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Document 32024D0435
Council Decision (EU) 2024/435 of 29 January 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the CETA Joint Committee established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of an Interpretation of Article 8.10, Annex 8-A, Article 8.9 and Article 8.39 thereof in accordance with its Article 26.1.5(e)
Decisione (UE) 2024/435 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e)
Decisione (UE) 2024/435 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e)
ST/15639/2023/INIT
GU L, 2024/435, 1.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/435/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/435 |
1.2.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/435 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (2) («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016. |
(2) |
La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3) prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017. |
(3) |
A norma dell’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo, il comitato misto CETA ha il potere di adottare interpretazioni delle disposizioni dell’accordo, che devono essere vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8, sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), e del capo 29 (Risoluzione delle controversie) dell’accordo. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del suo regolamento interno, allegato alla decisione (UE) 2018/1062 del Consiglio (4), il comitato misto CETA ha il potere di adottare interpretazioni dell’accordo. |
(5) |
Il comitato misto CETA sarà chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 dell’accordo. |
(6) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell’accluso progetto di interpretazione del comitato misto CETA, poiché esso chiarisce l’articolo 8.10, l’allegato 8-A, l’articolo 8.9 e l’articolo 8.39 dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9, e dell’articolo 8.39, dell’accordo, conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo, si basa sul progetto di interpretazione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Dopo l’adozione l’interpretazione di cui all’articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).
(2) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.
(3) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
(4) Decisione (UE) 2018/1062 del Consiglio del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto CETA istituito dall’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quando riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 13).
Progetto
INTERPRETAZIONE …/2024 DEL COMITATO MISTO CETA
del …
concernente l'articolo 8.10, l'allegato 8-A, l'articolo 8.9 e l'articolo 8.39 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA)
IL COMITATO MISTO CETA,
visto l'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) ("accordo"), concluso a Bruxelles il 30 ottobre 2016,
ricordando l'intesa comune espressa nella sezione 6 dello strumento interpretativo comune, sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri (2),
puntando a chiarire ulteriormente le intenzioni delle parti nell'ambito del capo 8 (investimenti) in relazione a taluni elementi dell'articolo 8.10 (trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati) e all'allegato 8-A (espropriazione), all'articolo 8.9 (Investimenti e misure di regolamentazione), e all'articolo 8.39 (Sentenza definitiva), dell'accordo,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE:
1. |
Trattamento giusto ed equo
Si precisa che l’obbligo di trattamento giusto ed equo di cui all'articolo 8.10 dell'accordo è interpretato come segue:
|
2. |
Espropriazione indiretta
|
3. |
Cambiamenti climatici
|
4. |
Protezione degli interessi essenziali di sicurezza
Le parti ribadiscono che, a norma dell'articolo 28.6 dell'accordo, nessuna disposizione dell’accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei suoi interessi essenziali di sicurezza in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali, compresa qualsiasi misura che incida sugli investitori o sui loro investimenti. |
5. |
Protezione dei diritti fondamentali
Si precisa che il diritto delle parti di legiferare al fine di conseguire gli obiettivi legittimi di politica di cui all'articolo 8.9, paragrafo 1, dell'accordo comprende le misure adottate per la protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata a Parigi il 10 dicembre 1948. |
6) |
Calcolo dei danni patrimoniali derivanti dalle domande degli investitori
|
Fatto a …, …
Per il comitato misto CETA
I copresidenti
(1) GU UE L 11 del 14.1.2017, pag. 23.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/435/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)