare almeno come metodi di riferimento;

considerando che i metodi di campionamento e di analisi sono di carattere tecnico e scientifico e vanno stabiliti mediante una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che conviene che gli Stati membri presentino ogni anno una relazione alla Commissione sui risultati delle loro misure di controllo, in modo da rendere possibile la raccolta di informazioni sulle quantità di residui di antiparassitari per l'insieme della Comunità;

considerando che occorre che il Consiglio riesamini la presente direttiva entro il 30 giugno 1991, allo scopo di arrivare ad un sistema uniforme comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/354/CEE (2), la presente direttiva si applica ai prodotti indicati nell'allegato I, qualora questi prodotti possano contenere residui di antiparassitari elencati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, sono « residui di antiparassitari » i resti di questi ultimi e dei prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione enumerati nell'allegato II, presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Ai sensi della presente direttiva, per « immissione in circolazione » si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti di cui all'articolo 1, fin dalla loro immissione in circolazione, non costituiscano un pericolo per la salute umana a motivo della presenza di residui di antiparassitari.

2. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione, nel loro territorio, dei prodotti di cui all'articolo 1, a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori alle quantità massime fissate nell'allegato II.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare, mediante controlli effettuati almeno a sondaggio, il rispetto delle quantità massime fissate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Nel caso dei prodotti menzionati all'articolo 1, diversi da quelli importati da un paese terzo o destinati a un altro Stato membro, gli Stati membri, in deroga dell'articolo 4, possono continuare ad applicare un sistema già in vigore nel loro territorio, che permetta di sorvegliare la presenza di residui di antiparassitari e possono adottare congiuntamente ogni altra misura affinché sia assicurato un effetto equivalente alle quantità di residui di antiparassitari fissati nell'allegato II e per valutare l'esposizione dietetica totale della loro popolazione a questi residui, indipendentemente dalla loro provenienza. Queste misure comprendono indagini regolari e rappresentative sulle quantità di tali residui di antiparassitari in regimi alimentari tipo.

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ogni applicazione del paragrafo 1.

Articolo 6

Gli Stati membri possono autorizzare la presenza sui e nei prodotti di cui all'articolo 1 dei residui di antiparassitari di cui all'allegato II, parte B, in quantità superiori a quelli ivi stabilite, sempre che tali prodotti non siano destinati al consumo diretto e che un adeguato controllo garantisca che essi possono esser messi a disposizione dell'utilizzatore finale o del consumatore, se direttamente consegnati a quest'ultimo, soltanto quando le quantità di residui non superino più le quantità massime fissate nella parte B. Essi informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate. Tali misure si applicano a tutti i prodotti di qualsiasi origine che ne formino oggetto.

Articolo 7

Gli Stati membri presentano alla Commissione, prima del 1o agosto di ogni anno, una relazione sui risultati dei controlli ufficiali, sulla sorveglianza esercitata e sulle altre misure adottate ai sensi degli articoli 4 e, se del caso, 5 nel corso dell'anno precedente.

Articolo 8

1. I modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari al controllo, alla sorveglianza e alle altre misure previste dall'articolo 4, ed eventualmente dall'articolo 5, sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 12. La sussistenza di metodi di analisi comunitari, da usare in caso di contestazione, non esclude il ricorso da parte degli Stati membri ad altri metodi scientificamente validi che consentano di giungere a risultati comparabili.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione gli altri metodi utilizzati conformemente al paragrafo 1.

Articolo 9

1. Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata nell'allegato II presenti un pericolo per la salute umana e quindi richieda un'azione rapida, esso può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio. In questo caso, esso comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate corredandole di una relazione sulle motivazioni.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 13, se le quantità massime fissate nell'allegato II debbano essere modificate. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adotteranno in proposito una decisione secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 9, le modifiche delle quantità massime fissate nell'allegato II a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 11

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta mediante direttive eventuali nuovi elenchi di prodotti o eventuali nuovi elenchi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti di cui all'articolo 1, nonché le relative quantità massime.

Articolo 12

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di comitato, la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. Se dette misure sono conformi al parere del comitato, la Commissione le adotta e provvede alla loro immediata applicazione. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data di presentazione, la Commissione adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di comitato, la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro due giorni. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti. 4. Se dette misure sono conformi al parere del comitato, la Commissione le adotta e provvede alla loro immediata applicazione. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro quindici giorni dalla data di presentazione, la Commissione adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.

Articolo 14

La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 per i quali è provato, almeno mediante un'indicazione adeguata, che sono destinati:

a) all'esportazione verso paesi terzi;

b) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari;

c) alla semina.

Articolo 15

Il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, eventualmente corredata delle opportune proposte, ed al massimo entro il 30 giugno 1991, riesamina la presente direttiva al fine di perfezionare il regime comunitario da essa stabilito.

Articolo 16

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(1) GU n. C 56 del 6. 3. 1980, pag. 14.

(2) GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 64.

(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 29.

(1) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

(2) GU n. L 212 del 5. 8. 1986, pag. 27.

ALLEGATO I

1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // ex 10.01 // Frumento // 10.02 // Segala // 10.03 // Orzo // 10.04 // Avena // ex 10.05 // Granturco // ex 10.06 // Risone // ex 10.07 // Grano saraceno, miglio, sorgo, triticale e altri cereali // //

ALLEGATO II

PARTE A

1.2 // // // Residui di antiparassitari // Quantità massime in mg/kg (ppm) 1.2.3 // // // // 1. aldrin 2. dieldrin (HEOD) // isolatamente o assieme, espressi in dieldrin (HEOD) // 0,01 1.2 // 3. bromuri inorganici totali, espressi in ioni Br // 50 // 4. carbaril // 1: riso 0,5: altri cereali // 5. clordano (somma degli isomeri cis e trans) // 0,02 // 6. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDE, espressi in DDT) // 0,05 // 7. diazinone // 0,05 // 8. 1,2 -dibromoetano (dibromuro di etilene) // 0,01 (1) // 9. dichlorvos // 2 // 10. endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) // 0,2 : granturco 0,1 : altri cereali // 11. endrin // 0,01 // 12. eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido, espressi in eptacloro) // 0,01 // 13. esaclorobenzene (HCB) // 0,01 // 14. esaclorocicoloesano (HCH) // // 14.1. isomero alfa 14.2. isomero beta (somma) // 0,02 // 14.3 isomero gamma (lindano) // 0,1 (2) // 15. malation (somma di malation e del malaoxon espressi in malation) // 8 // 16. fosfamidone // 0,05 // 17. piretrine (somma delle piretrine I e II, cinerine I e II e jasmoline I e II) // 3 // 18. trichlorfon // 0,1 // //

(1) Per un periodo transitorio che scade al più tardi il 30 giugno 1991, gli Stati membri le cui autorità di controllo non siano ancora in grado di determinare in maniera regolare i residui al livello stabilito di 0,01 mg/kg, possono utilizzare altri metodi con limiti di determinazione che non superiono 0,05 mg/kg.

(2) A decorrere dal 1o gennaio 1990. PARTE B

1.2 // // // Residui di antiparassitari // Quantità massime in mg/kg (ppm) // // // 1. bromometano (bromuro di metile) // 0,1 // 2. solfuro di carbonio // 0,1 // 3. tetracloruro di carbonio // 0,1 // 4. acido cianidrico, cianuri espressi in acido cianidrico // 15 // 5. idrogeno fosforato, fosfuri espressi in idrogeno fosforato // 0,1 // //

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