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Document 62008CA0286

Causa C-286/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE — Rifiuti pericolosi — Obbligo di elaborare e di adottare un progetto di gestione dei rifiuti pericolosi — Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi — Direttiva 1999/31/CE — Discariche dei rifiuti — Smaltimento dei rifiuti pericolosi)

GU C 267 del 7.11.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/21


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-286/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE - Rifiuti pericolosi - Obbligo di elaborare e di adottare un progetto di gestione dei rifiuti pericolosi - Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi - Direttiva 1999/31/CE - Discariche dei rifiuti - Smaltimento dei rifiuti pericolosi)

2009/C 267/36

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e J.-B.Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, n. 2 e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 7, nn. 1, 4 e 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), [già direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 marzo 1991, 91/156/CEE] — Violazione degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Omessa elaborazione di un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi conforme ai requisiti della legislazione comunitaria e omessa creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi — Inadempimento agli obblighi per quanto riguarda la gestione e la discarica dei rifiuti

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica,

Non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai requisiti della normativa comunitaria applicabile, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, caratterizzata dall’utilizzo dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti nonché degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, in primo luogo, degli art. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in combinato disposto con gli artt. 5, nn. 1 e 2 nonché 7, n. 1, della direttiva 2006/12, in secondo luogo, dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/689, in combinato disposto con le disposizioni degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12, nonché, in terzo luogo, degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva 1999/31.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


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