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Document 52002PC0688

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di energia elettrica e gas

/* COM/2002/0688 def. - CNS 2002/0286 */

52002PC0688

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di energia elettrica e gas /* COM/2002/0688 def. - CNS 2002/0286 */


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di energia elettrica e gas

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

A seguito della costituzione del mercato interno dell'UE, i mercati dell'elettricità e del gas degli Stati membri sono stati progressivamente liberalizzati per incrementare l'efficienza dei due settori. Lo strumento giuridico per la liberalizzazione del comparto dell'elettricità a livello europeo è dato dalla direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [1]. Il 22 giugno 1998 è stata invece adottata la direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [2].

[1] 96/92/CE, GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

[2] 98/30/CE, GU L 204 del 21.7.1998, pag.1.

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha sottolineato la necessità di "agire rapidamente" per completare il mercato interno, chiedendo "alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze ... di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettrica ... L'obiettivo è quello di ottenere, in tali settori, un mercato interno pienamente operativo; nella riunione della primavera prossima il Consiglio europeo verificherà i progressi compiuti sulla base di una relazione della Commissione e di opportune proposte".

Il Consiglio "Energia" del 30 maggio 2000 ha rilevato "l'importanza e l'urgenza delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona" e ha invitato la Commissione "a presentare al più presto proposte riguardanti ulteriori azioni." Nella comunicazione della Commissione "Completamento del mercato interno dell'energia" si conclude che è giunto il momento di presentare al Parlamento e al Consiglio delle proposte volte a completare i mercati interni del gas e dell'elettricità. Tali proposte non dovrebbero limitarsi a conseguire questo obiettivo primario, ma anche essere compatibili e dare un apporto alle altre politiche condotte dalla Comunità in questo campo. La proposta di modificare le direttive 96/92/CE e 98/30/CE [3], introducendo una serie di nuove misure per aprire del tutto entro il 2005 i mercati del gas e dell'energia elettrica a vantaggio dei consumatori europei, soddisfa pertanto la richiesta avanzata dal Consiglio europeo e dal Consiglio "Energia".

[3] COM(2001) 125 def. del 13 marzo 2001.

La liberalizzazione di due mercati comporta una crescente deregolamentazione, nonché un incremento degli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri. Le nuove misure comunitarie e nazionali stanno determinando profonde trasformazioni nel funzionamento dei comparti.

Nel mercato tradizionale dell'energia elettrica i principali produttori, gestori della rete di trasmissione e società nazionali e locali di distribuzione erano nella maggior parte degli Stati membri imprese controllate quasi totalmente dallo Stato. In genere, il mercato dell'elettricità era principalmente un mercato nazionale e gli scambi avvenivano soltanto all'interno dei confini nazionali. Lo stesso vale per il mercato del gas.

A seguito della liberalizzazione, i singoli mercati dell'energia hanno cessato di essere puramente nazionali e hanno iniziato a funzionare su scala europea. Ciò ha determinato la comparsa di nuovi operatori, come le borse dell'energia elettrica, i produttori indipendenti, gli intermediari e i commercianti. La posizione dominante delle imprese pubbliche, quali le grandi aziende di produzione, sta cambiando attraverso privatizzazioni e fusioni. Nei paesi in cui la liberalizzazione sta procedendo speditamente si sono potuti osservare cambiamenti nei metodi di lavoro e nello stesso mercato.

La crescente liberalizzazione nel campo della distribuzione del gas e dell'elettricità ha comportato la necessità di rivedere con urgenza le attuali norme IVA in modo che possano essere compatibili con l'esigenza di un'imposizione corretta e semplice di tali forniture. I nuovi mercati pongono anche nuovi problemi, come la tassazione dei costi di trasmissione.

2. Problemi incontrati con l'attuale normativa

2.1. Luogo di cessione

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA [4], l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili sono considerati beni materiali. Di conseguenza, poiché l'erogazione di elettricità e simili costituisce una cessione di beni, il luogo di cessione va determinato conformemente all'articolo 8 della stessa direttiva. Fino alla liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, il problema se la cessione rientrasse nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), oppure nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), cessione con o senza trasporto, non si poneva, perché nella quasi totalità degli Stati membri dell'UE la produzione, la distribuzione e il commercio di elettricità erano una questione nazionale, non esistendo scambi transfrontalieri. Le sporadiche transazioni di questo tipo non causavano problemi. Se un distributore effettuava occasionalmente una cessione transfrontaliera, si iscriveva ai fini dell'IVA nello Stato membro di destinazione.

[4] 77/388/CEE, GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

In un mercato liberalizzato, la prima questione che si pone riguarda la determinazione del luogo di cessione per le transazioni transfrontaliere. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), se l'elettricità viene spedita o trasportata, il luogo di cessione è quello in cui l'elettricità si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. Se tale articolo non trova applicazione, il luogo di cessione è quello in cui il bene si trova al momento della cessione.

Tuttavia, la natura stessa dell'energia elettrica e del gas rendono particolarmente difficile determinare il luogo di cessione. I flussi fisici non coincidono con il rapporto contrattuale tra venditore e acquirente. Se un produttore dell'Europa settentrionale vende elettricità ad un consumatore dell'Europa meridionale, ciò non significa che gli elettroni prodotti vengano effettivamente trasportati da nord a sud. In pratica, considerate le caratteristiche dell'elettricità, è quasi impossibile seguire fisicamente i suoi flussi.

Potrebbe inoltre risultare difficile applicare le norme sul luogo di cessione a causa delle differenze esistenti nelle disposizioni nazionali di diritto civile che determinano il tempo e il luogo di cessione. Queste potrebbero infatti comportare disparità di applicazione.

Partendo, tuttavia, dal presupposto che l'erogazione di elettricità e gas costituisce una cessione con spedizione, le norme in materia di cessione intracomunitaria di beni (articolo 28 quater) trovano applicazione quando il venditore e l'acquirente risiedono in Stati membri diversi. Ciò pone un altro problema.

Una cessione imponibile nello Stato membro di partenza può beneficiare di un'esenzione se soddisfa le seguenti condizioni:

* la cessione è effettuata per un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello di partenza dei beni;

* i beni sono spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente, oppure per loro conto, al di fuori del territorio dello Stato membro di partenza, ma all'interno della Comunità.

Per poter ottenere l'esenzione il fornitore è tenuto ad esibire prove sufficienti del trasporto. Generalmente sarà difficile fornire prove della spedizione o del trasporto con i metodi tradizionali (documenti di trasporto, materiale di supporto), poiché l'elettricità non viene trasportata con i mezzi consueti (autocarri, treni, navi).

Tali problemi si complicano ulteriormente se l'energia elettrica o il gas sono venduti mediante transazioni triangolari.

2.2. Costi di trasmissione

Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 96/92/CE, gli Stati membri sono tenuti a designare un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse. In caso di importazione di elettricità, il gestore della rete attribuisce la capacità disponibile.

Il gestore della rete nazionale sostiene i costi della rete. Questa viene utilizzata per il trasporto nazionale ed internazionale di energia elettrica. I costi complessivi a carico del gestore della rete di trasmissione vengono ripartiti tra servizi di trasmissione nazionali e scambi transfrontalieri. Gli operatori che esportano elettricità (residenti o meno) pagano una tassa che copre i costi totali della rete. Per quanto riguarda l'IVA, tale tassa rappresenta il corrispettivo per un servizio. Se la tassa viene imposta ad operatori non residenti, diventa importante il luogo di prestazione di tali servizi. Se invece la tassa viene equiparata al pagamento di un servizio di trasporto intracomunitario, l'IVA è dovuta nello Stato membro in cui l'operatore è iscritto ai fini dell'IVA. Se, d'altro canto, si ritiene che la tassa venga imposta per dare accesso alla rete di distribuzione dell'elettricità, il luogo di imposizione andrebbe determinato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, ovvero il paese in cui il gestore della rete ha sede. L'incertezza su quale paragrafo dell'articolo 9 trovi applicazione potrebbe condurre ad interpretazioni divergenti e provocare casi di doppia o mancata imposizione

3. Punti essenziali della soluzione proposta

La Commissione ha concluso che l'applicazione delle disposizioni dell'attuale regime IVA all'erogazione di gas ed elettricità, in particolare l'esenzione concessa a forniture intracomunitarie e l'imposizione di acquisti intracomunitari, solleva inutili problemi. La Commissione propone pertanto di modificare le norme relative al luogo d'imposizione, al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno dell'energia. Le nuove norme tengono conto della natura specifica dei beni interessati, essendo questa il motivo principale per cui le attuali disposizioni per la tassazione delle forniture tra operatori con sede in diversi Stati membri non possono essere applicate correttamente. Per queste forniture occorre abbandonare uno dei principi basilari del regime IVA, ovvero l'imposizione in funzione del luogo in cui i beni sono fisicamente collocati. La deroga a tale principio si giustifica per il semplice fatto che nella maggior parte dei casi risulta impossibile stabilire un nesso tra la transazione e il flusso fisico dei beni.

La soluzione proposta comporta la tassazione di tutte le forniture, prima della fase finale, nel luogo in cui l'acquirente ha fissato la sede della propria attività economica o possiede uno stabilimento fisso al quale il gas e l'elettricità vengono erogati. Per semplificare l'imposizione, questo principio sarà combinato con un meccanismo di inversione contabile se il venditore e l'acquirente non risiedono nello stesso territorio.

D'altro canto, le norme proposte cercano di garantire che l'erogazione di gas ed elettricità nella fase finale, ovvero soprattutto dal distributore al consumatore finale, venga tassata nel luogo in cui avviene il consumo effettivo. Ciò risulta necessario perché il consumo di energia non si svolge sempre nel luogo in cui il consumatore finale ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, mentre l'obiettivo del regime IVA è di far sì che le imposte vengano versate allo Stato membro in cui ha luogo il consumo finale. In pratica, il luogo d'uso e consumo sarà il luogo in cui il gas e l'elettricità sono misurati mediante contatori, il quale coincide spesso con il luogo in cui il consumatore finale è domiciliato o risiede.

Tali modifiche permetteranno di tassare tutte le cessioni di gas ed elettricità destinate alla rivendita (dal produttore al distributore) nel paese in cui l'acquirente ha sede. Grazie all'obbligatorietà dell'inversione contabile, i fornitori non dovranno più iscriversi ai fini dell'IVA in altri Stati membri. Viceversa, per le cessioni destinate direttamente ai consumatori finali di un altro Stato membro, siano essi soggetti passivi o meno, i produttori e/o commercianti saranno tenuti, in linea di massima, ad iscriversi nel paese in cui i clienti risiedono. Tuttavia, per le cessioni a soggetti passivi, lo Stato membro di destinazione può optare, ai sensi dell'attuale articolo 21, paragrafo 1, lettera a), per l'applicazione di un meccanismo di inversione contabile.

La presente proposta riguarda soltanto l'erogazione di elettricità via cavo e di gas naturale, incluso il gas naturale liquefatto (GNL), mediante gasdotti. Il gas commercializzato in bombole resta soggetto alle attuali norme in materia di imposizione. Per quanto riguarda gli altri beni materiali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA, ovvero il calore, il freddo e simili, è molto improbabile che vengano scambiati in misura rilevante tra gli Stati membri e sicuramente non formeranno oggetto di cessioni intracomunitarie. Non sono pertanto stati inclusi nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d) ed e).

La modifica delle norme sul luogo di cessione introduce un'esenzione sulle importazioni. Infine, viene cambiato il luogo di prestazione di alcuni servizi direttamente connessi all'erogazione di gas ed elettricità. All'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), viene aggiunta la concessione dell'accesso alle reti di elettricità e gas e del trasporto o trasmissione attraverso le medesime.

4. Modifiche proposte nell'articolo 1

4.1. Articolo 1, paragrafo 1: modifiche all'articolo 5

Come indicato sopra, la presente proposta riguarda l'erogazione di elettricità via cavo e di gas naturale, incluso il gas naturale liquefatto (GNL), mediante gasdotti. Le norme stabilite da questa direttiva per il gas naturale si applicano anche al biogas e al gas ricavato da biomassa, nonché ad altri tipi di gas nella misura in cui è tecnicamente possibile immetterli in condizioni di sicurezza e trasportarli nelle reti di distribuzione del gas naturale [5]. Una definizione di gas naturale figura all'articolo 5, paragrafo 2.

[5] La definizione è conforme all'articolo 1 della proposta modificata di direttiva che modifica la direttiva 98/30/CE.

4.2. Articolo 1, paragrafo 2: modifiche all'articolo 8

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, per "cessione di un bene" si intende il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. L'articolo 5, paragrafo 2, considera l'energia elettrica e il gas beni materiali. Pertanto, per qualsiasi modifica delle norme sul luogo d'imposizione occorre modificare l'articolo 8, che appunto disciplina il luogo d'imposizione della cessione di beni.

I proposti emendamenti all'articolo 8 operano una distinzione tra cessioni di gas ed elettricità destinate o meno alla rivendita. Nell'ultimo caso, si ritiene che il gas e l'elettricità vengano acquistati per essere consumati.

All'articolo 8, paragrafo 1, è inserita una nuova lettera d), la quale dispone che il luogo di cessione di energia elettrica e gas naturale è considerato quello in cui l'acquirente (operatore UE o non UE) ha fissato la sede della propria attività economica o possiede uno stabilimento fisso cui il gas o l'elettricità vengono erogati.

Tale disposizione riguarda esclusivamente i soggetti passivi che, nel corso della loro attività economica, acquistano o importano energia elettrica o gas naturale per rivenderli. Ciò limita l'applicazione ai produttori e commercianti che non vendono gas ed elettricità ai consumatori privati finali. Per poter usufruire di tale disposizione, il fornitore deve essere in grado di provare la sua intenzione di rivendere i beni. Dato il numero limitato di operatori presenti sul mercato, la prova relativa all'uso del gas e dell'elettricità da parte di queste imprese non dovrebbe causare problemi.

Quando un produttore dell'UE vende energia elettrica ad un acquirente extracomunitario, il luogo di cessione si colloca al di fuori della Comunità e la transazione non è soggetta a imposte europee. Tuttavia, una successiva vendita ad un altro operatore con sede nell'UE sarà soggetta ad IVA nello Stato membro in cui l'acquirente è iscritto a tal fine.

Contrariamente alle esportazioni effettuate ai sensi dell'articolo 15 della sesta direttiva IVA, per queste transazioni non possono essere richieste condizioni diverse dalla prova che l'acquirente ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori dell'UE. In questi casi dovrebbero essere sufficienti gli stessi elementi accettati dalle amministrazioni nazionali per provare che un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), viene prestato in ambito non comunitario. Il medesimo ragionamento vale per le cessioni imponibili in un altro Stato membro. Poiché il luogo di cessione è quello in cui l'acquirente ha sede, queste transazioni non vanno menzionate negli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Infine, all'articolo 8, paragrafo 1, è inserita una nuova lettera e) riguardante l'erogazione di elettricità e gas naturale che non rientra nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

Secondo tale disposizione, l'erogazione di gas naturale ed energia elettrica nella fase finale, ovvero dal distributore al consumatore finale, va tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma il gas naturale o l'elettricità. Tale disposizione garantisce che la cessione venga tassata nel luogo in cui avviene il consumo effettivo.

I distributori che non hanno sede nel paese in cui gli acquirenti consumano l'elettricità o il gas potrebbero essere tenuti ad iscriversi ai fini dell'IVA. Se gli acquirenti sono esclusivamente soggetti passivi, non è necessaria alcuna iscrizione qualora lo Stato membro in cui l'acquirente risiede stabilisca che il debitore dell'imposta è il destinatario dell'erogazione imponibile.

4.3. Articolo 1, paragrafo 3: modifiche all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

In passato, le spese di trasporto e trasmissione erano incluse nel prezzo dell'energia elettrica fornita. Si riteneva che l'importo fatturato all'acquirente dovesse corrispondere totalmente all'erogazione effettuata e rispettare il sistema applicabile agli acquisiti e alle vendite. Poiché la prestazione di servizi di trasporto o trasmissione nell'UE può essere ed è effettivamente separata dall'erogazione di energia, tale servizio tende ora ad essere fatturato in modo distinto rispetto alla cessione dei beni.

Attualmente gli Stati membri assumono posizioni diverse in merito al trattamento fiscale delle due distinte forniture. In alcuni paesi i pagamenti relativi alla trasmissione (transfrontaliera) dell'energia elettrica via cavo si riferiscono all'uso del cavo e sono considerati un compenso per i servizi connessi ad un bene immobile. Tali servizi vengono pertanto tassati nel luogo in cui il cavo è situato. Altri paesi sostengono che i costi corrispondono alle spese di trasporto e vanno quindi tassati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 28 ter, punto C.

Per armonizzare e semplificare l'imposizione delle spese di accesso e uso delle reti di distribuzione, la Commissione propone di inserire nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), l'accesso alle reti di elettricità e di gas, nonché il trasporto o la trasmissione mediante le stesse. Quando questi servizi vengono prestati a committenti residenti al di fuori della Comunità e a soggetti passivi residenti nella Comunità, ma non nello stesso paese del prestatore, il luogo di prestazione di tali servizi è quello di residenza del committente.

4.4. Articolo 1, paragrafo 4: modifiche all'articolo 14

Nelle reti a maglia, come la rete di trasmissione interconnessa presente sul continente europeo, lo scambio transfrontaliero di energia elettrica tra due paesi (derivante da un surplus presente nel paese A e da un corrispondente deficit nel paese B) non produce soltanto flussi di energia tra i due paesi. Secondo le leggi fisiche del flusso di elettricità (il flusso elettrico preferisce il percorso dove incontra "minore resistenza"), parte dell'energia passa attraverso altri paesi, compresi quelli che non appartengono alla Comunità europea. Poiché i flussi di elettricità vengono misurati ai confini nazionali, essi dovrebbero corrispondere ad un'importazione ai sensi dell'articolo 7, anche se non esiste necessariamente un nesso tra tale importazione e la cessione che ha determinato il flusso di energia elettrica.

Con la modifica delle norme relative al luogo di cessione di elettricità e gas, la fornitura da parte di produttori od operatori di paesi terzi a distributori e consumatori finali europei verrebbe in ogni caso tassata nell'UE. Senza una modifica dell'articolo 14 della sesta direttiva IVA, i casi di effettiva importazione rischiano di determinare una doppia imposizione (all'importazione e alla cessione).

Per evitare questi problemi, le importazioni di gas ed energia elettrica andrebbero esentate con un diritto di deduzione. È stato pertanto previsto un nuovo articolo 14, paragrafo 1, lettera k), che esenta le importazioni definitive di elettricità e di gas naturale mediante gasdotti.

4.5. Articolo 1, paragrafo 5: modifiche all'articolo 21

La modifica relativa al luogo di cessione non ha senso se non viene accompagnata dall'obbligatorietà dell'inversione contabile. Altrimenti qualsiasi fornitore che tratta con operatori di altri Stati membri continuerebbe ad essere tenuto ad iscriversi, nella peggiore delle ipotesi, in ben 15 Stati membri.

È stato pertanto previsto un nuovo articolo 21, paragrafo 1, lettera f), che considera debitori dell'imposta: le persone identificate ai fini dell'IVA nel territorio del paese destinatario dei beni disciplinati dal (nuovo) articolo 8, paragrafo 1, lettera d), se le cessioni sono effettuate da un soggetto passivo residente in un altro paese. Tale disposizione riguarda tutte le cessioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), effettuate da soggetti passivi di un altro Stato membro o di paesi terzi. Tuttavia, la disposizione proposta si applica soltanto alle cessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), vale a dire le cessioni di elettricità e gas naturale mediante gasdotti effettuate in vista di una rivendita.

Viceversa, le attuali norme dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), si applicano alle cessioni di elettricità e gas naturale mediante gasdotti previste dal (nuovo) articolo 8, paragrafo 1, lettera e), ovvero quelle effettuate a fini di consumo e non di rivendita. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), debitore dell'imposta è il soggetto passivo che effettua la cessione dei beni. Tuttavia, per le cessioni effettuate da un soggetto passivo non residente all'interno del paese, lo Stato membro in cui la cessione avviene può stabilire che il debitore dell'imposta è la persona destinataria della cessione imponibile.

2002/0286 (CNS)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di energia elettrica e gas

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C , , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [7],

[7] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [8],

[8] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) La crescente liberalizzazione dei settori del gas e dell'energia elettrica al fine di completare il rispettivo mercato interno ha rivelato la necessità di rivedere le attuali norme IVA sul luogo di cessione di tali beni, di cui alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [9], in modo da modernizzare e semplificare il funzionamento del regime IVA nell'ambito del mercato interno, secondo la strategia che la Commissione si è impegnata a condurre in questo campo [10].

[9] GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

[10] COM (2000)348 def.

(2) L'elettricità e il gas sono considerati beni ai fini dell'IVA e pertanto il loro luogo di cessione per le transazioni transfrontaliere va determinato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, poiché l'elettricità e il gas sono fisicamente difficili da rintracciare, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione secondo le norme attuali.

(3) Per realizzare un vero mercato interno dell'energia elettrica e del gas che sia privo di ostacoli IVA, il luogo di cessione dell'elettricità e del gas naturale mediante gasdotti, prima che i beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe essere il luogo in cui l'acquirente ha fissato la sede della propria attività economica.

(4) La cessione di elettricità e gas nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, andrebbe tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma i beni, in modo da garantire che l'imposizione abbia luogo nel paese in cui avviene il consumo reale.

(5) L'elettricità e il gas vengono erogati attraverso reti di distribuzione, alle quali i rispettivi gestori danno accesso. Al fine di evitare la doppia o mancata imposizione, è opportuno armonizzare le norme che disciplinano il luogo di prestazione dei servizi di trasmissione e trasporto. L'accesso alle reti di distribuzione e il relativo uso vanno pertanto aggiunti all'elenco dei casi particolari previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE.

(6) Al fine di evitare la doppia imposizione occorre prevedere un'esenzione IVA per l'importazione definitiva di elettricità e di gas naturale mediante gasdotti.

(7) Le modifiche apportate alle norme relative al luogo di cessione di elettricità e di gas naturale mediante gasdotti, in vista di una rivendita, vanno abbinate ad un meccanismo obbligatorio di inversione contabile.

(8) La direttiva 77/388/CEE va pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

(1) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della presente direttiva il gas naturale comprende il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas ricavato da biomassa, nonché altri tipi di gas nella misura in cui è tecnicamente possibile immetterli in condizioni di sicurezza e trasportarli nelle reti di distribuzione del gas naturale."

(2) All'articolo 8, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

"d) in caso di cessione di elettricità o di gas naturale mediante gasdotti ad un soggetto passivo che, nel corso della sua attività economica, acquista o importa elettricità o gas naturale in vista di una rivendita: il luogo in cui l'acquirente ha fissato la sede della propria attività o possiede uno stabilimento fisso cui i beni vengono erogati;

e) nei casi di cessione di elettricità o di gas naturale mediante gasdotti non previsti dalla lettera d): il luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni."

(3) All'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dopo l'ottavo trattino è inserito il trattino seguente:

"- la concessione dell'accesso alle reti di distribuzione di elettricità e gas, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante le stesse."

(4) All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"k) l'importazione definitiva di energia elettrica e di gas naturale mediante gasdotti."

(5) All'articolo 21, paragrafo 1, nella versione di cui all'articolo 28 octies, è aggiunta la lettera seguente:

"f) dalle persone identificate ai fini dell'IVA nel territorio del paese destinatario dei beni disciplinati dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), se le cessioni sono effettuate da un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di energia elettrica e gas.

Numero di riferimento del documento

Proposta

1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché serve una legislazione comunitaria in questo campo e quali sono i suoi principali obiettivi?

Per realizzare un vero mercato interno del gas e dell'elettricità occorre adeguare le norme IVA sul luogo di imposizione. La presente proposta legislativa semplifica l'imposizione, poiché tutte le cessioni di elettricità e gas naturale che precedono la fase finale saranno imponibili nel luogo in cui l'acquirente ha fissato la sede della propria attività economica.

Impatto sulle imprese

2. Chi è interessato dalla proposta?

- Quali settori economici?

I produttori, distributori e commercianti di gas ed energia elettrica.

- Imprese di quali dimensioni (proporzione di piccole e medie imprese)?

Tali modifiche dovrebbero interessare soltanto le grandi aziende.

- Tali imprese sono concentrate in particolari aree geografiche della Comunità?

No. Tuttavia, queste modifiche riguarderanno maggiormente gli Stati membri in cui esiste una maggiore liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica.

3. Quali provvedimenti devono prendere le imprese per conformarsi alla presente proposta?

Non sono previste ulteriori adempienze per le imprese. La presente proposta legislativa conferisce una maggiore certezza sul luogo di imposizione e quindi semplifica l'applicazione della normativa.

4. Quali sono i probabili effetti economici della proposta:

- sull'occupazione?

- sugli investimenti e la creazione di nuove imprese?

- sulla competitività delle imprese?

Il principale effetto della proposta è la semplificazione delle norme IVA per i comparti del gas e dell'energia elettrica. L'abolizione di alcuni ostacoli esistenti, come la necessità di inscriversi ai fini dell'IVA in un altro Stato membro, migliorerà la competitività delle imprese europee.

5. La proposta contiene misure per tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (requisiti inferiori o diversi, ecc.)?

No.

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni consultate e indicazione dei principali pareri espressi.

Eurelectric.

European Federation of Electricity Traders.

Partecipanti del settore dell'energia al Forum sull'imposizione indiretta.

La soluzione presentata dalla Commissione è stata accolta favorevolmente dagli operatori del settore del gas e dell'energia elettrica.

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