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Document 31993D0557

93/557/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 che autorizza la Repubblica Francese ad applicare una misura di deroga all' articolo 2, paragrafo 1 e all' articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

GU L 273 del 5.11.1993, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/557/oj

31993D0557

93/557/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 che autorizza la Repubblica Francese ad applicare una misura di deroga all' articolo 2, paragrafo 1 e all' articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 05/11/1993 pag. 0037 - 0038


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 che autorizza la Repubblica Francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(93/557/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure di deroga alla citata direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera del 19 luglio 1993 registrata presso la Commissione il 3 agosto 1993, la Repubblica Francese ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 18 agosto 1993 della domanda presentata dalla Repubblica Francese;

considerando che l'applicazione del regime transitorio IVA comporta l'assoggettamento ad IVA di taluni lavori relativi a beni mobili materiali e di taluni servizi correlati al trasporto di beni e ad attività accessorie ai trasporti nel luogo in cui i predetti servizi sono stati materialmente presentati, senza considerazione del luogo in cui il soggetto passivo destinatario di tali prestazioni è in grado di esercitare i suoi diritti a deduzione, e che ne consegue pertanto un numero crescente di ricorsi alle procedure di rimborso previste dalle direttive 79/1072/CEE (2) e 86/560/CEE (3);

considerando che la moltiplicazione dei casi di ricorso alle procedure di rimborso previste dalle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE può rappresentare un ostacolo allo sviluppo degli scambi intracomunitari nel settore di taluni servizi;

considerando che la misura di deroga in oggetto è intesa a introdurre una semplificazione che consiste nell'esonerare talune prestazioni di servizi rese ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, ma registrati ai fini IVA all'interno della Comunità, per le quali tali soggetti passivi avrebbero comunque diritto a rimborso;

considerando che è opportuno imporre ai soggetti passivi taluni obblighi al fine di evitare la frode e l'evasione fiscali;

considerando auspicabile che tale deroga venga limitata al tempo necessario per consentire al Consiglio di adottare, sulla base di una proposta della Commissione, una soluzione definitiva;

considerando che la misura di deroga in questione non ha incidenza sulle risorse proprie della Comunità europea derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica Francese è autorizzata ad esonerare le prestazioni di servizi contemplate all'articolo 2, rese a soggetti passivi registrati conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della direttiva 77/388/CEE e in uno Stato membro diverso dalla Francia, che avrebbero beneficiato, conformemente alle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE, di un rimborso dell'imposta che sarebbe stata dovuta se tali prestazioni fossero state tassate.

Articolo 2

Nelle condizioni previste all'articolo 1, la Repubblica Francese è autorizzata a esonerare:

1) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), terzo e quarto trattino della direttiva 77/388/CEE, escluse le prestazioni di servizi esonerate conformemente agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 77/388/CEE;

2) le prestazioni di trasporto localizzate all'interno del paese conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, direttamente connesse con un trasporto intracomunitario di beni come definito all'articolo 28 ter, parte C, punto 1) della direttiva 77/388/CEE;

3) attività accessorie ai trasporti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, fornite nel territorio del paese cui si riferiscono i servizi di trasporto contemplati al punto 2.

Articolo 3

In deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, le prestazioni di servizi contemplate all'articolo 2 ed effettuate in esenzione da imposta nelle condizioni di cui all'articolo 1 conferiscono diritto a deduzione.

Articolo 4

Per l'applicazione dell'esonero di cui all'articolo 1 il prestatore di servizi deve in particolare:

1) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 2, punto 1):

- detenere un'attestazione che certifichi che il destinatario dei servizi è un soggetto passivo, emessa, se del caso, nelle forme previste dalle direttive 79/1072/CEE o 86/560/CEE;

- indicare, sulla fattura, il motivo dell'esonero e il numero di registrazione con il quale il cliente è individuato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della direttiva 77/388/CEE e sotto il quale il servizio gli è stato prestato;

2) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 2, punto 2):

- soddisfare gli obblighi di cui al punto 1), secondo tratttino e detenere una dichiarazione con la quale il destinatario del servizio riconosce di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 1;

- apportare la prova che la prestazione di trasporto è direttamente connessa con un trasporto intracomunitario ai sensi dell'articolo 28 ter, parte C, punto 1) della direttiva 77/388/CEE;

3) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 2, punto 3):

- soddisfare gli obblighi di cui al punto 1), secondo trattino e detenere una dichiarazione con la quale il destinatario dei servizi riconosce di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 1;

- apportare la prova che le attività sussidiarie di trasporto sono direttamente connesse con le prestazioni di trasporto di cui all'articolo 2, punto 2).

Articolo 5

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su una proposta che la Commissione elaborerà non appena possibile, adotta, entro il 31 dicembre 1994, previa consultazione del Parlamento europeo, una modifica della direttiva 77/388/CEE che disciplina i servizi oggetto della presente decisione.

La deroga prevista dalla presente decisione cessa di avere efficacia ad una data che il Consiglio stabilisce all'atto di adottare la modifica della direttiva 77/388/CEE e comunque non posteriore al 31 dicembre 1994.

Articolo 6

La Repubblica Francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).

(2) GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.

(3) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 40.

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