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Document 32018L1808

Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

PE/33/2018/REV/1

GU L 303 del 28.11.2018, p. 69–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj

28.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/69


DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'ultima modifica sostanziale della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4), successivamente codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), era stata apportata nel 2007 con l'adozione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Da allora il mercato dei servizi di media audiovisivi ha subito un'evoluzione significativa e rapida a causa dell'attuale convergenza tra la televisione e i servizi internet. L'evoluzione tecnica ha reso possibili nuovi tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. Le abitudini dei telespettatori, in particolare delle giovani generazioni, sono cambiate notevolmente. Nonostante lo schermo televisivo principale conservi un ruolo importante nella condivisione delle esperienze audiovisive, molti telespettatori sono passati ad altri dispositivi, portatili, per la visione di contenuti audiovisivi. I contenuti televisivi tradizionali rappresentano ancora una quota considerevole del tempo medio giornaliero di visione.

Tuttavia nuovi tipi di contenuti, come i videoclip o i contenuti generati dagli utenti, hanno acquisito crescente importanza e si sono affermati nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi di video a richiesta e di piattaforme per la condivisione di video. Tale convergenza dei media esige un quadro giuridico aggiornato onde riflettere l'evoluzione del mercato e raggiungere un equilibrio tra l'accesso ai servizi di contenuti online, la tutela dei consumatori e la competitività.

(2)

Il 6 maggio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», in cui ha annunciato il riesame della direttiva 2010/13/UE.

(3)

La direttiva 2010/13/UE dovrebbe rimanere applicabile unicamente ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi distinguibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come le parti autonome dei quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o i video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate distinguibili dall'attività principale. Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento indistinguibile dall'attività principale a causa dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale, come la fornitura di notizie per iscritto. I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti su una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di conformarsi alla direttiva 2010/13/UE.

(4)

I servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono contenuti audiovisivi a cui il grande pubblico e in particolare i giovani accedono con frequenza sempre maggiore. Ciò vale anche per i servizi dei media sociali, che sono diventati un importante mezzo per condividere informazioni, intrattenere e istruire, anche dando accesso a programmi e video generati dagli utenti. Tali servizi di media sociali devono essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE perché sono in concorrenza con i servizi di media audiovisivi per lo stesso pubblico e le stesse entrate. Inoltre, hanno anche un impatto significativo in quanto facilitano la possibilità che gli utenti modellino e influenzino i pareri di altri utenti. Di conseguenza, al fine di proteggere i minori da contenuti nocivi e tutti i cittadini dall'istigazione all'odio, alla violenza e al terrorismo, tali servizi dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 2010/13/UE nella misura in cui rispondono alla definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video.

(5)

Sebbene l'obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore. Al fine di garantire la chiarezza, l'efficacia e la coerenza dell'attuazione, laddove necessario e previa consultazione del comitato di contatto la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di «servizio di piattaforma per la condivisione di video». Tali orientamenti dovrebbero essere redatti nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire mediante le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare e del diritto alla libertà di espressione.

(6)

Se una sezione distinguibile di un servizio costituisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video ai sensi della direttiva 2010/13/UE, soltanto tale sezione dovrebbe essere disciplinata da tale direttiva, e soltanto per quanto concerne i programmi e i video generati dagli utenti. I videoclip integrati nel contenuto editoriale delle versioni elettroniche di quotidiani e riviste e le immagini animate come le GIF non dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 2010/13/UE. La definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video non dovrebbe comprendere attività non economiche, come la fornitura di contenuti audiovisivi su siti web privati e le comunità di interessi non commerciali.

(7)

Al fine di assicurare un'efficace attuazione della direttiva 2010/13/UE, è essenziale che gli Stati membri istituiscano e tengano aggiornati registri dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione e condividano periodicamente questi dati con le autorità o gli organismi di regolamentazione indipendenti competenti e con la Commissione. Tali registri dovrebbero comprendere informazioni sui criteri su cui è basata la giurisdizione.

(8)

Per stabilire la giurisdizione è necessario valutare le situazioni di fatto alla luce dei criteri stabiliti nella direttiva 2010/13/UE. La valutazione di tali situazioni di fatto può condurre a risultati contrastanti. Nell'applicazione delle procedure di cooperazione previste da tale direttiva è importante che la Commissione possa fondare le sue constatazioni su fatti affidabili. È pertanto opportuno conferire al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA) il potere di formulare pareri sulla giurisdizione su richiesta della Commissione. Qualora decida di consultare l'ERGA nell'applicazione di tali procedure di cooperazione, la Commissione dovrebbe informare il comitato di contatto, anche in merito alle notifiche ricevute dagli Stati membri ai sensi di tali procedure di cooperazione e al parere dell'ERGA.

(9)

Le procedure e le condizioni per limitare la libertà di fornire e ricevere servizi di media audiovisivi dovrebbero essere le stesse sia per i servizi lineari sia per quelli non lineari.

(10)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d'azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all'obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro.

(11)

Se uno Stato membro notifica alla Commissione che un fornitore di servizi di media si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE, le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili se fosse stabilito nello Stato membro notificante, dovrebbe addurre prove credibili e debitamente documentate a tal fine. Tali prove dovrebbero dettagliare una serie di fatti probanti che consentano di stabilire con ragionevole certezza l'elusione.

(12)

Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE», la Commissione ha sottolineato che, nel vagliare le soluzioni politiche, avrebbe preso in considerazione sia gli strumenti normativi sia quelli non normativi, basati sul modello della prassi comunitaria e sui principi per legiferare e colegiferare meglio. Numerosi codici di condotta esistenti nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE hanno dimostrato di essere ben concepiti, in linea con i principi per legiferare e colegiferare meglio. L'esistenza di un meccanismo di sostegno legislativo è stato considerato un fattore di successo importante nel promuovere il rispetto di un codice di autoregolamentazione o di coregolamentazione. È altrettanto importante che tali codici stabiliscano obiettivi e finalità specifici che consentano un monitoraggio e una valutazione periodici, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati dai codici di condotta. I codici di condotta dovrebbero altresì prevedere un'applicazione efficace. Tali principi dovrebbero essere corroborati da codici di autoregolamentazione e coregolamentazione adottati nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE.

(13)

L'esperienza ha mostrato che gli strumenti di autoregolamentazione e di coregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono entrambi svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico generale nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi.

(14)

L'autoregolamentazione costituisce un tipo di iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative e alle associazioni di adottare fra di loro e per sé stessi orientamenti comuni. Spetta a loro sviluppare, monitorare e garantire il rispetto di tali orientamenti. Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi, giudiziari e amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2010/13/UE. Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della direttiva 2010/13/UE, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nella coregolamentazione le parti interessate e il governo o le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione condividono il ruolo di regolamentazione. Il ruolo delle autorità pubbliche competenti comprende il riconoscimento del regime di coregolamentazione, l'audit dei suoi processi e il suo finanziamento. La coregolamentazione dovrebbe consentire l'intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la direttiva 2010/13/UE incoraggia il ricorso all'autoregolamentazione e alla coregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri a istituire regimi di autoregolamentazione o coregolamentazione, o entrambi, né ostacolare o mettere a repentaglio le iniziative di coregolamentazione che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci.

(15)

La trasparenza della proprietà dei media è direttamente connessa alla libertà di espressione, fondamento dei sistemi democratici. Fornire informazioni in merito all'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, nei casi in cui tale proprietà si traduce nel controllo del contenuto dei servizi forniti o nell'esercizio di un'influenza significativa su tale contenuto, consente agli utenti di elaborare un giudizio informato circa tale contenuto. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di determinare se e in quale misura le informazioni in merito all'assetto proprietario di un fornitore di servizi di media debbano essere accessibili agli utenti, a condizione che sia rispettata l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in questione e che tali misure siano necessarie e proporzionate.

(16)

Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare dell'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, gli utenti hanno un interesse legittimo a sapere chi è responsabile del contenuto dei servizi. Al fine di rafforzare la libertà di espressione e, per estensione, promuovere il pluralismo dei media ed evitare i conflitti di interesse, è importante che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere, in particolare per quanto riguarda le informazioni che possono essere fornite in merito ad assetto proprietario e proprietari effettivi.

(17)

Al fine di garantire coerenza e certezza del diritto alle imprese e alle autorità degli Stati membri, la nozione di «istigazione alla violenza o all'odio» dovrebbe essere intesa, nella misura appropriata, ai sensi della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (7).

(18)

Tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione dei contenuti attraverso le reti di comunicazione elettronica, è importante proteggere il grande pubblico dall'istigazione al terrorismo. La direttiva 2010/13/UE dovrebbe pertanto garantire che i servizi di media audiovisivi non contengano pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo. Al fine di assicurare la coerenza e la certezza del diritto alle imprese e alle autorità degli Stati membri, la nozione di «pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo» dovrebbe essere intesa ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(19)

Al fine di permettere ai telespettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti, un'avvertenza acustica, un simbolo visivo o qualsiasi altro mezzo che descriva la natura del contenuto.

(20)

Le opportune misure per la protezione dei minori applicabili ai servizi di trasmissione televisiva si dovrebbero anche applicare ai servizi di media audiovisivi a richiesta, il che dovrebbe aumentare il livello di protezione. L'approccio di armonizzazione minima consente agli Stati membri di prevedere un livello più elevato di protezione dai contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. I contenuti maggiormente nocivi che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori ma che non costituiscono necessariamente reato dovrebbero essere soggetti alle misure più rigorose quali la criptazione e controlli parentali efficaci, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe.

(21)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) riconosce che i minori meritano una specifica protezione relativamente al trattamento dei loro dati personali. L'istituzione di meccanismi di protezione dei minori da parte dei fornitori di servizi di media comporta inevitabilmente il trattamento dei dati personali dei minori. Dal momento che tali meccanismi mirano alla protezione dei minori, i dati personali dei minori trattati nel contesto delle misure tecniche di protezione dei minori non dovrebbero essere utilizzati a fini commerciali.

(22)

Garantire l'accessibilità dei contenuti audiovisivi è un requisito essenziale nel contesto degli impegni assunti nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nell'ambito della direttiva 2010/13/UE, il termine «persone con disabilità» dovrebbe essere interpretato alla luce della natura dei servizi contemplati da tale direttiva, ossia dei servizi di media audiovisivi. Il diritto delle persone con una disabilità e degli anziani a partecipare e a essere integrati nella vita sociale e culturale dell'Unione è legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire senza indugio che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione cerchino attivamente di rendere i contenuti accessibili alle persone con disabilità, in particolare visiva o uditiva. I requisiti di accessibilità dovrebbero essere soddisfatti attraverso un processo progressivo e continuo, tenendo conto dei vincoli pratici e inevitabili che potrebbero impedire la piena accessibilità, come i programmi o gli eventi trasmessi in tempo reale. Al fine di misurare i progressi compiuti dai fornitori di servizi di media per rendere i propri servizi progressivamente accessibili alle persone con disabilità visiva o uditiva, gli Stati membri dovrebbero richiedere ai fornitori di servizi di media stabiliti nel loro territorio di presentare loro una relazione su base regolare.

(23)

I mezzi con cui ottenere l'accessibilità ai servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE dovrebbero comprendere, tra gli altri, la lingua dei segni, la sottotitolazione per i non udenti e gli ipoudenti, i sottotitoli audio e l'audiodescrizione. Tuttavia, detta direttiva non contempla caratteristiche o servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi né le caratteristiche di accessibilità delle guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides – EPG). Essa non pregiudica pertanto il diritto dell'Unione volto ad armonizzare l'accessibilità dei servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi, come i siti web, le applicazioni online e le EPG, o la fornitura di informazioni sull'accessibilità e in formati accessibili.

(24)

In alcuni casi potrebbe non essere possibile fornire informazioni di emergenza in modo accessibile per le persone con disabilità. Tali casi eccezionali, tuttavia, non dovrebbero impedire di rendere pubbliche le informazioni di emergenza attraverso i servizi di media audiovisivi.

(25)

La direttiva 2010/13/UE non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi intesi ad assicurare l'adeguato rilievo dei contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere imposti solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Se decidono di imporre norme in materia di adeguato rilievo, gli Stati membri dovrebbero imporre solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.

(26)

Al fine di tutelare la responsabilità editoriale dei fornitori di servizi di media, nonché la catena del valore del settore audiovisivo, è fondamentale poter assicurare l'integrità dei programmi e dei servizi di media audiovisivi offerti dai fornitori di servizi di media. Programmi e servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere trasmessi in forma abbreviata, alterata o con interruzioni, oppure con sovrimpressioni a fini commerciali senza il consenso esplicito del fornitore di servizi di media audiovisivi. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le sovrimpressioni avviate o autorizzate soltanto dal destinatario di un servizio per uso privato, quali le sovrimpressioni risultanti da servizi di comunicazione individuale, non richiedano il consenso del fornitore di servizi di media. Gli elementi di controllo dell'interfaccia utente necessari al funzionamento del dispositivo o alla navigazione del programma, quali barre del volume, funzioni di ricerca, menù di navigazione o elenchi dei canali, non dovrebbero essere contemplati. Non dovrebbero essere contemplate neanche le sovrimpressioni legittime come le informazioni di allarme, le informazioni di interesse pubblico generale, i sottotitoli o le sovrimpressioni di comunicazioni commerciali che provengono dal fornitore di servizi. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), non dovrebbero essere contemplate neanche le tecniche di compressione dei dati che riducono le dimensioni di un file di dati e altre tecniche volte a adattare il servizio ai mezzi di distribuzione (quali risoluzione e codifica) senza alcuna modifica del contenuto.

Misure intese a tutelare l'integrità dei programmi e dei servizi di media audiovisivi dovrebbero essere imposte solo se risultano necessarie per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero imporre alle imprese obblighi proporzionati per legittime considerazioni di interesse pubblico.

(27)

Ad eccezione della sponsorizzazione e dell'inserimento di prodotti, le comunicazioni commerciali audiovisive per bevande alcoliche nei servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero conformarsi ai criteri applicabili alla pubblicità televisiva e alle televendite per bevande alcoliche previsti dalla direttiva 2010/13/UE. I criteri più dettagliati applicabili alla pubblicità televisiva e alle televendite per bevande alcoliche sono limitati agli spot pubblicitari, che per loro natura sono separati dal programma e non includono quindi altre comunicazioni commerciali che sono connesse al programma o ne costituiscono parte integrante, quali la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti. Di conseguenza, tali criteri non dovrebbero applicarsi alla sponsorizzazione e all'inserimento di prodotti nei servizi di media audiovisivi a richiesta.

(28)

A livello nazionale e internazionale esistono orientamenti nutrizionali ampiamente riconosciuti, quali il modello di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della Sanità per l'Europa, finalizzati a differenziare gli alimenti sulla base della loro composizione nutrizionale nell'ambito degli annunci pubblicitari televisivi di prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad assicurare che la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, anche mediante codici di condotta, siano utilizzate per ridurre effettivamente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari e a bevande ad alto contenuto di sale, zuccheri, grassi, grassi saturi o acidi grassi trans o comunque non conformi a tali orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali.

(29)

Analogamente, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad assicurare che i codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione siano utilizzati per ridurre effettivamente l'esposizione di bambini e minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative alle bevande alcoliche. A livello dell'Unione e nazionale esistono alcuni regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione allo scopo di commercializzare in modo responsabile le bevande alcoliche, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive. Tali regimi dovrebbero essere ulteriormente promossi, in particolare quelli volti a garantire che messaggi di consumo responsabile accompagnino le comunicazioni commerciali audiovisive delle bevande alcoliche.

(30)

È importante tutelare efficacemente i minori dall'esposizione a comunicazioni commerciali audiovisive connesse alla promozione del gioco d'azzardo. In tale contesto, a livello dell'Unione e nazionale esistono vari regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione intesi a promuovere il gioco d'azzardo responsabile, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive.

(31)

Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi transfrontalieri nell'Unione è necessario garantire l'efficacia delle misure di autoregolamentazione e coregolamentazione volte in particolare a tutelare i consumatori o la salute pubblica.

(32)

Il mercato dell'emittenza televisiva si è evoluto ed è ora necessaria una maggiore flessibilità per le comunicazioni commerciali audiovisive, in particolare per le norme quantitative concernenti i servizi di media audiovisivi lineari e l'inserimento di prodotti. L'emergere di nuovi servizi, anche senza pubblicità, ha ampliato la scelta per i telespettatori, che possono facilmente passare a offerte alternative.

(33)

La liberalizzazione dell'inserimento di prodotti non ha portato alla diffusione prevista di questa forma di comunicazione commerciale audiovisiva. In particolare, il divieto generale di inserimento di prodotti, seppure con alcune eccezioni, non ha assicurato la certezza del diritto ai fornitori di servizi di media. L'inserimento di prodotti dovrebbe pertanto essere consentito, salvo eccezioni, in tutti i servizi di media audiovisivi e servizi di piattaforma per la condivisione di video.

(34)

L'inserimento di prodotti non dovrebbe essere consentito durante i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini. In particolare, l'esperienza ha dimostrato che l'inserimento di prodotti e la pubblicità integrata possono influenzare il comportamento dei bambini, in quanto essi spesso non sono in grado di riconoscere i contenuti commerciali. È pertanto necessario continuare a vietare l'inserimento di prodotti nei programmi per bambini. I programmi per i consumatori offrono consigli o presentano indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. Se l'inserimento di prodotti in tali programmi fosse consentito, verrebbe meno la distinzione tra pubblicità e contenuti editoriali per il pubblico, che da tali programmi può attendersi un'indagine autentica e onesta di prodotti o servizi.

(35)

I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee garantendo che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee e che a queste sia dato sufficiente rilievo. Dovrebbe essere incoraggiata l'etichettatura nei metadati dei contenuti audiovisivi che si qualificano come opere europee, in modo che tali metadati siano a disposizione dei fornitori di servizi di media. Dare rilievo comporta la promozione delle opere europee agevolando l'accesso a tali opere. È possibile dare rilievo mediante vari mezzi, quali una sezione dedicata alle opere europee accessibile dalla pagina principale del servizio, la possibilità di ricercare opere europee con lo strumento di ricerca messo a disposizione da tale servizio, l'uso di opere europee nelle campagne pubblicitarie di tale servizio o la promozione di una percentuale minima di opere europee in catalogo, utilizzando ad esempio banner o strumenti simili.

(36)

Al fine di garantire livelli adeguati di investimenti a favore delle opere europee, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre obblighi finanziari ai fornitori di servizi di media stabiliti nel loro territorio. Tali obblighi possono assumere la forma di contributi diretti alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse. Gli Stati membri potrebbero anche imporre prelievi da versare in un fondo, sulla base delle entrate generate dai servizi di media audiovisivi forniti e destinati al loro territorio. La presente direttiva chiarisce che, dato il legame diretto tra gli obblighi finanziari e le diverse politiche culturali degli Stati membri, uno Stato membro è autorizzato a imporre tali obblighi finanziari ai fornitori di servizi di media stabiliti in un altro Stato membro che forniscono servizi destinati al suo territorio. In tale caso, gli obblighi finanziari dovrebbero essere imposti soltanto sulle entrate generate dal pubblico di tale Stato membro destinatario dei servizi. I fornitori di servizi di media che sono tenuti a contribuire ai programmi di finanziamento di produzioni cinematografiche in uno Stato membro destinatario dovrebbero poter beneficiare in modo non discriminatorio, persino in mancanza di un luogo di stabilimento in tale Stato membro, degli aiuti disponibili a titolo dei rispettivi programmi di finanziamento di produzioni cinematografiche per i fornitori di servizi di media.

(37)

Attualmente le emittenti investono più nelle opere audiovisive europee rispetto ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. Pertanto, ove uno Stato membro destinatario scelga di imporre un obbligo finanziario a un'emittente che rientra nella giurisdizione di un altro Stato membro, è opportuno tenere conto - prestando la debita considerazione al principio di proporzionalità - dei contributi diretti da parte di tale emittente alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse, in particolare per quanto riguarda le coproduzioni. È fatta salva la competenza degli Stati membri a stabilire, conformemente alla propria politica culturale e in funzione della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato, il livello dei contributi finanziari che devono essere versati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione.

(38)

Nel valutare, caso per caso, se un servizio di media audiovisivo a richiesta stabilito in un altro Stato membro sia destinato al pubblico nel proprio territorio, uno Stato membro dovrebbe fare riferimento a indicatori quali la pubblicità o altre promozioni specificamente dirette a clienti nel suo territorio, la lingua principale del servizio o l'esistenza di contenuti o comunicazioni commerciali rivolti specificamente al pubblico nello Stato membro di ricezione.

(39)

Qualora uno Stato membro imponga contributi finanziari ai fornitori di servizi di media, tali contributi dovrebbero esser finalizzati a un'adeguata promozione delle opere europee, evitando nel contempo i rischi di doppia imposizione per i fornitori di servizi di media. In tal modo, se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone tale contributo finanziario, dovrebbe tenere conto dei contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi.

(40)

Al fine di garantire che gli obblighi relativi alla promozione delle opere europee non compromettano lo sviluppo del mercato e al fine di permettere l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, i fornitori che non hanno una presenza significativa sul mercato non dovrebbero essere soggetti a tali requisiti. Ciò vale in particolare per i fornitori con un fatturato o un pubblico di modesta entità. Un pubblico di modesta entità può essere determinato, ad esempio, sulla base del tempo di visione o delle vendite, a seconda della natura del servizio, mentre la determinazione del fatturato di modesta entità dovrebbe tenere conto delle diverse dimensioni dei mercati audiovisivi negli Stati membri. Potrebbe inoltre essere inappropriato imporre tali obblighi nei casi in cui, data la natura o il tema dei servizi di media audiovisivi, essi risulterebbero impossibili da mettere in pratica o ingiustificati.

(41)

È importante che le emittenti dispongano di maggiore flessibilità e possano decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso dei telespettatori. È altresì necessario, tuttavia, mantenere un livello sufficiente di tutela dei consumatori in materia, dal momento che una siffatta flessibilità potrebbe esporre il pubblico a una quantità eccessiva di pubblicità in prima serata. Dovrebbero pertanto applicarsi limiti specifici nelle fasce orarie comprese tra le 6.00 e le 18.00 e tra le 18.00 e le 24.00.

(42)

Gli schermi neutri separano il contenuto editoriale dagli spot televisivi pubblicitari o di televendita e separano i singoli spot. Consentono al telespettatore di distinguere chiaramente la fine e l'inizio dei diversi tipi di contenuto audiovisivo. È necessario chiarire che gli schermi neutri sono esclusi dal limite quantitativo stabilito per la pubblicità televisiva al fine di garantire che il tempo occupato dagli schermi neutri non incida sul tempo utilizzato per la pubblicità e che non siano pregiudicate le entrate da essa generate.

(43)

Il tempo di trasmissione dedicato agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, ad eccezione dei costi sostenuti per la trasmissione di questi ultimi, non dovrebbe essere incluso nel tempo di trasmissione massimo concesso per la pubblicità televisiva e la televendita. Inoltre numerose emittenti fanno parte di grandi gruppi di emittenti e trasmettono annunci che riguardano non soltanto i propri programmi e i prodotti collaterali direttamente derivati da tali programmi, ma anche i programmi e i servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti allo stesso gruppo di emittenti. Neanche il tempo di trasmissione dedicato a tali annunci dovrebbe essere incluso nella durata massima del tempo di trasmissione che può essere concesso per la pubblicità televisiva e la televendita.

(44)

I fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cui alla direttiva 2010/13/UE forniscono servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tali fornitori sono pertanto soggetti alle disposizioni sul mercato interno di tale direttiva se sono stabiliti in uno Stato membro. È opportuno garantire che le stesse norme si applichino anche ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video che non sono stabiliti in uno Stato membro al fine di salvaguardare l'efficacia delle misure per la tutela dei minori e del grande pubblico stabilite nella direttiva 2010/13/UE e garantire per quanto possibile condizioni di parità, se tali fornitori dispongono di un'impresa madre o di un'impresa figlia stabilita in uno Stato membro o se sono parte di un gruppo e un'altra impresa di tale gruppo è stabilita in uno Stato membro. Pertanto, le definizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE dovrebbero essere fondate su principi e fare in modo che un'impresa non possa sottrarsi all'ambito di applicazione di tale direttiva mediante la creazione di una struttura di gruppi contenente più strati di imprese stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione. In conformità delle norme in materia di stabilimento di cui alle direttive 2000/31/CE e 2010/13/UE, la Commissione dovrebbe essere informata in merito ai fornitori soggetti alla giurisdizione di ciascuno Stato membro.

(45)

Nuove sfide si presentano, in particolare in relazione alle piattaforme per la condivisione di video, su cui gli utenti, in particolare i minori, fruiscono in misura crescente di contenuti audiovisivi. In tale contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di incitamento all'odio messi a disposizione sui servizi di piattaforma per la condivisione di video destano crescente preoccupazione. Al fine di proteggere i minori e il grande pubblico da siffatti contenuti, è necessario stabilire norme proporzionate su tali aspetti.

(46)

Le comunicazioni commerciali sui servizi di piattaforma per la condivisione di video sono già disciplinate dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che vieta le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, comprese le pratiche ingannevoli e aggressive utilizzate nei servizi della società dell'informazione.

Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali sui prodotti del tabacco e i prodotti correlati nelle piattaforme per la condivisione di video, i divieti esistenti di cui alla direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nonché i divieti applicabili alle comunicazioni commerciali riguardanti le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica a norma della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), garantiscono una sufficiente protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti del tabacco e prodotti correlati. Dal momento che gli utenti si affidano sempre di più a servizi di piattaforma per la condivisione di video per accedere ai contenuti audiovisivi, è necessario garantire un livello sufficiente di tutela dei consumatori allineando le norme in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, nella misura adeguata, tra tutti i fornitori. È quindi importante che le comunicazioni commerciali audiovisive sulle piattaforme per la condivisione di video siano individuate con chiarezza e rispettino un complesso minimo di requisiti qualitativi.

(47)

Una quota significativa dei contenuti messi a disposizione sui servizi di piattaforma per la condivisione di video non è sotto la responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione di video. Tali fornitori, tuttavia, in genere determinano l'organizzazione dei contenuti, ossia programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive, anche in modo automatizzato o con algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Dovrebbero inoltre essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare il grande pubblico dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo o di un membro di un gruppo per uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») o la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione.

(48)

In considerazione della natura del coinvolgimento dei fornitori nei contenuti messi a disposizione sui servizi di piattaforma per la condivisione di video, le misure appropriate per tutelare i minori e il grande pubblico dovrebbero riguardare l'organizzazione dei contenuti e non i contenuti in quanto tali. I requisiti al riguardo stabiliti dalla direttiva 2010/13/UE dovrebbero pertanto applicarsi fatti salvi gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE, che prevede un'esenzione dalla responsabilità per le informazioni illecite trasmesse, ovvero memorizzate in maniera automatica, intermedia e temporanea, ovvero memorizzate da taluni fornitori di servizi della società dell'informazione. Nelle prestazioni di servizi di cui agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE, tali requisiti dovrebbero applicarsi anche fatto salvo l'articolo 15 di tale direttiva, che non impone ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza di tali informazioni né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, senza tuttavia riguardare gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lasciando impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo il diritto nazionale.

(49)

È opportuno coinvolgere il più possibile i fornitori di piattaforme per la condivisione di video all'atto dell'attuazione delle misure appropriate da adottare ai sensi della direttiva 2010/13/UE. La coregolamentazione dovrebbe pertanto essere incoraggiata. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video dovrebbero inoltre continuare ad avere la possibilità di adottare misure più rigorose su base volontaria, conformemente al diritto dell'Unione e nel rispetto della libertà di espressione e informazione nonché del pluralismo dei media.

(50)

Il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale sono diritti fondamentali sanciti dall'articolo 47 della Carta. Le disposizioni della direttiva 2010/13/UE non dovrebbero pertanto essere interpretate in un modo che impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

(51)

Nell'adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti nocivi e per tutelare il grande pubblico da contenuti che istigano alla violenza, all'odio e al terrorismo, in conformità della direttiva 2010/13/UE, dovrebbero essere attentamente bilanciati i diritti fondamentali applicabili, quali stabiliti nella Carta. Si tratta in particolare, a seconda dei casi, del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali, della libertà di espressione e d'informazione, della libertà d'impresa, del divieto di discriminazione e dei diritti del minore.

(52)

Il comitato di contatto mira a facilitare un'attuazione efficace della direttiva 2010/13/UE e dovrebbe essere consultato periodicamente in merito a eventuali problemi pratici derivanti dalla sua applicazione. Il lavoro del comitato di contatto non dovrebbe limitarsi alle questioni di politica audiovisiva esistenti, ma dovrebbe altresì contemplare i pertinenti sviluppi emergenti nel settore. Il comitato è composto di rappresentanti delle pertinenti autorità degli Stati membri. Al momento della nomina dei rispettivi rappresentanti gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la parità di genere nella composizione del comitato di contatto.

(53)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le proprie autorità o i propri organismi nazionali di regolamentazione siano giuridicamente indipendenti dal governo. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di esercitare una supervisione conformemente al proprio diritto costituzionale nazionale. Si dovrebbe considerare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione degli Stati membri abbiano conseguito il livello di indipendenza richiesto, compresi quelli costituiti quali autorità o organismi pubblici, se dispongono dell'indipendenza funzionale ed effettiva dai rispettivi governi e da eventuali altri organismi pubblici o privati. Ciò è considerato essenziale al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni prese da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione. Il requisito dell'indipendenza dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire autorità di regolamentazione che esercitino la vigilanza in diversi settori, come il settore audiovisivo e quello delle telecomunicazioni. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotati dei poteri di esecuzione e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti in termini di personale, competenze e mezzi finanziari. Le attività delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione stabilite dalla direttiva 2010/13/UE dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori, buon funzionamento del mercato interno e promozione della concorrenza leale.

(54)

Poiché uno degli scopi dei servizi di media audiovisivi è operare nell'interesse dei singoli e plasmare l'opinione pubblica, è essenziale che tali servizi possano informare i singoli e la società nel modo più completo possibile e con il più elevato livello di eterogeneità. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le decisioni editoriali non subiscono interferenze statali o influenze delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione che non si limitano alla mera applicazione del diritto e che non servono a salvaguardare un diritto giuridicamente tutelato, il quale deve essere protetto indipendentemente da una determinata opinione.

(55)

A livello nazionale dovrebbero esistere meccanismi di ricorso efficaci. Il pertinente organo di ricorso dovrebbe essere indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale. La procedura di ricorso non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali.

(56)

Al fine di garantire un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione del settore audiovisivo dell'Unione in tutti gli Stati membri, la Commissione ha istituito l'ERGA con decisione del 3 febbraio 2014 (15). Compito dell'ERGA è offrire alla Commissione competenza tecnica nel suo lavoro inteso a garantire un'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri dell'Unione e facilitare la cooperazione fra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e fra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e la Commissione.

(57)

L'ERGA ha fornito un contributo utile a una prassi regolamentare coerente e ha prestato consulenza di alto livello alla Commissione su questioni di attuazione. È pertanto opportuno procedere al riconoscimento formale e al rafforzamento del suo ruolo nella direttiva 2010/13/UE. L'ERGA dovrebbe pertanto essere costituito in virtù di tale direttiva.

(58)

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare l'ERGA su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. L'ERGA dovrebbe assistere la Commissione offrendo competenza e consulenza tecniche e agevolando lo scambio di migliori prassi, anche in materia di codici di condotta di autoregolamentazione e coregolamentazione. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare l'ERGA nell'applicazione della direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne l'attuazione convergente. Su richiesta della Commissione, l'ERGA dovrebbe formulare pareri non vincolanti sulla giurisdizione, sulle misure che derogano alla libertà di ricezione e sulle misure volte a combattere l'elusione della giurisdizione. L'ERGA dovrebbe altresì essere in grado di fornire consulenza tecnica relativamente a eventuali questioni di regolamentazione connesse al quadro dei servizi di media audiovisivi, anche in materia di incitamento all'odio e di tutela dei minori, oltre che in merito al contenuto delle comunicazioni commerciali audiovisive dei prodotti alimentari a elevato contenuto di grassi, sale o sodio e zuccheri.

(59)

L'«alfabetizzazione mediatica» si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Al fine di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni, usare, analizzare criticamente e creare in modo responsabile e sicuro contenuti mediatici occorre che essi dispongano di un livello avanzato di competenze di alfabetizzazione mediatica. L'alfabetizzazione mediatica non dovrebbe essere limitata all'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe mirare a dotare i cittadini delle capacità di riflessione critica necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti. È pertanto necessario che sia i fornitori di servizi di media sia i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, in cooperazione con tutti i soggetti interessati pertinenti, promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età, e per tutti i media, e che se ne verifichino attentamente i progressi.

(60)

La direttiva 2010/13/UE lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana. Rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta. In particolare, la direttiva 2010/13/UE è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione, della libertà d'impresa e del diritto al controllo giurisdizionale, nonché a promuovere l'applicazione dei diritti dei minori sanciti dalla Carta.

(61)

Ogni eventuale misura adottata dagli Stati membri a norma della direttiva 2010/13/UE deve rispettare la libertà di espressione e informazione e il pluralismo dei media, nonché la diversità culturale e linguistica, in linea con la convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

(62)

Il diritto di accedere a programmi di informazione politica è essenziale per tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare che gli interessi dei telespettatori nell'Unione siano pienamente e adeguatamente protetti. Data la crescente importanza dei servizi di media audiovisivi per la società e la democrazia, i programmi di attualità politica dovrebbero, per quanto possibile e fatte salve le norme sul diritto d'autore, essere messi a disposizione a livello transfrontaliero nell'Unione.

(63)

La direttiva 2010/13/UE non riguarda le norme di diritto internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la giurisdizione dei tribunali e la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

(64)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (16), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(65)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/13/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2010/13/UE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   “servizio di media audiovisivo”:

i)

un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;

ii)

una comunicazione commerciale audiovisiva;»

b)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

“servizio di piattaforma per la condivisione di video”, un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;»

c)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;»

d)

sono inserite le lettere seguenti:

«b bis)

“video generato dall'utente”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

b ter)

“decisione editoriale”, una decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo;»

e)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

“fornitore della piattaforma per la condivisione di video”, la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;»

f)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

“comunicazione commerciale audiovisiva”, le immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;»

g)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

“sponsorizzazione”, ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;»

h)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

“inserimento di prodotti”, ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;»

2)

il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI»

3)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;»

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media informino le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione competenti di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

5 ter.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione e indicano su quali dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 5 si fonda la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.

La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.

5 quater.   Qualora, nell'applicazione dell'articolo 3 o dell'articolo 4, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA) di formulare in merito un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA fornisce tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto istituito dall'articolo 29.

Quando adotta una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, ovvero dell'articolo 4, paragrafo 5, la Commissione decide anche quale Stato membro abbia la giurisdizione.»

4)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non limitano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni pertinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2.   Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o l'articolo 6 bis, paragrafo 1, ovvero pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica.

La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

nel corso dei 12 mesi precedenti il fornitore di servizi di media ha già tenuto in almeno due occasioni uno o più dei comportamenti descritti al primo comma;

b)

lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

c)

lo Stato membro interessato ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni; e

d)

le consultazioni con lo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media e con la Commissione non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della Commissione, della notifica di cui alla lettera b).

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto. Se decide che tali misure non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

3.   Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), ovvero pregiudica o presenta un rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

nel corso dei 12 mesi precedenti il comportamento di cui al primo comma si è verificato in almeno un'occasione;

e

b)

lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione la presunta violazione e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni.

Lo Stato membro interessato rispetta il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli concede la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto. Se decide che tali misure non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

4.   I paragrafi 2 e 3 fanno salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.

5.   In casi urgenti gli Stati membri possono, entro un mese dopo la presunta violazione, derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Le misure adottate sono allora notificate al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. La Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità delle misure notificate con il diritto dell'Unione. Se giunge alla conclusione che le misure sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

6.   Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare una decisione a norma del paragrafo 2 o 3, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando lo Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

7.   Gli Stati membri e la Commissione si scambiano regolarmente esperienze e migliori prassi relative alla procedura stabilita al presente articolo nell'ambito del comitato di contatto e dell'ERGA.»

5)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

2.   Ove uno Stato membro:

a)

abbia esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b)

ritenga che un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al suo territorio;

può chiedere allo Stato membro che esercita la giurisdizione di affrontare eventuali problemi individuati in relazione al presente paragrafo. Entrambi gli Stati membri cooperano lealmente e tempestivamente al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Dopo aver ricevuto una richiesta motivata a norma del primo comma, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede al fornitore di servizi di media di ottemperare alle norme di interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa periodicamente lo Stato membro richiedente circa i provvedimenti adottati per affrontare i problemi individuati. Nel caso in cui non sia stata trovata una soluzione, entro due mesi dalla ricezione della richiesta lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa lo Stato membro richiedente e la Commissione dei risultati ottenuti e illustra i motivi di tale esito.

Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto a esaminare il caso in ogni momento.

3.   Lo Stato membro interessato può adottare misure appropriate nei confronti del fornitore dei servizi di media interessato qualora:

a)

ritenga che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b)

abbia addotto prove da cui risulti che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili se fosse stabilito nello Stato membro interessato; tali prove consentono di stabilire con ragionevole certezza tale forma di elusione, senza che sia necessario dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere tali norme più rigorose.

Siffatte misure devono essere obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4.   Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione;

b)

ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni e alle misure che lo Stato membro notificante intende adottare; e

c)

previa richiesta all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione ha deciso che le misure sono compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che le adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono correttamente motivate; la Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

5.   Entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 4, lettera a), la Commissione adotta la decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. Se decide che le misure in questione non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure previste.

Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare la decisione a norma del primo comma, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando tale Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

6.   Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito del loro diritto interno, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente la presente direttiva.

7.   La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché ove altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra la direttiva 2000/31/CE e la presente direttiva, prevale la presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima.»

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici:

a)

sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri;

b)

stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi,

c)

forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati; e

d)

prevedono un'applicazione effettiva, comprensiva altresì di sanzioni effettive e proporzionate.

2.   Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione mediante codici di condotta dell'Unione elaborati da fornitori di servizi di media, da fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video o da organizzazioni che li rappresentano, in cooperazione, se necessario, con altri settori interessati quali industria, commercio, associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori. Tali codici sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati a livello dell'Unione e sono conformi al paragrafo 1, lettere da b) a d). I codici di condotta dell'Unione lasciano impregiudicati i codici di condotta nazionali.

La Commissione agevola, in cooperazione con gli Stati membri, la messa a punto di codici di condotta dell'Unione, ove appropriato, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

I firmatari dei codici di condotta dell'Unione presentano alla Commissione i progetti di tali codici, unitamente alle relative modifiche. La Commissione consulta il comitato di contatto in merito ai progetti di tali codici o alle relative modifiche.

La Commissione mette i codici di condotta dell'Unione a disposizione del pubblico e può darne adeguata pubblicità.

3.   Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose conformi alla presente direttiva e al diritto dell'Unione, anche nei casi in cui le loro autorità o i loro organismi nazionali di regolamentazione indipendenti concludano che un codice di condotta o parti di esso non si sono rivelati sufficientemente efficaci. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione.»

7)

il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI»;

8)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Ciascuno Stato membro assicura che un fornitore di servizi di media soggetto alla sua giurisdizione offra ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a)

il suo nome;

b)

l'indirizzo geografico di stabilimento;

c)

i dettagli, compresi il suo indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente e in maniera diretta ed efficace;

d)

lo Stato membro avente giurisdizione su di esso e le autorità o gli organismi di regolamentazione o gli organismi di vigilanza competenti.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure legislative in cui si prevede che, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rendano accessibili informazioni sul loro assetto proprietario, compresi i proprietari effettivi. Tali misure rispettano i diritti fondamentali in questione, quali quelli relativi alla vita privata e alla vita familiare dei proprietari effettivi. Tali misure devono essere necessarie e proporzionate e mirare al perseguimento di un obiettivo di interesse generale.»

9)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano:

a)

istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

b)

alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541.

2.   Le misure adottate ai fini del presente articolo devono essere necessarie e proporzionate e rispettare i diritti e i principi sanciti dalla Carta.»

10)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino. Tali misure possono includere la scelta dell'ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse devono essere proporzionate alla potenziale nocività del programma.

I contenuti più nocivi, come la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle più rigorose misure.

2.   I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di servizi di media a norma del paragrafo 1 non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

3.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media forniscano ai telespettatori informazioni sufficienti in merito a contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. A tal fine i fornitori di servizi di media si avvalgono di un sistema che descriva la natura potenzialmente nociva del contenuto di un servizio di media audiovisivo.

Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, gli Stati membri incoraggiano ad avvalersi della coregolamentazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

4.   La Commissione invita i fornitori di servizi di media a scambiarsi le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione, ai fini del presente articolo, tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.»

11)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Gli Stati membri assicurano, senza indebito ritardo, che i servizi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi costantemente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate.

2.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media riferiscano su base regolare alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione in merito all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media a sviluppare piani d'azione sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Tali piani d'azione sono comunicati alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

4.   Ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto online facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità di cui al presente articolo.

5.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, messe a disposizione del pubblico mediante i servizi di media audiovisivi siano fornite in maniera accessibile alle persone con disabilità.»

12)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 bis

Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale.

Articolo 7 ter

Gli Stati membri adottano misure adeguate e proporzionate per garantire che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media non siano dissimulati a fini commerciali o modificati senza il consenso esplicito di tali fornitori.

Ai fini del presente articolo gli Stati membri specificano i dettagli normativi, comprese le eccezioni, in particolare in relazione alla salvaguardia dei legittimi interessi degli utenti, tenendo conto al tempo stesso dei legittimi interessi dei fornitori di servizi di media che hanno fornito originariamente i servizi di media audiovisivi.»

13)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

a)

le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b)

le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c)

le comunicazioni commerciali audiovisive:

i)

non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

ii)

non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

iii)

non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

iv)

non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d)

è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica;

e)

le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f)

sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;

g)

le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico, mentale o morale ai minori; non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2.   Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche in servizi di media audiovisivi a richiesta, a eccezione della sponsorizzazione e dell'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri elencati all'articolo 22.

3.   Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione attraverso codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive di bevande alcoliche.

4.   Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate che accompagnano programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari. Essi mirano a garantire che tali comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

5.   Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione, ai fini del presente articolo, tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.»

14)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono proibire la sponsorizzazione dei programmi per bambini. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.»

15)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Il presente articolo si applica solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

2.   L'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

3.   I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano le seguenti prescrizioni:

a)

il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d)

i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

Gli Stati membri possono disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), eccetto nel caso di programmi prodotti o commissionati da un fornitore di servizi di media o da un'impresa legata a tale fornitore di servizi di media.

4.   In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

a)

sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti;

b)

specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media.»

16)

il titolo del capo IV è soppresso;

17)

l'articolo 12 è soppresso;

18)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.

2.   Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi. Se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone siffatto contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi. I contributi finanziari devono essere conformi al diritto dell'Unione, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

4.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2021 e, in seguito, ogni due anni, una relazione sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

5.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.

6.   L'obbligo imposto ai sensi del paragrafo 1 e la prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico in altri Stati membri di cui al paragrafo 2 non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali obblighi o prescrizioni nei casi in cui questi sarebbero impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

7.   Dopo aver consultato il comitato di contatto, la Commissione pubblica orientamenti relativi al calcolo della percentuale di opere europee di cui al paragrafo 1 e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità di cui al paragrafo 6.»

19)

all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati sono ammessi negli eventi sportivi. Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni.»

20)

all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei film a episodi e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva, televendite o entrambi una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. La trasmissione di televendite è proibita durante i programmi per bambini. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.»

21)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

1.   La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 18.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 18.00 e le ore 24.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti;

b)

agli annunci di sponsorizzazione;

c)

agli inserimenti di prodotti;

d)

agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.»

22)

il capo VIII è soppresso;

23)

è inserito il capo seguente:

«CAPO IX BIS

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

Articolo 28 bis

1.   Ai fini della presente direttiva un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro.

2.   Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai fini della presente direttiva se:

a)

ha l'impresa madre o un'impresa figlia stabilita sul territorio dello Stato membro in questione; oppure

b)

fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio dello Stato membro in questione.

Ai fini del presente articolo si intende per:

a)   “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie;

b)   “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre, incluse le imprese figlie di un'impresa madre capogruppo;

c)   “gruppo”: l'impresa madre, tutte le sue imprese figlie e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, nel caso in cui l'impresa madre, l'impresa figlia o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa madre o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa figlia o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro dove è stabilita l'altra impresa del gruppo.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, nel caso in cui vi siano varie imprese figlie e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una delle imprese figlie ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

Nel caso in cui vi siano varie altre imprese facenti parte del gruppo e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una di tali imprese ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

5.   Ai fini della presente direttiva, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video considerati stabiliti in uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applicano l'articolo 3 e gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE.

6.   Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti o considerati stabiliti sul loro territorio e indicano su quale dei criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 si fondi la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.

La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.

7.   Qualora, nell'applicazione del presente articolo, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA formula tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

Articolo 28 ter

1.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare:

a)

i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1;

b)

il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

c)

il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.

2.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione si conformino ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori, tenendo conto del limitato controllo esercitato da tali piattaforme per la condivisione di video su tali comunicazioni commerciali audiovisive.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video informino chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettera c), o il fornitore sia a conoscenza di tale fatto.

Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite i codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, finalizzati a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici mirano a garantire che queste comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale.

Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti:

a)

includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui al paragrafo 1;

b)

includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c)

avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengano comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere siano a conoscenza;

d)

istituire e applicare meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato i contenuti di cui al paragrafo 1 forniti sulla sua piattaforma;

e)

istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

f)

istituire e applicare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g)

istituire e applicare sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;

h)

dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

i)

istituire e applicare procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

j)

predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del terzo comma, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

4.   Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione come disposto dall'articolo 4 bis, paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

6.   Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'adozione di tali misure gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.

7.   Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video concernenti l'applicazione dei paragrafi 1 e 3. Tali meccanismi permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano gli utenti della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti possano far valere i propri diritti dinanzi a un giudice in relazione ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma dei paragrafi 1 e 3.

9.   La Commissione invita i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione di cui al paragrafo 4.

10.   Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

(*1)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1)»."

24)

il titolo del capo XI è sostituito dal seguente:

«AUTORITÀ E ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI»;

25)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità, uno o più organismi nazionali di regolamentazione o entrambi. Gli Stati membri ne assicurano l'indipendenza giuridica dal governo e l'indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. È fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale.

Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.

3.   Gli Stati membri assicurano che le competenze e i poteri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nonché le modalità di responsabilizzazione siano chiaramente definiti nell'ordinamento giuridico.

4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace e contribuire ai lavori dell'ERGA. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di loro bilanci annuali, che sono resi pubblici.

5.   Gli Stati membri definiscono nel loro diritto interno le condizioni e le procedure per la nomina e la rimozione dei capi delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione o dei membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione, compresa la durata del mandato. Le procedure sono trasparenti, non discriminatorie e garantiscono il grado di indipendenza richiesto. Il capo di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione o i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione nell'ambito di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo a livello nazionale. Una decisione di licenziamento è debitamente giustificata, soggetta a un preavviso e resa disponibile al pubblico.

6.   Gli Stati membri assicurano l'esistenza di meccanismi di ricorso efficaci a livello nazionale. L'organo di ricorso, che può essere un organo giurisdizionale, è indipendente dalle parti interessate dall'appello.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità o organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»

26)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 30 bis

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione adottino le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 3 e 4.

2.   Nel contesto dello scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1, quando le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione ricevono da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione informazioni in merito alla sua intenzione di fornire un servizio destinato in tutto o per la maggior parte al pubblico di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione nello Stato membro avente giurisdizione informa l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione dello Stato membro destinatario.

3.   Se l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro il cui territorio è destinatario di un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro invia una richiesta relativa alle attività di tale fornitore all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione su di esso, quest'ultima autorità o quest'ultimo organismo di regolamentazione si adopera al massimo per rispondere alla richiesta entro un termine di due mesi, fatti salvi eventuali limiti di tempo più rigorosi applicabili a norma della presente direttiva. Su richiesta, l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro destinatario fornisce all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione tutte le informazioni che potrebbero essergli utili per rispondere alla richiesta.

Articolo 30 ter

1.   È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA).

2.   L'ERGA si compone di rappresentati delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi di media audiovisivi la cui principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi o, se non vi sono autorità o organismi nazionali di regolamentazione, di altri rappresentanti selezionati secondo le procedure proprie. Un rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni ERGA.

3.   L'ERGA ha le seguenti mansioni:

a)

offrire alla Commissione competenza tecnica:

nel suo compito di assicurare un'attuazione coerente della presente direttiva in tutti gli Stati membri;

nelle questioni relative ai servizi di media audiovisivi che rientrano nelle sue competenze;

b)

per scambiare esperienze e migliori prassi in merito all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi, anche riguardo all'accessibilità e all'alfabetizzazione mediatica;

c)

per collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3, 4 e 7;

d)

per formulare pareri su richiesta della Commissione in merito agli aspetti tecnici e pratici delle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7.

4.   L'ERGA adotta il proprio regolamento interno.»

27)

l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

La Commissione monitora l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

Al più tardi entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Al più tardi entro il 19 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post, corredata se del caso di proposte per il riesame, dell'impatto della direttiva e del relativo valore aggiunto.

La Commissione tiene il comitato di contatto e l'ERGA debitamente informati in merito ai rispettivi lavori e attività.

La Commissione assicura che le informazioni ricevute dagli Stati membri su eventuali misure adottate nei settori coordinati dalla presente direttiva siano comunicate al comitato di contatto e all'ERGA.»

28)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

1.   Gli Stati membri promuovono lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e adottano misure a tal fine.

2.   Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3.   La Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, emana orientamenti relativi all'ambito di applicazione di tali relazioni.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 settembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 157.

(2)  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 41.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 2 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2018.

(4)  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

(5)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

(7)  Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

(8)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(11)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(13)  Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).

(14)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

(15)  Decisione C(2014) 462 final della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

(16)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


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