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Document 62011CN0069

Causa C-69/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 febbraio 2011 — Connoisseur Belgium BVBA/Stato belga

GU C 145 del 14.5.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 febbraio 2011 — Connoisseur Belgium BVBA/Stato belga

(Causa C-69/11)

2011/C 145/11

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: Connoisseur Belgium BVBA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 26 della legge sull’IVA violi l’art. 11.A.1.a) della sesta direttiva 77/388/CEE (1), attualmente ripreso all’art. 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112 (2), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 2006/112, nonché il principio di neutralità dell’IVA, se siffatta disposizione deve essere interpretata nel senso che l’IVA è dovuta su spese ed importi che si possono contrattualmente addebitare alla controparte, ma che non le vengono addebitati.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  GU L 347, pag. 1.


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