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Document 62015CN0215

Causa C-215/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria), l'11 maggio 2015 — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

GU C 236 del 20.7.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 236/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria), l'11 maggio 2015 — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

(Causa C-215/15)

(2015/C 236/39)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Vasilka Ivanova Gogova

Resistente: Ilia Dimitrov Iliev

Questioni pregiudiziali

1)

Se, laddove la legge attribuisca al giudice civile il potere di decidere la lite in cui i genitori controvertano in merito all’espatrio del proprio figlio minore nonché in merito al rilascio di documenti di identificazione a tal fine e la normativa sostanziale applicabile preveda l’esercizio congiunto di tali diritti genitoriali relativi al figlio minore, si tratti di un procedimento relativo «all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nel combinato disposto con il successivo articolo 2, n. 7, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisione in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (1), procedimento al quale sia applicabile l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

2)

Se sussistano motivi per affermare la giurisdizione internazionale in controversie civili relative alla responsabilità genitoriale, qualora l’emananda decisione sostituisca un atto giuridico rilevante in un procedimento amministrativo riguardante il minore e la normativa applicabile preveda che tale procedimento debba essere esperito in un determinato Stato membro dell’Unione europea.

3)

Se debba ritenersi sussistente una proroga della competenza, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2201/2003, qualora il rappresentante processuale del resistente in cassazione non abbia eccepito il difetto di giurisdizione, senza essere peraltro mandatario del medesimo, bensì nominato d’ufficio dal giudice in considerazione delle difficoltà di reperire il medesimo ai fini della sua partecipazione alla lite, vuoi personalmente vuoi per mezzo di un procuratore.


(1)  GU L 338, pag. 1.


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