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Document 32012R0380

Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 119 del 4.5.2012, p. 14–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/380/oj

4.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/14


REGOLAMENTO (UE) N. 380/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari e specifica le condizioni del loro utilizzo.

(2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha raccomandato nel suo parere del 22 maggio 2008 (2) di diminuire la dose settimanale tollerabile (TWI) a 1 mg di alluminio/kg di peso corporeo/settimana. L'EFSA ritiene inoltre che la dose settimanale tollerabile riveduta venga generalmente superata nei forti consumatori, in particolare nei bambini, in gran parte dell'Unione.

(3)

Secondo l'EFSA la principale via di esposizione ai composti dell'alluminio per la popolazione generale è costituita dall'alimentazione, sia a causa della presenza naturale di alluminio nei prodotti alimentari sia per l'utilizzo di composti dell'alluminio nella trasformazione alimentare e negli additivi alimentari. L'EFSA non è però in grado di quantificare il ruolo specifico di ciascuna fonte, sia perché gli studi sull'alimentazione umana non prendono in considerazione questo aspetto, sia perché i metodi di analisi impiegati permettono di determinare solo il contenuto totale di alluminio nei prodotti alimentari.

(4)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l'utilizzo di additivi alimentari contenenti alluminio in numerosi prodotti alimentari, spesso a livelli massimi ammissibili molto elevati o senza alcuna indicazione dei livelli massimi di concentrazione (quantum satis).

(5)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), autorizza l'utilizzo di alcuni coloranti che possono contenere alluminio sotto forma di pigmenti coloranti in numerosi prodotti alimentari, in generale senza alcuna indicazione dei livelli massimi di concentrazione dell'alluminio nei pigmenti coloranti.

(6)

È quindi opportuno modificare le attuali condizioni d'impiego e ridurre i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio, compresi i pigmenti coloranti di alluminio, per evitare che sia superata la dose settimanale tollerabile riveduta.

(7)

Dato che da decenni sono applicate pratiche di fabbricazione che utilizzano quantità superiori di additivi alimentari, occorre prevedere un periodo di transizione per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento per l'impiego degli additivi alimentari contenenti alluminio diversi dai pigmenti coloranti.

(8)

L'indicazione nell'etichetta del tenore di alluminio dei pigmenti coloranti di alluminio non destinati alla vendita al consumatore finale è attualmente facoltativa. Deve diventare obbligatoria entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire ai fabbricanti di prodotti alimentari che utilizzano pigmenti coloranti di alluminio di adeguarsi ai limiti massimi proposti per detti pigmenti. Di conseguenza, va previsto un periodo transitorio più lungo di 12 mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni del presente regolamento.

(9)

L'allegato II, modificato dal regolamento (UE) n. 1129/2011 (4), è applicabile in linea di principio dal 1o giugno 2013. Per facilitare l'effettiva applicazione dell'allegato II, è opportuno inserire nell'allegato i periodi di applicazione che non iniziano il 1o giugno 2012 e sono posteriori alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Il vettore bentonite E 558 contenente alluminio non è più utilizzato, secondo le informazioni fornite dai fabbricanti di prodotti alimentari. Esso non è quindi incluso nell'allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e va soppresso anche dall'elenco di tutti gli additivi dell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Gli additivi alimentari silicato di calcio e alluminio E 556 e silicato d'alluminio (caolino) E 559 contenenti alluminio devono essere soppressi dall'elenco di tutti gli additivi dell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008, dato che queste sostanze possono essere sostituite da altri additivi alimentari.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   I prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente regolamento applicabili dal 1o febbraio 2014, immessi legalmente sul mercato prima del 1o febbraio 2014, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

2.   In deroga al paragrafo 1, i prodotti alimentari contenenti pigmenti coloranti di alluminio e non conformi alle disposizioni del presente regolamento applicabili dal 1o agosto 2014, immessi legalmente sul mercato prima del 1o agosto 2014, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC) relativo alla sicurezza dell'alluminio assunto con l'alimentazione, The EFSA Journal (2008) 754, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

(4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

a)

la parte A è così modificata:

i)

nella sezione 2, il punto 4 è sostituito dal punto seguente:

«4.

I pigmenti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nella tabella 1 della parte B sono autorizzati fino al 31 luglio 2014.

Dal 1o agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nella tabella 3 della parte A e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E, disposizioni relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti.»

ii)

è aggiunta la seguente tabella 3:

«Tabella 3

Coloranti che possono essere utilizzati sotto forma di pigmenti coloranti

Numero E

Denominazione

E 100

Curcumina

E 102

Tartrazina

E 104

Giallo chinolina

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

E 122

Azorubina, carmoisina

E 123

Amaranto

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

E 127

Eritrosina

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 142

Verde S

E 151

Nero brillante BN, nero PN

E 155

Bruno HT

E 163

Antociani

E 180

Litolrubino BK»

b)

nella parte B, la tabella 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti ed edulcoranti) è così modificata:

i)

le voci relative a E 556 Silicato di calcio e alluminio, E 558 Bentonite ed E 559 Silicato d'alluminio (caolino) sono sostituite dalle voci seguenti:

«E 556

Silicato di calcio e alluminio (*)

E 558

Bentonite (**)

E 559

Silicato d'alluminio (caolino) (*)»

ii)

sono aggiunte le seguenti note:

«(*) =

autorizzato fino al 31 gennaio 2014

(**) =

autorizzato fino al 31 maggio 2013»

c)

nella parte C, tabella 5, il punto (s) «E 551–559: Biossido di silicio – silicati» è sostituito dal punto seguente:

«s.1.)

E 551–559: Biossido di silicio – silicati (1)

Numero E

Denominazione

E 551

Biossido di silicio

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

E 554

Silicato di sodio e alluminio

E 555

Silicato di potassio e alluminio

E 556

Silicato di calcio e alluminio

E 559

Silicato d'alluminio (caolino)

s.2.)

E 551–553: Biossido di silicio – silicati (2)

Numero E

Denominazione

E 551

Biossido di silicio

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

d)

la parte E è così modificata:

1)

nella categoria 0 (Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti):

i)

la voce relativa agli additivi E 551-559 [Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato] è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014.»

(ii)

la voce relativa agli additivi E 551-559 (Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato) è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(2)

Nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

(74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

10

(61) (74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 110 è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61) (74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa all'additivo E 124 è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

5

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

5

(61) (74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(74):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(3)

Nella categoria 01.7.2 (Formaggio stagionato) la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(4)

Nella categoria 01.7.3 (Crosta commestibile di formaggio):

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

(67)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa all'additivo E 180 è sostituita dalla voce seguente:

«E 180

Litolrubino BK

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 180

Litolrubino BK

quantum satis

(67)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(67):

Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio e E 180 Litolrubino BK 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(5)

Nella categoria 01.7.5 (Formaggio fuso):

i)

la voce relativa all'additivo E 120 è sostituita dalla voce seguente:

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(33) (66)

Solo formaggio fuso aromatizzato

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

iii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(66):

Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(6)

Nella categoria 01.7.6 [Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)] la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio, silicato di calcio, silicato di magnesio, talco

10 000

(1)

Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(7)

Nella categoria 01.8 (Prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande ) la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(8)

Nella categoria 02.2.2 (Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide), la voce concernente gli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo prodotti per ungere teglie

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo prodotti per ungere teglie

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(9)

Nella categoria 02.3 (Spray di olio vegetale per ungere piastre) la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo prodotti per ungere teglie

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo prodotti per ungere teglie

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(10)

Nella categoria 03. (Gelati):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(75)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(75):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 30 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(11)

Nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE):

i)

la voce relativa all'additivo E 120 è sostituita dalla voce seguente:

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(31)

Tranne crema di marroni

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(31) (66)

Tranne crema di marroni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(66):

Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(12)

Nella categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(72)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III (Tranne ortofrutticoli canditi) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25)

Tranne ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25) (72)

Tranne ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 utilizzato nei prodotti alimentari compresi nella categoria 05.2, tranne gli ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc. è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

30

(61) (72)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 110 utilizzato nei prodotti alimentari compresi nella categoria 05.2, tranne gli ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc. è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61) (72)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa all'additivo E 124 utilizzato nei prodotti alimentari compresi nella categoria 05.2, tranne gli ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc. è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

20

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

20

(61) (72)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

la voce relativa al gruppo III (Solo ortofrutticoli canditi) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(72)

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vii)

la voce relativa all'additivo E 104 utilizzato solo negli ortofrutticoli canditi è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

30

(61) (72)

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

viii)

la voce relativa all'additivo E 110 utilizzato solo negli ortofrutticoli canditi è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61) (72)

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ix)

la voce relativa all'additivo E 124 utilizzato solo negli ortofrutticoli canditi è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61) (72)

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

x)

la voce relativa all'additivo E 104 utilizzato solo nei prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc. è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

300

(61)

Solo prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

300

(61) (72)

Solo prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

xi)

la voce relativa all'additivo E 110 utilizzato solo nei prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc. è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Solo prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61) (72)

Solo prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

xii)

la voce relativa all'additivo E 124 utilizzato solo nei prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc. è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Solo prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61) (72)

Solo prodotti tradizionali della confetteria a base di noci o di cacao ricoperti di zucchero, a forma di mandorla o di ostia, normalmente di lunghezza superiore a 2 cm e consumati in genere in occasione di feste come matrimoni, comunioni, ecc.

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

xiii)

la voce relativa all'additivo E 173 Alluminio è sostituita dalla voce seguente:

«E 173

Alluminio

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria a base di zuccheri per la decorazione di prodotti di pasticceria

Periodo di applicazione:

fino al 1o febbraio 2014»

xiv)

la voce relativa agli additivi E 520–523 Solfati d'alluminio è sostituita dalla voce seguente:

«E 520 – 523

Solfati d'alluminio

200

(1) (38)

Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 520 – 523

Solfati d'alluminio

200

(1) (38)

Solo ciliegie candite

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

xv)

la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo trattamento superficiale

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo trattamento superficiale

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

xvi)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(72):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 70 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i microconfetti è di 40 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(13)

Nella categoria 05.3 (Gomme da masticare):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(73)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25)

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25) (73)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

30

(61) (73)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 110 è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61) (73)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa all'additivo E 124 è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61) (73)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(73):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 300 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(14)

Nella categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(73)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III (Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(73)

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 (Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni) è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

50

(61) (73)

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 110 (Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni) è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61) (73)

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa all'additivo E 124 (Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni) è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61) (73)

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

la voce relativa al gruppo III (Solo ripieni) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25) (73)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vii)

la voce relativa all'additivo E 104 (Solo ripieni) è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

50

(61) (73)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

viii)

la voce relativa all'additivo E 110 (Solo ripieni) è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61) (73)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ix)

la voce relativa all'additivo E 124 (Solo ripieni) è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61) (73)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

x)

la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

xi)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(73):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 300 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(15)

Nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini):

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(25)

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(25) (76)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa all'additivo E 541 è sostituita dalla voce seguente:

«E 541

Fosfato acido di sodio e alluminio

1 000

(38)

Solo scones e pandispagna

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 541

Fosfato acido di sodio e alluminio

400

(38)

Solo dolci di pandispagna con parti colorate contrastanti unite con confettura o gelatina e avvolte in una pasta zuccherata aromatizzata (il limite massimo si applica solo alla parte del dolce costituita di pandispagna)

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

iii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(76):

Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(16)

Nella categoria 08.2.1 (Carne trasformata non trattata termicamente):

i)

la voce relativa all'additivo E 120 (Solo salsicce) è sostituita dalla voce seguente:

«E 120

 

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

 

Solo salsicce

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

 

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(66)

Solo salsicce

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa all'additivo E 120 (Solo pasturmas) è sostituita dalla voce seguente:

«E 120

 

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

quantum satis

 

Solo pasturmas

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

 

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

quantum satis

(66)

Solo pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(66):

Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(17)

Nella categoria 08.2.2 (Carne trasformata trattata termicamente):

i)

la voce relativa all'additivo E 120 è sostituita dalla voce seguente:

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

 

Solo salsicce, paté e terrine

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(66)

Solo salsicce, paté e terrine

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(66):

Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(18)

Nella categoria 08.2.3 (Involucri e ricoperture e decorazioni per carne):

i)

la voce relativa al gruppo III (Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(78)

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa all'additivo E 104 (Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas) è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

50

(61) (78)

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 110 (Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas) è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61) (78)

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 124 (Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas) è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61) (78)

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa al gruppo III (Solo involucro commestibile) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

 

Solo involucro commestibile

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

(78)

Solo involucro commestibile

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

la voce relativa all'additivo E 104 (Solo involucro commestibile) è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

Solo involucro commestibile

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

10

(62) (78)

Solo involucro commestibile

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vii)

la voce relativa all'additivo E 120 è sostituita dalla voce seguente:

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

quantum satis

(78)

Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

viii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(78):

Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(19)

Nella categoria 09.3 (Uova di pesce):

i)

la voce relativa all'additivo E 123 è sostituita dalla voce seguente:

«E 123

Amaranto

30

 

Tranne uova di storione (caviale)

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 123

Amaranto

30

(68)

Tranne uova di storione (caviale)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(68):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio di E 123 Amaranto 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(20)

Nella categoria 10.1 (Uova non trasformate):

i)

la voce è sostituita dalla voce seguente:

«I coloranti alimentari elencati nell'allegato II, parte B 1, possono essere utilizzati per la colorazione decorativa o la stampigliatura dei gusci d'uovo di cui al regolamento (CE) n. 589/2008.

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

I coloranti alimentari elencati nell'allegato II, parte B 1, possono essere utilizzati per la colorazione decorativa o la stampigliatura dei gusci d'uovo di cui al regolamento (CE) n. 589/2008. (77)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(77):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio quantum satis. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(21)

Nella categoria 10.2 (Uova e ovoprodotti trasformati):

i)

la prima riga è sostituita dalla seguente:

«I coloranti alimentari elencati nella parte B 1 del presente allegato possono essere utilizzati per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

I coloranti alimentari elencati nella parte B 1 del presente allegato possono essere utilizzati per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo (77)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa agli additivi E 520–523 è sostituita dalla voce seguente:

«E 520 – 523

Solfati d'alluminio

30

(1) (38)

Solo albume

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 520

Solfato d'alluminio

25

(38)

Solo albume liquido da montare a neve

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

iii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(77):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio quantum satis. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(22)

Nella categoria 11.1 (Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE):

i)

la voce relativa agli additivi E 551–559 (Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte) è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

ii)

la voce relativa agli additivi E 551–559 (Solo alimenti essiccati in polvere) è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo alimenti essiccati in polvere

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo alimenti essiccati in polvere

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(23)

Nella categoria 11.4.2 (Edulcoranti da tavola in polvere) la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(24)

Nella categoria 11.4.3 (Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse) la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(25)

Nella categoria 12.1.1 (Sale):

i)

la voce relativa agli additivi E 551 – 559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

E 554

Silicato di sodio e alluminio

20 mg/kg residui nel formaggio

(38)

Solo per il sale destinato al trattamento superficiale del formaggio stagionato, categoria alimentare 01.7.2

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

ii)

è inserita la seguente nota:

 

 

«(38):

Espresso come alluminio»

(26)

Nella categoria 12.1.2 (Succedanei del sale) la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

20 000

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

20 000

 

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(27)

Nella categoria 12.2.2 (Condimenti):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(70)

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(70)

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

10

(62) (70)

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa agli additivi E 551–559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo condimenti

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo condimenti

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

v)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(70):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 120 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(28)

Nella categoria 12.6 (Salse):

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli; tranne salse a base di pomodoro

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(65)

Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli; tranne salse a base di pomodoro

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(65):

Limite massimo per l'alluminio derivante dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(29)

Nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(74)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

(25)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

(25) (74)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

10

(61) (74)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 110 è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

20

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

20

(61) (74)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa all'additivo E 124 è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61) (74)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(74):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(30)

Nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(71)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III (Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

 

Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

(71)

Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa al gruppo III (Solo snack aromatizzati espansi o estrusi) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Solo snack aromatizzati espansi o estrusi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(71)

Solo snack aromatizzati espansi o estrusi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(71):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 30 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(31)

Nella categoria 16. (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

(74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

10

(61) (74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 110 è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61) (74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa all'additivo E 124 è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61) (74)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(74):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(32)

Nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

35

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

35

(61) (69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 110 è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61) (69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa all'additivo E 124 è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

35

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

35

(61) (69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

la voce relativa agli additivi E 551-559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

vii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(69):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 150 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

(33)

Nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida):

i)

la voce relativa agli additivi E 551-559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

(34)

Nella categoria 17.3 (Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare):

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

ii)

la voce relativa al gruppo III (Solo integratori alimentari solidi) è sostituita dalla voce seguente:

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

 

Solo integratori alimentari solidi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(69)

Solo integratori alimentari solidi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iii)

la voce relativa all'additivo E 104 è sostituita dalla voce seguente:

«E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 104

Giallo di chinolina

10

(61) (69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

iv)

la voce relativa all'additivo E 110 è sostituita dalla voce seguente:

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61) (69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

v)

la voce relativa all'additivo E 124 è sostituita dalla voce seguente:

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o gennaio 2014 al 31 luglio 2014

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61) (69)

 

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014»

vi)

la voce relativa agli additivi E 551-559 è sostituita dalla voce seguente:

«E 551 – 559

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551 – 553

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014»

vii)

è aggiunta la seguente nota:

 

 

«(69):

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 150 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»


(1)  applicabile fino al 31 gennaio 2014

(2)  applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2014.»


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