EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0435

Decisione (UE) 2024/435 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e)

ST/15639/2023/INIT

GU L, 2024/435, 1.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/435/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/435/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/435

1.2.2024

DECISIONE (UE) 2024/435 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (2) («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.

(2)

La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3) prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

(3)

A norma dell’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo, il comitato misto CETA ha il potere di adottare interpretazioni delle disposizioni dell’accordo, che devono essere vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8, sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), e del capo 29 (Risoluzione delle controversie) dell’accordo.

(4)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del suo regolamento interno, allegato alla decisione (UE) 2018/1062 del Consiglio (4), il comitato misto CETA ha il potere di adottare interpretazioni dell’accordo.

(5)

Il comitato misto CETA sarà chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 dell’accordo.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell’accluso progetto di interpretazione del comitato misto CETA, poiché esso chiarisce l’articolo 8.10, l’allegato 8-A, l’articolo 8.9 e l’articolo 8.39 dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9, e dell’articolo 8.39, dell’accordo, conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo, si basa sul progetto di interpretazione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l’adozione l’interpretazione di cui all’articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

(2)   GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.

(3)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

(4)  Decisione (UE) 2018/1062 del Consiglio del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto CETA istituito dall’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quando riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 13).


Progetto

INTERPRETAZIONE …/2024 DEL COMITATO MISTO CETA

del …

concernente l'articolo 8.10, l'allegato 8-A, l'articolo 8.9 e l'articolo 8.39 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA)

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) ("accordo"), concluso a Bruxelles il 30 ottobre 2016,

ricordando l'intesa comune espressa nella sezione 6 dello strumento interpretativo comune, sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri (2),

puntando a chiarire ulteriormente le intenzioni delle parti nell'ambito del capo 8 (investimenti) in relazione a taluni elementi dell'articolo 8.10 (trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati) e all'allegato 8-A (espropriazione), all'articolo 8.9 (Investimenti e misure di regolamentazione), e all'articolo 8.39 (Sentenza definitiva), dell'accordo,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE:

1.

Trattamento giusto ed equo

Si precisa che l’obbligo di trattamento giusto ed equo di cui all'articolo 8.10 dell'accordo è interpretato come segue:

a)

l'elenco di elementi di cui all'articolo 8.10, paragrafo 2, è esaustivo;

b)

una domanda per diniego di giustizia a norma dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera a), presuppone il previo esaurimento dei rimedi interni, tranne nel caso in cui non vi siano rimedi interni ragionevolmente disponibili per offrire un ricorso effettivo o nel caso in cui i rimedi interni non prevedano alcuna ragionevole possibilità di ricorso effettivo.

Nel determinare se sussista un diniego di giustizia il tribunale dovrebbe essere cosciente del fatto che esso non è una corte di appello delle decisioni dei tribunali nazionali e dovrebbe astenersi dal verificare la fondatezza delle decisioni dei tribunali nazionali;

c)

affinché si configuri un diniego di giustizia e una violazione fondamentale del principio del giusto processo ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettere a) e b), è necessario che vi sia una condotta procedurale abusiva e grave nei procedimenti giudiziari o amministrativi che non rispetti i principi fondamentali internazionalmente accettati dell'amministrazione della giustizia e del giusto processo e che offenda o ferisca il comune senso della correttezza giuridica, quali il rifiuto infondato di accesso alla giustizia o alla rappresentanza legale, la mancata possibilità di essere ascoltati, il trattamento discriminatorio da parte degli organi giurisdizionali, giudici palesemente parziali e corrotti oppure una mancanza totale o ingiustificata di trasparenza nell'ambito dei procedimenti, quali l'omessa notifica del procedimento o la mancata motivazione della decisione;

d)

una misura è manifestamente arbitraria ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera c), quando è evidente che essa non è ragionevolmente connessa a un obiettivo politico legittimo, ad esempio quando una misura si basa su pregiudizi o preconcetti piuttosto che su elementi razionali o fatti;

e)

una misura o una serie di misure costituisce "una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso" ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera d), se la misura o la serie di misure discrimina l'investitore accordandogli un trattamento differenziato basato su motivi illeciti quali genere, razza o credo religioso. L'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera d), non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di accordare un trattamento preferenziale per promuovere la parità di genere o l'uguaglianza razziale o affrontare in altro modo la sottorappresentazione dei gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico;

f)

la determinazione del fatto che una misura o una serie di misure costituisce "un trattamento abusivo degli investitori, come coercizione, costrizione e vessazioni" ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera e), presuppone la constatazione di una colpa grave di una parte. Nell'effettuare tale determinazione, le considerazioni pertinenti possono includere il danno o la minaccia di danno per l'investitore, ad esempio se gli episodi di presunta vessazione o coercizione siano stati ripetuti e prolungati, nonché le motivazioni alla base delle azioni della parte, come nel caso in cui le autorità abbiano agito nell'ambito della loro competenza o nel caso in cui vi sia stato un abuso di potere;

g)

ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 4, le dichiarazioni effettuate a un investitore possono essere prese in considerazione solo nella misura in cui sono pertinenti come fattore per determinare una violazione del trattamento giusto ed equo di cui all'articolo 8.10, paragrafo 2. Le dichiarazioni non possono ingenerare legittime aspettative se un investitore prudente e accorto non vi avrebbe fatto ragionevolmente affidamento nel realizzare l'investimento, in particolare perché le dichiarazioni non erano sufficientemente specifiche e inequivocabili e non presentavano il necessario grado di formalità, ad esempre poichè non erano effettuate per iscritto dall'autorità competente di una parte.

2.

Espropriazione indiretta

a)

Si precisa che un'espropriazione indiretta può verificarsi solo se l'investitore è stato radicalmente privato dell'uso, del godimento e dell'alienazione del proprio investimento, come se i relativi diritti avessero cessato di esistere.

b)

Nel valutare la "durata della misura o della serie di misure" ai sensi dell'allegato 8-A, punto 2, lettera b) dell'accordo, occorre esaminare se l'ingerenza nel diritto di proprietà sia temporanea, nel qual caso è improbabile che essa possa configurarsi come un'espropriazione indiretta, o permanente, anche se la mera constatazione che una misura è permanente non basta a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta.

c)

Le "precise e ragionevoli aspettative di remunerazione del capitale investito" di cui all'allegato 8-A punto 2, lettera c) dell'accordo,, si riferiscono alle aspettative che un investitore prudente e accorto avrebbe potuto ragionevolmente formarsi e sulle quali si è fatto affidamento nel realizzare l'investimento. Si precisa che la ragionevolezza delle aspettative di remunerazione del capitale investito di un investitore dipende, nella misura pertinente, da elementi quali il fatto che la parte interessata abbia fornito all'investitore garanzie scritte vincolanti, nonché sulla natura e sula portata della regolamentazione da parte della pubblica amministrazione nel settore in questione o sul potenziale di regolamentazione da parte della pubblica amministrazione in detto settore.

d)

L'impatto di una misura o di una serie di misure appare "manifestamente eccessivo" ai sensi dell'allegato 8-A, punto 3, dell'accordo, se è chiaramente ed evidentemente eccessivo alla luce degli obiettivi politici perseguiti.

e)

Si precisa che le misure di una parte concepite e applicate per tutelare interessi pubblici legittimi di cui di cui all'allegato 8-A, punto 3, dell'accordo, comprendono le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici o affrontarne le conseguenze attuali o future. Tali misure non costituiscono un'espropriazione indiretta a meno che il loro impatto non sia chiaramente ed evidentemente eccessivo alla luce degli obiettivi politici perseguiti.

3.

Cambiamenti climatici

a)

Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire gli obiettivi legittimi di politica in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 8.9, paragrafo 1, dell'accordo, anche adottando misure volte a mitigare o combattere i cambiamenti climatici o ad affrontarne le conseguenze attuali o future.

b)

Nell'interpretare le disposizioni del capo 8 ( investimenti) dell’accordo, il tribunale tiene in debita considerazione gli impegni delle parti nel quadro degli accordi ambientali multilaterali, compreso l’accordo di Parigi (3), concluso a Parigi il 12 dicembre 2015. In particolare, i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 8 (investimenti) dell’accordo devono essere interpretati in modo da sostenere la capacità delle parti di adempiere i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra adottando o mantenendo in vigore misure concepite e applicate per mitigare o contrastarei cambiamenti climatici o affrontarne le conseguenze attuali o future.

4.

Protezione degli interessi essenziali di sicurezza

Le parti ribadiscono che, a norma dell'articolo 28.6 dell'accordo, nessuna disposizione dell’accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei suoi interessi essenziali di sicurezza in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali, compresa qualsiasi misura che incida sugli investitori o sui loro investimenti.

5.

Protezione dei diritti fondamentali

Si precisa che il diritto delle parti di legiferare al fine di conseguire gli obiettivi legittimi di politica di cui all'articolo 8.9, paragrafo 1, dell'accordo comprende le misure adottate per la protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata a Parigi il 10 dicembre 1948.

6)

Calcolo dei danni patrimoniali derivanti dalle domande degli investitori

a)

Si precisa che i danni patrimoniali di cui all'articolo 8.39, paragrafo 3 dell'accordo:

i)

non possono eccedere il valore delle perdite o dei danni subiti dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco, come stimato alla data della violazione;

ii)

riflettono unicamente le perdite o i danni subiti in conseguenza della violazione o da essa derivanti; e

iii)

sono determinati con ragionevole certezza e non sono speculativi o ipotetici.

b)

Il tribunale calcola i danni patrimoniali solo sulla base delle comunicazioni delle parti della controversia e, se del caso, prende in considerazione:

i)

il concorso di dolo o colpa;

ii)

la mancata attenuazione o prevenzione dei danni;

iii)

i risarcimenti o gli indennizzi già ricevuti per le stesse perdite, compresi gli indennizzi ricevuti nell'ambito di un sistema interno di indennizzo; o

iv)

la restituzione dei beni o l'abrogazione o la modifica della misura.

Fatto a …, …

Per il comitato misto CETA

I copresidenti


(1)   GU UE L 11 del 14.1.2017, pag. 23.

(2)   GU UE L 11 del 14.1.2017.pag. 3.

(3)   GU UE L 282, del 19.10.2016, pag. 4.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/435/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top