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Document 52000PC0349(02)

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

/* COM/2000/0349 def. - CNS 2000/0148 */

GU C 337E del 28.11.2000, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0349(02)

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici /* COM/2000/0349 def. - CNS 2000/0148 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0065 - 0067


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto generale

1.1. Introduzione

Nell'Unione europea è in atto lo sviluppo di una società basata sull'informazione. Il modo di svolgere l'attività commerciale è in rapida trasformazione e il commercio elettronico promette di contribuire in misura significativa alla produzione di ricchezza in Europa. Dato il suo carattere mondiale, il mercato competitivo del commercio elettronico non è limitato dai tradizionali confini geografici o economici e pertanto potrà essere sfruttato da chiunque si trovi nella posizione migliore per beneficiarne. Una delle maggiori sfide economiche che la Comunità si trova ad affrontare oggi è proprio quella di garantire che l'Europa sappia trarre il massimo vantaggio da queste opportunità, in termini di occupazione e produzione di ricchezza. Per rispondere a questa sfida, le imprese e le istituzioni pubbliche europee devono intraprendere un processo di cambiamento creativo, volto all'individuazione, al perseguimento e alla realizzazione delle nuove opportunità.

Imprese e governi considerano la presenza di un quadro normativo chiaro e certo come un presupposto essenziale per creare il clima di fiducia necessario per gli investimenti e l'attività commerciale delle imprese. Se da un lato norme troppo gravose rischiano di soffocare il processo creativo che stimola l'attività economica, dall'altro un quadro normativo incerto può avere effetti altrettanto dannosi.

Gli effetti delle decisioni prese in materia fiscale si riveleranno decisivi ai fini della realizzazione delle potenzialità del commercio elettronico. E' essenziale che la tassazione non ne ostacoli la crescita, ma piuttosto promuova il clima adatto a favorirla, tutelando gli interessi di tutte le parti. Per le amministrazioni fiscali, si tratta forse del problema principale da affrontare oggi. Prendendone atto, e nel contesto della sua nuova strategia sull'IVA, la Commissione ha individuato l'esigenza di rendere più moderna la normativa esistente in materia di IVA [1]. Si tratta quindi di prendere misure atte a semplificare e a consolidare il regime IVA in modo da incoraggiare le transazioni commerciali legittime sul mercato interno. L'idea è quella di migliorare il funzionamento del mercato interno senza rimettere in discussione l'impegno giuridico e politico a lungo termine riguardante un sistema d'imposizione definitivo e il grado di armonizzazione che ciò richiederà. La proposta relativa all'imposizione di determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici è un primo passo per l'attuazione di tale strategia.

[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno" COM(2000) 349.

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha concluso che il pieno sfruttamento del potenziale del commercio elettronico dell'UE richiede, fra l'altro, regole del commercio elettronico affidabili e tali da ispirare fiducia a imprese e consumatori. La presente proposta intende contribuire al conseguimento di questo obiettivo.

1.2. Evoluzione del problema

In considerazione del fatto che l'ambiente commerciale elettronico emergente - e in particolare la crescita di Internet come veicolo per il commercio internazionale - solleva una serie di questioni in merito al futuro del regime IVA nell'UE, i servizi della Commissione europea hanno cominciato ad esaminarne le implicazioni fiscali già nel 1997. Lavorando in stretta collaborazione con rappresentanti delle 15 amministrazioni fiscali nazionali, si è proceduto all'analisi dettagliata dei probabili effetti dello sviluppo del commercio elettronico sul regime fiscale comunitario. L'obiettivo dell'attività era quello di individuare potenziali problemi e possibili percorsi verso la loro soluzione.

Nella relazione provvisoria sulle implicazioni del commercio elettronico per l'IVA e le dogane [2] si è riscontrato che in numerosi casi i meccanismi e la base giuridica esistenti sarebbero sufficienti a garantire la riscossione delle imposte, purché le amministrazioni prestino la dovuta attenzione al probabile impatto dei cambiamenti nei modelli e nel volume delle transazioni. In particolare, questo vale nel caso in cui consumatori privati acquistino per via elettronica dei beni materiali che poi vengono consegnati con i mezzi tradizionali. Ai fini IVA, queste transazioni sono trattate nello stesso modo di qualsiasi altra forma di vendita a distanza (ad esempio da cataloghi, per telefono, per posta, ecc.). Esistono canali ormai consolidati per la tassazione di queste transazioni - i beni provenienti da paesi terzi sono tassati all'atto dell'importazione, mentre i beni esportati sono soggetti all'aliquota zero e le vendite intracomunitarie di beni sono soggette a imposizione, ai sensi di uno speciale regime per le vendite a distanza, nello Stato membro del venditore o in quello dell'acquirente (in larga misura in base al volume di attività del venditore). La Commissione in questo momento non propone di apportare modifiche a queste norme. Tuttavia, l'aumento del volume di questo tipo di transazioni, che si sta già evidenziando, impone di dedicare una certa attenzione alla semplificazione delle procedure di sdoganamento per le importazioni di piccole spedizioni e, se del caso, di aggiornare le norme che disciplinano il regime interno della vendita a distanza. La Commissione ha già avviato il lavoro sul primo di questi due punti e intende trattare la questione della vendita a distanza all'interno della Comunità nel quadro della sua nuova strategia in materia di IVA.

[2] Documento XXI/98/0359 del 3 aprile 1998, disponibile su http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/.

La presente proposta affronta la questione dell'effettuazione on-line di consegne digitali, in particolare quelle destinate a consumatori finali, individuata come potenziale problema fiscale nella relazione provvisoria. Si tratta di un nuovo tipo di transazione commerciale, che non era stata prevista al momento della stesura della base legislativa esistente. Inoltre, per certi aspetti i modelli di cui dispongono attualmente le amministrazioni fiscali per l'adempimento, il controllo e l'applicazione delle leggi si potrebbero dimostrare inadeguati.

Benché per il momento il rischio per il gettito fiscale appaia limitato, la crescita del commercio elettronico pone potenziali problemi a lungo termine per le amministrazioni fiscali. I sistemi e i protocolli nell'ambito dei quali opera sono stati, e sono tuttora, in costante evoluzione. Il rischio era che si evolvessero in una direzione avversa alla tassazione, se le autorità fiscali non avessero assunto un ruolo proattivo in proposito.

Una raccomandazione fondamentale della relazione provvisoria afferma che si può, e si deve, far funzionare il regime fiscale esistente e che di conseguenza non vi è la necessità di prendere in considerazione imposte nuove o speciali per il commercio elettronico. A tale scopo, si rendono necessarie delle modifiche alla struttura legislativa esistente, ma è anche evidente che un approccio puramente legislativo alla tassazione del commercio elettronico non è l'unica risposta. Per sua natura, il commercio elettronico è un processo squisitamente mondiale e nessuna giurisdizione fiscale, agendo singolarmente, è in grado di risolvere tutti i problemi che esso pone. E' pertanto necessaria la collaborazione a livello internazionale. L'efficacia dell'amministrazione e dell'applicazione delle imposte in larga misura dipenderà, tra l'altro, dal raggiungimento di un consenso internazionale in merito a misure per evitare la doppia imposizione o la mancata tassazione non intenzionale, offrendo nel contempo alle imprese sicurezza e certezza in merito ai loro obblighi. A tale proposito, nel giugno 1998 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti [3] come base per il lavoro e, in particolare, per istituire un quadro di riferimento concordato per procedere con il dibattito all'interno della Comunità. Nelle intenzioni, gli orientamenti dovevano fungere anche da base comune per la posizione che l'UE e i suoi Stati membri dovevano assumere in materia di imposizione indiretta nell'ambito della conferenza ministeriale OCSE prevista per l'ottobre dello stesso anno a Ottawa.

[3] Commercio elettronico e imposizione indiretta- Comunicazione della Commissione al Consiglio dei ministri, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale - COM (98)374 def. disponibile su http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/.

Benché formulati innanzitutto nel contesto del regime IVA proprio dell'UE, gli orientamenti riconoscono l'esigenza di un accordo a livello internazionale. L'interfaccia tra il regime comunitario di imposizione indiretta e quelli dei suoi partner commerciali dovrebbe essere neutrale - in effetti tutte le forniture per il consumo all'interno dell'UE sono soggette a IVA, mentre le forniture verso altre giurisdizioni non lo sono, a dimostrazione della natura del regime IVA comunitario in quanto imposta sui consumi di carattere generale e organico.

La comunicazione della Commissione è stata presa in esame dal Consiglio ECOFIN in occasione della riunione del 6 luglio 1998, dove gli Stati membri, sulla base degli orientamenti auspicati dalla Commissione, hanno concordato "i principi che dovrebbero costituire la base di un contributo comunitario coerente all'imminente conferenza OCSE di Ottawa ". Inoltre, hanno definito il quadro politico all'interno del quale devono essere apportate le modifiche al regime IVA comune necessarie in relazione al commercio elettronico on-line. La presente proposta è mirata innanzitutto a esprimere chiare decisioni politiche in materia.

Il Consiglio ha approvato tre principi fondamentali. Innanzitutto, non è necessario prendere in considerazione imposte nuove o aggiuntive per il commercio elettronico, bensì bisognerebbe adattare le imposte esistenti - nello specifico l'IVA - per applicarle al commercio elettronico.

In base al secondo principio, per quanto riguarda le imposte sui consumi, le forniture elettroniche non devono essere considerate alla stregua di beni. Nel caso del regime IVA UE, devono essere assimilate a prestazioni di servizi.

In base al terzo principio, solo le prestazioni di servizi utilizzati in Europa devono essere soggette a imposizione in Europa (vale a dire che l'imposizione dovrebbe avere luogo nella giurisdizione dove avviene il consumo).

L'attuale proposta rettifica le carenze della sesta direttiva sull'IVA [4] relativamente alla tassazione di tali servizi, in conformità dei principi di cui sopra. Il contesto generale della proposta è descritto nella sezione 2 del presente documento, mentre la sezione 5 dello stesso contiene una descrizione e una spiegazione della legislazione proposta.

[4] Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE del Consiglio, disponibile in EUR-Lex, http://europa.eu.int/eur-lex, rif. 90.30.10.

Inoltre, il Consiglio ha rilevato quanto segue:

* la questione del controllo e dell'applicazione dell'IVA sul commercio elettronico, trattata nella sezione 4 del presente memorandum.

* L'esigenza di regole per l'accettazione della fatturazione elettronica, priva di supporto cartaceo. La Commissione ha intrapreso ampie consultazioni con imprese e Stati membri sull'argomento e nel prossimo futuro sarà presentata una proposta per una serie di norme comuni relative alla fatturazione in generale, ivi compresa la generale accettazione della fatturazione elettronica negli scambi intracomunitari. La Commissione lo ritiene un modello che potrà fungere da base per un accordo internazionale in materia.

* Il fatto che l'adempimento degli obblighi a carico degli operatori extra-UE del commercio elettronico dovrebbe essere reso il più semplice e agevole possibile, nel rispetto degli accordi internazionali. A tal fine, la Commissione propone che agli operatori extra-UE del commercio elettronico venga richiesto di registrarsi in un solo Stato membro, offrendo loro la possibilità di adempiere a tutti i loro obblighi trattando con una singola amministrazione fiscale.

* L'esigenza di prevedere l'adempimento degli obblighi fiscali per via elettronica. La Commissione propone che gli operatori siano messi in grado di adempiere a tutti i normali obblighi fiscali mediante l'effettuazione elettronica di dichiarazioni e contabilità IVA. Questa andrebbe considerata come una misura generale di modernizzazione e semplificazione, e non c'è motivo per cui debba essere limitata agli operatori del commercio elettronico.

A livello internazionale, la Condizioni quadro per l'imposizione [5] successivamente adottate dai rappresentanti di governi e imprese a Ottawa hanno individuato l'attuazione di un regime di imposte sui consumi conforme ai tradizionali principi generali in materia di imposizione, tra cui la neutralità, l'efficienza, la certezza e, in via prioritaria, la semplicità. Per quanto concerne le imposte sui consumi come l'IVA, tale regime dovrebbe rispondere a criteri specifici, che in effetti corrispondono ai principi adottati dalla Commissione [6].

[5] "Commercio elettronico: condizioni quadro per l'imposizione " - Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, rif. DAFFE/CFA(98)38/REV3. http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/Ottawa.htm .

[6] Le differenze di formulazione e presentazione esistenti tra le conclusioni di Ottawa e i principi ECOFIN, non sono significative, ma semplicemente rispecchiano la portata più ampia dell'OCSE.

1.3. Consenso sui principi di base per la tassazione del commercio elettronico

Dopo la conferenza di Ottawa, i principi descritti sopra sono stati ampiamente appoggiati dai paesi non OCSE e dai raggruppamenti regionali di amministrazioni fiscali nazionali. Inoltre, le imprese lo ritengono il modo corretto per procedere (cfr. la sezione 1.4 che segue). Dopo Ottawa, la sfida è stata quella di tradurre principi di ampio respiro in misure pratiche e giuridiche suscettibili di un'attuazione chiara. La Commissione e le amministrazioni fiscali nazionali dell'UE partecipano attivamente al processo all'interno dell'OCSE e continuano a ritenere, come già all'inizio, che il miglior contributo che si possa fornire al perseguimento dell'obiettivo sia quello di definire chiaramente le implicazioni per il regime fiscale interno della Comunità, nonché individuare le misure necessarie ed esprimersi al riguardo. L'attuale proposta viene presentata in quest'ottica.

In considerazione della chiarezza dei principi adottati dagli Stati membri in occasione dell'ECOFIN nel luglio 1998, la Commissione ha il chiaro mandato politico di presentare le misure giuridiche necessarie per la loro attuazione. L'accordo internazionale raggiunto a Ottawa serve solo a convalidare la correttezza di questa impostazione.

1.4. Consultazioni con le imprese

Tra gli elementi centrali del suo impegno per la promozione del commercio elettronico, la Commissione ha individuato come essenziale il coinvolgimento di rappresentanti delle imprese e del settore pubblico nel processo di cambiamento creativo. Il messaggio coerente trasmesso dalle imprese, in particolare espresso attraverso organismi quali "Global Business Dialogue", è che ai fini della realizzazione delle potenzialità del commercio elettronico è necessaria una struttura certa, trasparente e prevedibile, alla cui creazione dovrebbero contribuire tutti gli interessati. Tra le sfide più urgenti da affrontare, la tassazione è stata individuata come una particolare priorità, mentre l'esigenza di chiarezza e certezza resta una preoccupazione costante.

Da parte sua, la Commissione è determinata a perseguire soluzioni pratiche, formulate in stretto contatto con la comunità imprenditoriale europea, sulla base delle Condizioni quadro di Ottawa e delle conclusioni dell'ECOFIN.

Nell'ambito di un ampio processo di consultazioni, oltre 100 rappresentanti di imprese europee (compresi esponenti di PMI) hanno partecipato a una tavola rotonda sulle opzioni esistenti per il regime IVA UE e il commercio elettronico, svoltasi a Bruxelles nel gennaio 1999. La Commissione ha colto l'occasione per esprimere alcune riflessioni sulle possibili modalità di applicazione dei principi di cui sopra nel contesto del regime IVA e per sollecitare una reazione delle imprese. La tavola rotonda inoltre si è conclusa con la creazione immediata di un gruppo di contatto informale, per trasmettere le opinioni delle parti interessate nello sviluppo del commercio elettronico europeo. Diversi altri gruppi informali hanno offerto spontaneamente consigli e opinioni sull'argomento ai servizi della Commissione.

Il messaggio che le imprese hanno espresso con coerenza è che la chiarezza nella normativa fiscale per il commercio elettronico è una priorità, e che esiste la necessità della certezza in merito alla sostanza delle norme e alla loro applicazione. La Commissione riconosce pienamente l'importanza dell'eliminazione delle incertezze e delle distorsioni nell'attuale regime fiscale e, benché non risolva tutte le frustrazioni espresse nel processo di consultazione, l'attuale proposta rappresenta comunque un passo significativo in quella direzione.

2. Quadro generale della proposta

Nel giugno 1999 la Direzione generale Fiscalità e unione doganale ha pubblicato un documento di lavoro [7] che elenca alcune alternative specifiche per l'attuazione di questi principi nel quadro del regime IVA e delinea la possibile impostazione da adottare per i cambiamenti legislativi.

[7] Documento XXI/1201/99 - Imposizione indiretta e commercio elettronico, disponibile su http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/.

Il documento inoltre espone i motivi per cui si è reso necessario apportare dei cambiamenti al regime IVA. Ai sensi delle attuali disposizioni, salvo espressa disposizione specifica, quando un fornitore di servizi ha la propria sede fuori dell'UE non è tenuto a versare l'IVA sui servizi forniti a clienti UE. Benché il meccanismo dell'inversione dell'onere (che è una forma di autoliquidazione per un'impresa che acquista servizi) garantisca il corretto assoggettamento a imposizione della maggior parte delle transazioni tra imprese, le disposizioni vigenti nel complesso non tengono conto dell'intera gamma di servizi che oggi possono essere forniti elettronicamente. Poiché i servizi e i beni immateriali costituiscono una quota in costante crescita del commercio internazionale, questa lacuna va colmata. Inoltre, le norme vigenti non garantiscono che i servizi forniti elettronicamente possano, in tutti i casi, essere esportati in regime di esenzione e che esista una base giuridica adeguata per applicare l'IVA sui servizi forniti da operatori stranieri a consumatori privati dell'UE. Esistono quindi i presupposti perché si verifichino gravi distorsioni della concorrenza e i fornitori di servizi dell'UE si trovino in una posizione di svantaggio, in termini concorrenziali, rispetto a fornitori extra-UE.

Si tratta chiaramente di una situazione insostenibile e la sua rettifica è un obiettivo immediato dell'attuale proposta.

Le ampie consultazioni intraprese dalla Commissione hanno confermato l'opinione che le modifiche dovessero basarsi il più possibile sul funzionamento del regime IVA vigente. Quindi, la proposta implica il mantenimento del sistema dell'inversione dell'onere per le transazioni tra imprese, collegato all'imposizione dell'obbligo di registrazione per gli operatori che effettuano forniture nell'UE a favore di persone che non sono soggetti passivi.

Le transazioni tra imprese saranno tassate secondo la procedura dell'inversione dell'onere. A tale scopo, i fornitori dovranno essere in grado di operare una distinzione tra clienti-imprese (soggetti passivi) e consumatori privati (persone che non sono soggetti passivi), e in effetti per prendere una decisione di natura fiscale devono sapere se il loro cliente è registrato ai fini IVA. Ovviamente, questo è già un aspetto della tassazione del commercio tradizionale e la conferma dei numeri di identificazione IVA viene fornita attraverso l'amministrazione fiscale nazionale del singolo fornitore. Per quanto riguarda il commercio elettronico, questa informazione dev'essere disponibile nel momento della transazione e la Commissione pertanto dovrà prendere i provvedimenti necessari per garantire la sua disponibilità on-line. Le misure giuridiche necessarie a questo proposito sono comprese nell'attuale proposta e i servizi della Commissione hanno già cominciato a lavorare sugli strumenti e sulle misure tecniche richieste.

Poiché non sono proposte modifiche in merito alle forniture a clienti comunitari che non sono soggetti passivi, le imprese dell'UE continueranno ad applicare l'IVA nello Stato membro dove il fornitore ha fissato la propria sede, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 della sesta direttiva. Per le forniture a destinatari extra-UE, tuttavia, la proposta contiene una chiara base giuridica per rendere le forniture elettroniche esenti da IVA.

Ai fornitori extra-UE di clienti comunitari sarà richiesto di applicare l'imposta sulla stessa base di un operatore UE che effettua transazioni commerciali intracomunitarie. Di conseguenza, sono tenuti ad applicare e a versare l'IVA sulle vendite a consumatori finali nell'UE. Tuttavia, gli obblighi amministrativi a carico di tali fornitori saranno il più possibile limitati e chiari. Sarà richiesta una registrazione unica ai fini IVA e si prevede la fissazione di una soglia per escludere gli operatori extracomunitari molto piccoli o quelli che effettuano forniture occasionali nella Comunità.

Una descrizione più dettagliata delle misure giuridiche proposte è contenuta nella sezione 5, mentre gli aspetti amministrativi sono trattati nella sezione 3.

Analogamente, la proposta esamina il trattamento fiscale dei servizi di trasmissione radiotelevisiva, forniti su abbonamento o a pagamento (pay-per-view), in linea con la richiesta presentata dal Consiglio alla Commissione all'epoca dell'adozione delle misure concernenti la tassazione di servizi di telecomunicazione [8]. La convergenza delle tecnologie in ogni caso imporrebbe che i servizi di trasmissione radiotelevisiva fossero inclusi in un'eventuale proposta in merito alla tassazione di forniture elettroniche. Si tratta di un'attività commerciale sempre più significativa, in larga misura diretta ai consumatori, dove le disposizioni fiscali vigenti discriminano le imprese europee e determinano un vantaggio consistente in termini di prezzo per gli operatori extra-UE.

[8] Direttiva 1999/59/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 388/77/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.

3. Amministrazione e riscossione dell'IVA in un mondo elettronico

3.1. Gli obblighi a carico delle imprese

Secondo l'intenzione della Commissione, la presente proposta dovrebbe fornire agli operatori del commercio elettronico un quadro di riferimento chiaro per l'applicazione, la riscossione e il versamento dell'IVA sulle forniture elettroniche.

Per prendere una decisione corretta in materia fiscale al momento della transazione, il fornitore dev'essere in possesso di determinate informazioni fondamentali:

- la posizione fiscale del cliente, per stabilire se il destinatario è registrato ai fini IVA o è un consumatore privato. Le misure per l'ammodernamento del sistema VIES [9] già avviate dalla Commissione garantiranno che queste informazioni siano rese disponibili agli operatori nel momento e nel luogo in cui vengono richieste. Le forniture a un'impresa registrata ai fini IVA nel medesimo Stato membro dovrebbero essere assoggettate a imposta (di cui in seguito il destinatario può rendere conto secondo la modalità ordinaria) mentre nel caso di un'impresa registrata ai fini IVA in un altro Stato membro, il fornitore non applica l'imposta, che s'intende a carico del destinatario ai sensi del meccanismo dell'inversione dell'onere.

[9] Sistema VIES per lo scambio di informazioni sull'IVA.

- Se il destinatario è un consumatore privato o risiede fuori della Comunità, è necessario stabilire qual è la giurisdizione ai fini fiscali. Ove, sulla base delle informazioni disponibili, risulti ragionevole stabilire che il luogo di residenza del destinatario si trova fuori della Comunità, non vanno applicate imposte. Date le attuali modalità di funzionamento del commercio elettronico on-line, è emersa qualche preoccupazione in merito alla capacità degli operatori di accedere a queste informazioni, poiché le schede informative scambiate finora non erano studiate per tale scopo. Le norme e i livelli di autenticazione sono ancora in fase di sviluppo e gli obiettivi prioritari devono essere il perseguimento di una maggiore certezza ai fini fiscali e lo snellimento delle operazioni. L'obiettivo è quello di disporre di un indicatore verificabile che funga da attestato accettabile del luogo di utilizzo (che nella terminologia della direttiva è descritto come luogo di cessione). Per quanto riguarda le informazioni attualmente accessibili nel corso delle forniture on-line a soggetti non imponibili, l'alternativa migliore è rappresentata per il momento dalla prassi commerciale standard, che consiste nel richiedere per la fatturazione un indirizzo di carta di credito verificabile (onde aumentare la sicurezza e combattere le frodi). L'indirizzo dovrebbe comprendere solo il codice del paese necessario a scopo fiscale, senza bisogno di comunicare altre informazioni sul cliente. È nondimeno probabile che la posizione dominante delle carte di credito come mezzo di pagamento per le transazioni on-line cambi non appena si troveranno altri sistemi di pagamento. La Commissione continua, in particolare all'interno dell'OCSE, ad operare per individuare misure adeguate ed accessibili atte a determinare il luogo di cessione. Come per le carte di credito, si richiede solo un'indicazione del paese di residenza, o altre indicazioni equivalenti, il che non dovrebbe ostacolare l'uso di sistemi di pagamento anonimi.

- L'aliquota d'imposta da applicare alle transazioni. Ai sensi delle disposizioni vigenti, per le vendite a consumatori all'interno della Comunità si applica l'aliquota ordinaria dell'IVA dello Stato membro nel quale è registrato il fornitore. A questo proposito, un problema potenziale da affrontare concerne la possibilità di aliquote d'imposta differenti in relazione a beni e servizi manifestamente simili. La Commissione intende affrontare la questione in una futura revisione dell'Allegato H della sesta direttiva sull'IVA, che elenca le forniture di beni e servizi assoggettabili ad aliquote IVA ridotte.

Oltre ad addebitare e a riscuotere l'imposta, le imprese hanno l'obbligo di versarla all'amministrazione fiscale e di provvedere alla presentazione dei rendiconti e delle dichiarazioni richieste. Per il commercio elettronico, in particolare, le amministrazioni fiscali dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per consentire l'espletamento di queste procedure per via elettronica e on-line. In alcuni Stati membri questa possibilità caratterizza in misura crescente l'interazione tra contribuenti e amministrazioni, ma dovrebbe diventare la norma.

3.2. Autoliquidazione e adempimento volontario da parte delle imprese

L'IVA è un'imposta la cui efficacia si basa in primo luogo sull'autoliquidazione, collegata a una notevole componente di adempimento volontario da parte dell'impresa. L'operatore commerciale, in quanto contribuente, ha la responsabilità di rendere nota la propria attività all'amministrazione fiscale, nonché di riscuotere e versare l'imposta dovuta, rendendone conto.

Le amministrazioni fiscali possono essere certe dell'efficacia di questa impostazione solo se è sostenuta da un'aspettativa ragionevole e realistica in merito all'individuazione e alla correzione dei casi di mancato adempimento, nonché all'applicazione di sanzioni adeguate. A parte l'incentivo diretto di non essere soggetti a sanzioni, gli operatori adempienti hanno bisogno di rassicurazioni sul fatto che non dovranno battersi contro la concorrenza aggressiva o sleale di altri operatori che non rispettano gli stessi obblighi fiscali e ne traggono vantaggio. Il commercio elettronico non è diverso, e anche in questo caso gli operatori avranno aspettative analoghe.

Nel caso di operatori titolari di un numero di identificazione IVA, continueranno a valere gli obblighi di rendiconto ormai consolidati. Poiché le transazioni su Internet sono sempre più automatizzate, sarà necessario garantire che il software utilizzato fornisca uno standard adeguato di record e tracce di analisi, per consentire agli ispettori fiscali di verificare l'adempimento degli obblighi. Nel caso di fornitori distanti, probabilmente l'accesso ai record risulterà più importante dell'effettiva ubicazione fisica. Gli obblighi di rendiconto dovrebbero evolversi in maniera compatibile con il commercio elettronico e sarà necessario affrontare i problemi posti dalla dislocazione geografica in relazione alle procedure tradizionali di accesso e controllo.

3.3. Gestione dei casi di inadempimento

Per il commercio elettronico, il mancato adempimento degli obblighi fiscali pone problemi nuovi e particolari che le amministrazioni fiscali devono affrontare e risolvere. Inoltre, è un obbligo nei confronti dei contribuenti adempienti, che operano nella legalità. Il sottocomitato antifrode della Commissione (SCAF) ha già accertato l'esistenza di gravi inadempienze in materia di IVA nel commercio tradizionale [10]. Visto che probabilmente il commercio elettronico non sarà molto diverso dal commercio tradizionale a tale riguardo, le amministrazioni fiscali dovranno dar prova della massima vigilanza.

[10] Relazione sulla cooperazione amministrativa e sulle procedure di riscossione e di controllo dell'iva - COM(2000) 28 def. del 28 gennaio 2000.

Dalla prospettiva dell'impresa inadempiente, il mancato rispetto degli obblighi di legge comporta numerosi rischi diretti e gravi. Innanzitutto, un'obbligazione tributaria ai fini IVA non si elimina semplicemente occultandola o omettendo di segnalarla all'amministrazione fiscale. Il mancato adempimento degli obblighi di autoliquidazione non serve a ridurre né a eliminare un debito d'imposta. Piuttosto, espone l'impresa a ulteriori sanzioni e interessi di mora che hanno solo l'effetto di far aumentare l'importo a debito.

Per un operatore, anche se residente fuori dell'UE, rischiare l'esposizione a debiti fiscali consistenti e insoluti nel mercato più grande del mondo non è una prassi commerciale che si possa considerare prudente. Il debito non si estingue nel corso del tempo, bensì resta in sospeso e addirittura in certe circostanze viene trasferito ad un acquirente successivo. Inoltre, la presenza di una simile obbligazione non favorisce certo l'accesso a fonti legittime di capitali o finanziamenti. E' lecito attendersi che, in una giurisdizione come quella dell'UE, una verifica di legge secondo gli standard normalmente accettati, ovvero un'ispezione in base al principio della "due diligence" individuino i casi di inadempimento degli obblighi fiscali. Anche il rischio di accertamenti fiscali punitivi è elevato. Inoltre, in certi casi i dirigenti o i proprietari dell'impresa sono soggetti a sanzioni ai sensi del diritto civile o penale. Le disposizioni comunitarie vigenti in merito all'assistenza reciproca e al recupero garantiscono inoltre la possibilità di far valere in qualsiasi parte del territorio comunitario un debito fiscale contratto in uno Stato membro.

Gli operatori in regola vorranno inoltre avere la certezza di poter accedere alla protezione legale e ai rimedi contro le infrazioni ai diritti d'autore ed altri diritti di proprietà intellettuale. A tale scopo, vogliono anche garantire il rispetto dei propri obblighi legali e regolamentari.

Benché quelle che precedono costituiscano valide motivazioni a favore dell'adempimento, tuttavia non sono sufficienti di per se stesse e, in particolare per i fornitori distanti, è necessario mettere a punto strumenti di applicazione diretta della legge ai quali possano ricorrere le amministrazioni fiscali. A questo proposito, gli illeciti su Internet non sono un fenomeno limitato agli adempimenti fiscali, ma riguardano una serie di altri aspetti di politica pubblica, nonché la tutela di diritti e interessi privati. È ampiamente dimostrato che gli operatori commerciali attribuiscono la massima importanza alla tutela giuridica e al rispetto dei loro diritti di proprietà. Oltre ai danni subiti, il ricorso giudiziario può estendersi anche alle perdite che continuano a derivarne. Le amministrazioni fiscali dovranno prendere in considerazione misure analoghe volte ad individuare e a compensare le perdite materiali di entrate nonché, in extremis, intervenire onde prevenire il perdurare di dette perdite.

Per creare il clima di fiducia e sicurezza necessario affinché il commercio elettronico possa realizzare il proprio potenziale, devono essere disponibili dei rimedi contro le operazioni su Internet che risultano illegali o in violazione di diritti pubblici o privati. Si dovrebbe prevedere la possibilità di un'azione immediata e diretta, fatti salvi i diritti fondamentali, nei casi in cui una parte interessata subisca le perdite costanti e individuabili di cui sopra.

La messa a punto degli strumenti e delle procedure necessarie, che fa parte del processo di maturazione del commercio elettronico, sembra essere in fase di completamento. Gli attuali sviluppi sono promossi da singole parti interessate che intendono proteggere i propri interessi, ma è probabile che possano essere applicati più in generale per scopi normativi e applicativi. In effetti, la sinergia che ne risulta potrebbe rivelarsi un fattore determinante per creare un clima di fiducia e sicurezza nel commercio elettronico. Questo tipo di impostazione è coerente con il lavoro delle amministrazioni fiscali nei settori tradizionali del commercio, dove il loro intervento spesso offre una protezione significativa nei confronti di operatori fraudolenti; un buon esempio sono le procedure di controllo doganale contro la contraffazione e la pirateria, che rappresentano una tutela per le imprese in regola. La Commissione incoraggerà le autorità di applicazione nazionali, interessate a soddisfare tutti i requisiti del commercio elettronico, a cooperare e a scambiare informazioni.

La Commissione continuerà a lavorare con le amministrazioni fiscali nazionali dell'UE per individuare e definire le misure necessarie ai fini della sicurezza. Questo aspetto pone dei problemi che ovviamente vanno al di là dei confini fisici dell'UE. La Commissione intende pertanto continuare il lavoro su un'amministrazione fiscale internazionale intrapreso in seno all'OCSE. Questo processo dovrebbe essere portato avanti in stretta collaborazione con altre parti interessate.

4. Ulteriore sviluppo di un regime IVA per il commercio elettronico

Pur non sussistendo un'incompatibilità di fondo tra la tassazione e la nuova società dell'informazione, la questione solleva comunque una serie di problematiche. Il mercato elettronico continuerà ad evolversi e le amministrazioni fiscali, come altre parti interessate, devono formulare piani adeguati e reagire di conseguenza. In considerazione dell'attuale stato di sviluppo di Internet, e più in particolare della nascita di nuovi modelli commerciali e di nuovi modi di interagire tra imprese esistenti, una revisione completa del regime IVA vigente sarebbe prematura, ma non può essere rimandata all'infinito. Le disposizioni generali in materia di tassazione dei servizi non rispecchiano i cambiamenti che si sono verificati nel commercio internazionale dall'epoca della loro stesura.

Le modifiche proposte alla sesta direttiva sull'IVA sono intese solo a mettere in evidenza la necessità di una simile revisione. In particolare, la proposta attuale riguarda esclusivamente il campo ristretto della tassazione dei servizi elettronici on-line. L'aumento stupefacente del commercio di servizi e beni immateriali non può essere ignorato all'infinito. La scomparsa virtuale dell'aspetto geografico in quanto fattore di limitazione delle forniture, nonché lo sviluppo di prodotti innovativi, mettono in luce le carenze delle disposizioni vigenti.

Tuttavia, le amministrazioni fiscali non possono limitarsi a garantire che la legislazione venga aggiornata in risposta all'evoluzione dell'attività economica soggetta a imposizione. Per quanto riguarda il commercio elettronico, i sistemi, i protocolli e l'ambiente normativo sono ancora in fase di definizione. Dalla maniera in cui si evolvono dipenderanno il grado e le modalità di realizzazione degli obiettivi di tutte le parti interessate. Per parte loro, le amministrazioni fiscali devono vigilare affinché sia garantita la tutela degli interessi pubblici. Questa funzione implica il fatto di garantire che il commercio elettronico non si evolva in una maniera incompatibile con tali interessi, perseguendo l'obiettivo fondamentale di garantire che le imposte possano continuare ad essere amministrate equamente e che le attività imponibili non possano essere occultate.

Gli obiettivi dei governi nazionali non dovrebbero essere considerati ostili agli interessi di altre parti interessate, o pregiudizievoli per la crescita del commercio elettronico. In realtà nella maggioranza dei casi, se non in tutti, coincidono con gli obiettivi generali di trasparenza e di perseguimento della fiducia e della sicurezza indispensabili per la crescita. Un valido esempio in questo senso è la recente comunicazione della Commissione sull'organizzazione e la gestione di Internet [11], che affronta l'esigenza di individuare e localizzare le operazioni commerciali. In gran parte su iniziativa dell'OMPI [12], nella politica di accreditamento della ICANN [13] sono state inserite delle disposizioni in base alle quali dovrebbero essere raccolte e rese disponibili informazioni sufficienti per individuare con sicurezza i titolari e gli operatori di nomi di dominio. Inoltre l'OMPI ha raccomandato l'applicazione di una procedura di cancellazione ove tali dati risultino inesatti. Evidentemente, questo è l'unico modo per garantire l'accuratezza di tali informazioni e pertanto è anche di notevole interesse per le amministrazioni fiscali.

[11] COM (2000) 202 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'organizzazione e la gestione di Internet - Aspetti politici internazionali ed europei 1998 - 2000.

[12] L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

[13] Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Si tratta dell'organismo di autoregolamentazione settoriale internazionale, privato, senza fine di lucro, responsabile della gestione del sistema di attribuzione di nomi e indirizzi Internet.

Da parte sua, la Commissione continuerà a lavorare per garantire che siano rimossi tutti gli aspetti del regime fiscale dell'UE che possono essere interpretati come ostacoli alla crescita del commercio elettronico. A questo proposito, tra breve la Commissione proporrà delle misure volte ad eliminare le limitazioni all'uso di registrazioni elettroniche nelle transazioni intracomunitarie. I cambiamenti tecnologici associati all'avvento di Internet e del commercio elettronico offriranno un'occasione per la modernizzazione dei sistemi fiscali, dandole un notevole slancio. La Commissione intende continuare a lavorare per garantire che questi vantaggi si concretizzino.

5. Finalità e contenuti della proposta che modifica la direttiva 388/77/CEE

La presente proposta è volta a modificare la sesta direttiva sull'IVA per renderla compatibile con le conclusioni raggiunte dall'ECOFIN, in merito ai principi generali per l'applicazione dell'IVA sui servizi forniti tramite mezzi elettronici e nel rispetto dei servizi radiotelevisivi forniti a pagamento.

L'impostazione adottata prevede di modificare l'articolo 9 della sopra citata direttiva, affinché tali prestazioni siano tassate nella Comunità quando sono fornite per l'utilizzo in ambito comunitario e non siano soggette all'IVA nell'UE quando sono rese da un operatore della Comunità per l'utilizzo in ambito extracomunitario.

Inoltre, si propongono una serie di misure di supporto o di accompagnamento nell'intento di facilitare l'amministrazione dell'imposta in un ambiente commerciale elettronico, dal punto di vista delle imprese e delle amministrazioni fiscali, nonché per rafforzare il sistema di rendiconto e controllo.

5.1. Luogo dell'imposizione

Poiché non si propongono modifiche all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo di prestazione di servizi rimane quello in cui il prestatore ha fissato la propria sede, salvo disposizione contraria.

Non si propongono modifiche neppure alle disposizioni vigenti dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b). Benché alcuni elementi delle transazioni menzionate nel primo caso possano essere condotti o comunicati tra le parti in forma elettronica o tramite reti elettroniche, resta valido il principio di considerare quale luogo di prestazione di questi servizi il luogo dov'è situato il bene. La comunicazione tra le parti per via elettronica non modifica la natura fondamentale del processo. Considerazioni analoghe si applicano al secondo, terzo e quarto trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).

I servizi citati al primo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) pongono dei problemi nella misura in cui sono forniti tramite mezzi elettronici, compresa la trasmissione radiotelevisiva, che ora vanno considerati. Nei casi in cui questi servizi continuano a svolgersi in un ambiente tradizionale, in base alla premessa che destinatario e fornitore del servizio siano fisicamente vicini, resta invariata la base vigente per l'imposizione.

Tuttavia, dall'epoca della formulazione di queste disposizioni il modo in cui questi servizi possono essere forniti ai clienti è cambiato radicalmente. I promotori vorranno assicurarsi che il pubblico di potenziali acquirenti sia il più ampio possibile, e le opportunità che stanno emergendo attraverso la trasmissione o la diffusione su reti a pagamento offrono i mezzi necessari. Esempi quali i canali televisivi su abbonamento o la trasmissione a pagamento di avvenimenti sportivi sono già ampiamente diffusi. I progressi nella capacità delle reti, nello sviluppo della trasmissione digitale e nei mezzi di riscossione dei pagamenti daranno ulteriore impulso a questa evoluzione.

Non si propongono modifiche per quanto concerne il regime fiscale applicabile ai servizi di telecomunicazioni previsto nella direttiva 1999/59/CE del Consiglio.

Le misure proposte si possono sintetizzare come segue:

Articolo 1, n.1

Le forniture tramite mezzi elettronici sono prestazioni di servizi, come già chiarito dall'articolo 6 della direttiva vigente. La proposta non ha alcun effetto per i servizi a titolo non oneroso, quali il libero accesso a Internet o le possibilità di scaricare dati gratuitamente. (L'articolo 2 della direttiva chiarisce che sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto solo i servizi prestati a titolo oneroso). L'ambito della proposta è limitato ai seguenti servizi forniti tramite mezzi elettronici a fronte di un corrispettivo, e comprende anche la cessione dei diritti di utilizzare una serie di servizi:

- attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività (articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino): s'intendono incluse tutte le forme di trasmissione radiotelevisiva, nonché qualsiasi altro suono o immagine trasmessa e diffusa tramite mezzi elettronici;

- software: comprende, ad esempio, i giochi per computer;

- elaborazione dati (articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino) comprendendo esplicitamente i servizi informatici, tra cui web-hosting, progettazione di siti web o servizi analoghi;

- la fornitura di informazioni.

Tali servizi s'intendono imponibili nel luogo dove vengono utilizzati.

Le disposizioni attuali dell'articolo 9, in particolare i paragrafi 1 e 2, lettere c) e e), della sesta direttiva, tuttavia prevedono quanto segue:

- le forniture di operatori residenti in paesi terzi a favore di destinatari UE che non sono soggetti passivi sono esenti da IVA, mentre gli operatori con sede nell'UE sono tenuti ad applicare l'IVA su tali servizi, poiché per luogo di prestazione di tali servizi s'intende di norma il luogo dove ha sede il fornitore (tali casi non sono contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) e rientrano nella norma generale di cui all'articolo 9, paragrafo 1);

- le prestazioni di servizi citati nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), effettuate da operatori residenti nell'UE a favore di clienti di paesi terzi, ovvero di soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma in un paese diverso da quello del fornitore possono essere assoggettate ad IVA, poiché per luogo di prestazione del servizio s'intende quello in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

Quanto precede crea distorsioni della concorrenza a danno degli operatori residenti nell'UE. La proposta è intesa pertanto a trasferire, come norma fondamentale, la prestazione dei servizi sopra citati nel luogo dove il cliente ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile al quale viene fornito il servizio o, in mancanza di tale sede o attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale (articolo 9, paragrafo 2, lettera f); primo comma della proposta). Nel caso in cui sia un soggetto passivo stabilito in un paese diverso da quello della sede del fornitore, il cliente assume la responsabilità del pagamento dell'imposta (cfr. articolo 1, paragrafo 3).

Quando invece le prestazioni vengono fornite da soggetti passivi (stabiliti al di fuori della Comunità o al suo interno) a favore di destinatari comunitari che non sono soggetti passivi, la proposta introduce una disposizione specifica che fissa il luogo della prestazione nello Stato membro dove il fornitore è registrato con un numero di identificazione IVA (articolo 9, paragrafo 2, lettera f), secondo comma). Questa disposizione si applica alle condizioni che seguono:

- il fornitore dev'essere titolare di un numero di identificazione IVA, in conformità delle disposizioni in vigore. Per i fornitori materialmente residenti nella Comunità, la disposizioni in vigore sono quelle definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) della direttiva. Per i fornitori stabiliti al di fuori della Comunità si applica un nuovo articolo 22, paragrafo 1, lettera f), introdotto dalla presente proposta (cfr. articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della proposta).

- i servizi devono essere forniti a persone che non siano soggetti passivi stabilite all'interno della Comunità.

In tal caso

- il fornitore s'intende avere un centro di attività stabile nello Stato membro dove gli è stato assegnato un numero di identificazione IVA, tuttavia, esclusivamente per i servizi contemplati dal nuovo articolo 9, paragrafo 2, lettera f) e forniti in virtù di tale numero di identificazione IVA;

- il luogo della prestazione è quello in cui il soggetto passivo s'intende avere un centro di attività stabile.

L'espressione "tramite mezzi elettronici " è definita nel terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f) e non comprende la fornitura in forma tangibile (ad esempio su CD o DVD) di un contenuto elettronico.

La proposta di cui sopra si può sintetizzare come segue:

* Per i servizi prestati da un operatore extra-UE a un cliente UE il luogo di imposizione è all'interno dell'UE, per cui tali servizi s'intendono soggetti a IVA.

* Quando i servizi sono forniti da un operatore UE a un cliente extra-UE, il luogo di imposizione è la sede del cliente, e i servizi non sono soggetti a IVA nell'UE.

* Quanto un operatore UE fornisce i servizi a un soggetto passivo (vale a dire a un'altra impresa) in un altro Stato membro, il luogo della prestazione è quello della sede del cliente.

* Quando lo stesso operatore fornisce i servizi a un privato all'interno dell'UE, ovvero a un soggetto passivo nello stesso Stato membro, il luogo della prestazione è quello della sede del fornitore

5.2. Semplificazione e altre misure

Articolo 1, n. 2

Viene inserita una disposizione specifica per fare chiarezza sul tasso d'imposizione da applicare ai servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 1, n. 3

Il nuovo articolo 24, paragrafo 2a, prevede l'esenzione dall'imposta per gli operatori di paesi terzi che operano nella Comunità esclusivamente per la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici e non superano la soglia annua di 100 000 EUR.

Essenzialmente, si tratta di una misura pratica, intesa ad agevolare il funzionamento del sistema fiscale e ad evitare di gravare con oneri eccessivi lo sviluppo del commercio elettronico internazionale, in particolare per le imprese molto piccole o quelle che effettuano esclusivamente vendite occasionali a consumatori dell'UE. E' improbabile che la misura abbia qualche effetto significativo sul gettito in quanto, per la maggior parte, i consumatori che acquistano on-line hanno mostrato una marcata tendenza a trattare con operatori con un'immagine di alto profilo e un livello consolidato di credibilità e fiducia.

Inoltre, è altrettanto improbabile che abbia effetti significativi sulla neutralità tra imprese UE ed extra-UE. Nella maggior parte degli Stati membri esistono già delle franchigie, o misure equivalenti, per le imprese molto piccole, per cui può sorgere un problema solo nel caso particolare in cui un operatore dell'UE non abbia l'opportunità di avvalersi di una franchigia nello Stato membro di residenza, e risulti obbligato a rendere conto dell'imposta dalla prima transazione. Inoltre, è difficile individuare scenari effettivi dove esista una concorrenza tra piccoli fornitori on-line con sede all'interno e all'esterno dell'UE. Se il commercio elettronico tra imprese e consumatori è dominato da grandi operatori, è probabile che si tratti di un problema più teorico che reale.

Articolo 1, n. 4

Il nuovo comma aggiunto all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) stabilisce le condizioni alle quali un soggetto passivo è esonerato dall'IVA per le prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, di cui al nuovo articolo 9, paragrafo 2, lettera f). Per non essere soggetto a imposta su una transazione, il fornitore deve soddisfare le due condizioni che seguono, di carattere cumulativo:

- il fornitore deve aver agito con tutta la diligenza propria delle pratiche commerciali in un dato settore;

- il fornitore deve aver verificato, sulla base di una serie di dati coerenti da una fonte indipendente, che il suo cliente è un soggetto passivo stabilito nella Comunità. Nella maggior parte dei casi è possibile farlo verificando la validità del numero di registrazione IVA citato dal cliente. Come già accennato, questa verifica dovrebbe essere facilitata mediante la disponibilità di una conferma on-line in tempo reale.

Ove entrambe le condizioni siano soddisfatte, il fornitore non è soggetto a imposizione sulla transazione in questione, e l'obbligazione tributaria passa in capo al cliente. Per le transazioni tra imprese, che probabilmente continueranno a costituire la quota più significativa delle transazioni del commercio elettronico contemplate dalla presente proposta, il fornitore può quindi ritenersi certo di non essere assoggettato a imposizione, purché siano soddisfatte queste chiare condizioni.

Articolo 1, n. 4

Il nuovo testo proposto dall'articolo 1, punto 4 della proposta di modifica estende l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) anche alle prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f). Ciò significa che quando tali servizi sono prestati da un soggetto passivo stabilito all'estero, l'IVA è a carico del soggetto passivo al quale sono forniti i servizi (ossia in questi casi si applica il meccanismo dell'inversione dell'onere).

Articolo 1, n. 5

Al paragrafo 4, lettera a) le modifiche proposte sono introdotte nell'intento di agevolare gli adempimenti fiscali, in particolare per i fornitori stabiliti materialmente al di fuori della Comunità. Il nuovo testo dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) permette ai soggetti passivi di informare per via elettronica le autorità fiscali pertinenti in merito alle rispettive attività in quanto soggetti passivi. L'agevolazione tuttavia non è limitata ai fornitori stabiliti materialmente al di fuori della Comunità.

Al paragrafo 4, lettera b), la nuova lettera f) inserita nell'articolo 22, paragrafo 1, obbliga i soggetti passivi stabiliti al di fuori della Comunità che forniscono servizi tramite mezzi elettronici a persone che non siano soggetti passivi stabilite nella Comunità, a richiedere il numero di identificazione IVA in uno Stato membro di destinazione di tali servizi. Tuttavia, questo vale solo per i soggetti che forniscono servizi per un importo superiore alla soglia di 100 000 EUR prevista dall'articolo 24, paragrafo 2a della direttiva (cfr. articolo 1, punto 5 della proposta). Inoltre, in relazione con le disposizioni già citate dell'articolo 1, paragrafo 1 che precede, un soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità e titolare di un numero di identificazione IVA in uno Stato membro s'intende avere un centro di attività stabile in tale Stato membro, ai fini delle attuali disposizioni. La Commissione riesaminerà il funzionamento di questa misura entro e non oltre la fine del 2003 e riferirà in merito al Consiglio, formulando, se del caso, le proposte di modifica ritenute necessarie.

Al paragrafo 4, lettera c), viene introdotta una disposizione che permette di presentare le dichiarazioni fiscali periodiche tramite mezzi elettronici, nell'intento di facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali per i fornitori situati materialmente al di fuori della Comunità. L'agevolazione, tuttavia, non è limitata a tali fornitori.

Al paragrafo 4, lettera d) viene introdotta una disposizione analoga, che permette la presentazione dei rendiconti o delle dichiarazioni annuali tramite mezzi elettronici. Ancora una volta, l'intento è quello di facilitare l'adempimento per i fornitori situati materialmente al di fuori della Comunità, ma l'agevolazione non è limitata a tali fornitori.

Articolo1, n. 6

Per evitare ambiguità, la descrizione dei servizi radiotelevisivi di cui all'allegato H, categoria 7 deve essere allineata con quella dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f).

Le misure aggiuntive di cui sopra si possono sintetizzare come segue:

* l'imposta sulle forniture a imprese s'intende a carico del cliente. La registrazione ai fini fiscali quindi sarà necessaria solo se le forniture sono effettuate a clienti privati.

* La registrazione non sarà necessaria per gli operatori stabiliti al di fuori dell'UE con un fatturato annuo nell'UE inferiore a EUR100 000.

* Sarà possibile un unico luogo di registrazione (che in pratica sarà di norma lo Stato membro verso il quale viene effettuata una prima fornitura imponibile). In questo modo l'operatore potrà adempiere a tutti gli obblighi relativi all'IVA UE con un'unica amministrazione fiscale. Questa misura effettivamente pone gli operatori UE ed extra-UE su un piano di parità nell'effettuare forniture a consumatori UE.

* Inoltre sarà possibile espletare elettronicamente tutte le procedure relative alla registrazione e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

* Le amministrazioni fiscali provvederanno a fornire agli operatori gli strumenti per individuare facilmente la posizione fiscale dei rispettivi clienti (ossia se si tratta o meno di imprese registrate ai fini IVA), consentendo quindi ad un fornitore di stabilire, agendo con tutta la diligenza possibile, se una transazione debba o meno essere assoggettata all'imposta.

6. Scopo e contenuto della proposta che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92

La proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici impone di modificare la base giuridica attuale onde confermare la validità dei numeri di identificazione IVA.

L'attuale articolo 6 del regolamento (CEE) n. 218/92 consente agli Stati membri di confermare il numero di identificazione IVA di qualsiasi persona specifica, limitando però questa possibilità alle "persone interessate a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi".

Dato che i servizi prestati tramite mezzi elettronici ai sensi della proposta di modifica della direttiva 77/388/EEC non costituiscono prestazioni intracomunitarie di servizi, occorre modificare il campo di applicazione del regolamento per consentire agli Stati membri di confermare la validità del numero di identificazione IVA ad una persona che presti servizi tramite mezzi elettronici.

I soggetti passivi che prestano servizi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 77/388/CEE non sono tenuti per legge a confermare che il loro cliente nella Comunità possiede un numero di identificazione IVA valido. La Commissione ritiene tuttavia che la possibilità di verificare i numeri di identificazione IVA dei clienti debba essere estesa anche a questi prestatori.

Al momento dell'adozione della direttiva 95/7/CE, che riguarda il luogo della prestazione di servizi in caso di perizie o lavori effettuati su beni mobili materiali, il regolamento non è stato modificato in modo da consentire agli Stati membri di confermare la validità di un numero di identificazione IVA a coloro che prestano detti servizi. La proposta in oggetto conferma questa possibilità di verifica.

Per agevolare il commercio, la validità dei numeri di identificazione IVA deve poter essere confermata tramite mezzi elettronici. La presente proposta prevede pertanto questa possibilità mediante l'adozione di una decisione del Consiglio nel quadro dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Visto che il Consiglio ha deciso di modificare le procedure di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, si approfitta della necessità di modificare il regolamento per aggiornare le procedure di comitatologia.

La Commissione presenta la proposta in oggetto a norma dell'articolo 95 del trattato, in quanto ritiene che le misure proposte non costituiscano disposizioni di armonizzazione fiscale, ma siano destinate a garantire il corretto funzionamento del mercato interno per i servizi prestati tramite mezzi elettronici.

La Commissione ha scelto come base giuridica l'articolo 95 CE in linea con la sua proposta di regolamento 218/92/CEE del 19 giugno 1990 (COM(90) 813), nella quale suggeriva di adottare come base giuridica l'articolo 100 A del trattato CE (attuale articolo 95 CE).

L'articolo 95 CE costituisce la base giuridica per l'adozione delle "misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno." Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 95 CE, il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali. La base giuridica per l'armonizzazione dell'imposizione indiretta è l'articolo 93 CE.

Secondo l'interpretazione della Commissione, la deroga contenuta nel paragrafo 2 può escludere l'applicazione della regola generale di cui al paragrafo 1 dell'articolo 95 CE solo nei casi in cui le disposizioni fiscali costituiscono l'obiettivo principale della misura proposta, ad esempio, quando l'atto proposto riguarda la definizione dei soggetti passivi o il tasso d'imposizione.

Né il regolamento 218/92/CEE né le modifiche proposte comprendono disposizioni di questo genere. Il loro scopo è semplicemente quello di rafforzare la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri instaurando regole comuni per gli scambi di informazioni e per l'accesso alle informazioni stesse. Il fatto che le informazioni possano essere usate per una corretta valutazione fiscale non significa che l'imposizione in quanto tale sia il principale obiettivo del regolamento 218/92/CEE o delle modifiche proposte.

2000/0148 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione [14],

[14] GU C [...] , , p. .

sentito il parere del Parlamento europeo [15],

[15] GU C , , p. .

sentito il parere del Comitato economico e sociale [16],

[16] GU C , , p. .

considerando quanto segue:

1) Le norme attualmente vigenti in materia di IVA per determinati servizi forniti tramite mezzi elettronici a norma dell'articolo 9 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [17], non sono adeguate per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all'interno della Comunità e per impedire distorsioni di concorrenza in questo settore.

[17] GU L 145 del 13.6.1977, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 1999/85/CE.

2) Il corretto funzionamento del mercato interno impone l'eliminazione di tali distorsioni e l'introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di attività. In particolare andrebbero prese misure per garantire che tali servizi siano soggetti a imposizione nella Comunità, ove siano prestati a titolo oneroso e utilizzati da consumatori stabiliti nella Comunità, e non siano soggetti a imposizione se utilizzati al di fuori della Comunità.

3) A tal fine, è opportuno che determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici a persone stabilite nella Comunità o a destinatari stabiliti in paesi terzi siano, in linea di massima, soggetti a imposizione nel luogo del beneficiario dei servizi. Allo scopo di stabilire una norma speciale per determinare il luogo della prestazione è necessario definire quando i servizi s'intendono prestati "tramite mezzi elettronici".

4) Al fine di facilitare l'adempimento dei loro obblighi fiscali, agli operatori economici stabiliti al di fuori della Comunità dovrebbe essere data la possibilità di optare per un unico numero di identificazione IVA all'interno della Comunità.

5) Questa identificazione IVA di un fornitore di servizi di un paese terzo in uno Stato membro dell'Unione europea deve essere effettuata unicamente ai fini della direttiva e non deve essere assimilata al concetto di stabilimento di cui agli articoli 43 o 48 del trattato CE o di altre direttive comunitarie. Inoltre un fornitore di servizi di un paese terzo non deve poter beneficiare delle libertà del mercato interno iscritte nel trattato CE o nelle direttive della Comunità soltanto a causa dell'identificazione IVA.

6) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire la presentazione di dichiarazioni e rendiconti tramite mezzi elettronici.

7) Per motivi di semplificazione amministrativa, le prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici al di sotto di una soglia indicativa di un'attività economica trascurabile nella Comunità dovrebbero beneficiare di un regime speciale per piccole imprese; tale soglia deve essere riveduta e modificata, se necessario.

8) La modifica del luogo della prestazione comporta rettifiche della direttiva 77/388 per quanto concerne le modalità della definizione della persona soggetta a imposizione e dei relativi obblighi.

9) Si ritiene opportuno fare chiarezza sul tasso d'imposizione applicato ai servizi prestati attraverso mezzi elettronici, che in linea di massima sarà la normale aliquota IVA.

10) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

"(f) Il luogo della prestazione tramite mezzi elettronici di servizi citati alla lettera c), primo trattino, nonché software, elaborazione dati e servizi informatici tra cui web-hosting, progettazione di siti web o servizi analoghi e la fornitura di informazioni, è il luogo dove il cliente ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, ove tali servizi vengano forniti da un soggetto passivo

- stabilito nella Comunità a clienti stabiliti fuori della Comunità; o

- stabilito nella Comunità a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma in un paese diverso da quello del fornitore; o

- stabilito al di fuori della comunità a persone stabilite nella Comunità.

Tuttavia, ove tali servizi siano resi da un soggetto passivo titolare di un numero di identificazione in conformità delle disposizioni vigenti a persone che non sono soggetti passivi stabilite nella Comunità, per luogo della prestazione s'intende il luogo dove il fornitore ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile dal quale viene prestato il servizio. Ai fini della lettera f), un soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità s'intende disporre di un centro di attività stabile nello Stato membro dove gli è stato assegnato un numero di identificazione per i servizi contemplati da questa disposizione e prestati in virtù di tale numero.

Ai fini di questo articolo, l'espressione "prestazione tramite mezzi elettronici" indica una trasmissione inviata inizialmente e ricevuta a destinazione per mezzo di attrezzature per l'elaborazione, ivi compresa la compressione e memorizzazione digitale di dati, nonché la trasmissione intera, il trasporto e la ricezione via cavo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettronici, ivi comprese la diffusione televisiva ai sensi della direttiva CEE/89/552 e la radiodiffusione."

2. All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) viene aggiunto il seguente quarto comma:

"Fatta eccezione per la ricezione di servizi radiotelevisivi di cui alla categoria 7 dell'allegato H, il terzo comma non si applica ai servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f)."

3. All'articolo 24 viene aggiunto il seguente punto 2a), così redatto:

"2a) Gli Stati membri accordano una franchigia ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f) terzo trattino, quando questi soggetti passivi non effettuano altre prestazioni nella Comunità e la loro cifra d'affari annuale non supera i 100 000 EUR.

Tale cifra deve essere calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 4."

4. All'articolo 28g, l'articolo 21, paragrafo 1) è modificato nel modo seguente:

a) Alla lettera a) viene aggiunto il seguente comma:

"Ove un fornitore di servizi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), agendo con tutta la diligenza propria delle pratiche commerciali in un dato settore, abbia verificato, sulla base di una serie di dati coerenti da una fonte indipendente, in particolare mediante il numero individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), che il suo cliente è un soggetto passivo stabilito nella Comunità, gli Stati membri provvedono a esonerare tale fornitore dall'obbligazione tributaria, che passa in capo al destinatario del servizio."

b) La lettera b) è sostituita dal seguente testo:

"(b) Soggetti passivi destinatari di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 lettere e) e f) primo comma, secondo e terzo trattino, ovvero persone titolari di un numero di identificazione IVA all'interno del territorio del paese destinatario dei servizi di cui all'articolo 28b, punti C, D, E e F, ove tali servizi siano prestati da un soggetto passivo stabilito all'estero; tuttavia, fermo restando il terzo comma della lettera a), gli Stati membri possono richiedere che il fornitore dei servizi sia tenuto in solido al pagamento dell'imposta;

5. All'articolo 28h, l'articolo 22, paragrafo 1, è modificato come segue:

(a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"(a) Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento o la cessazione della propria attività in quanto soggetto passivo. Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri consentono che tali dichiarazioni vengano presentate tramite mezzi elettronici."

(b) Al paragrafo 1, viene aggiunto quanto segue:

"(f) Un soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità che fornisca servizi tramite mezzi elettronici come definito nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), terzo trattino, a persone che non siano soggetti passivi stabilite nella Comunità, in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 24, paragrafo 2a, ha l'obbligo di registrarsi ai fini IVA nello Stato membro destinatario delle prestazioni di servizi."

Sulla base di un rapporto della Commissione, il Consiglio riesaminerà questa posizione entro e non oltre il 31 dicembre 2003. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di adottare le modifiche necessarie.

(c) Il paragrafo 4, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"(a) Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, comunque non superiori a un anno. Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri consentono che tali dichiarazioni vengano presentate tramite mezzi elettronici."

(d) Il paragrafo 6, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"(a) Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve comportare altresì tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche. Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri consentono che tali dichiarazioni vengano presentate tramite mezzi elettronici."

6. Nell'allegato H, categoria 7, l'espressione "Ricezione di servizi radiotelevisivi" è sostituita da "Ricezione di servizi televisivi, ivi comprese le trasmissioni televisive ai sensi della direttiva CEE/89/552 e le trasmissioni radiofoniche".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2001, informandone la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta:

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 388/77/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) N. 218/92 del Consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)

Numero di riferimento del documento:

La Proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

La corretta applicazione dell'IVA alle transazioni che comportano la fornitura di prodotti in forma digitale su reti elettroniche presenta seri problemi, che si possono risolvere solo modificando le norme comunitarie sull'IVA, essenzialmente perché simili transazioni non sono mai state previste nel corso della stesura dell'attuale legislazione, come confermato dalle disposizioni vigenti. I problemi che ne conseguono sono due. Innanzitutto, è possibile una perdita di gettito che, benché oggi sia trascurabile, probabilmente aumenterà rapidamente. Il secondo aspetto, di rilevanza più immediata, è che le norme attuali sono discriminatorie nei confronti delle imprese UE, a favore degli operatori di paesi terzi, e potrebbero ostacolare lo sviluppo del commercio elettronico nella Comunità, poiché fanno sì che la maggior parte dei prodotti digitali venduti da fornitori europei siano tassati in Europa, anche se destinati a un cliente in un paese terzo, mentre gli stessi prodotti venduti a un consumatore finale europeo da un fornitore stabilito fuori dell'UE non sono soggetti a imposizione.

La proposta prevede la modifica delle disposizioni della sesta direttiva sull'IVA relative al luogo della prestazione di servizi, affinché i servizi prestati per via elettronica siano soggetti all'IVA nell'UE quando sono forniti per l'utilizzo nell'UE, e siano esenti da IVA quando sono forniti per l'utilizzo al di fuori dell'UE.

Le modifiche relative al luogo dell'imposizione sono collegate a una serie di misure di semplificazione e agevolazione volte ad assistere le imprese nell'adempimento dei propri obblighi fiscali. Per gli operatori, l'IVA è essenzialmente un'imposta basata sull'autoliquidazione e fortemente caratterizzata dall'adempimento volontario. Per questo motivo il sistema dev'essere il più possibile chiaro e lineare e le misure proposte sono state definite di conseguenza.

Non agire a questo stadio significherebbe perpetuare la discriminazione nei confronti delle imprese di commercio elettronico dell'UE resa possibile dalle disposizioni attuali.

L'impatto sulle imprese

2. Chi sarà interessato dalla proposta-

- quali settori commerciali- Probabilmente saranno interessate le imprese operanti nel commercio elettronico on-line che forniscono prodotti digitali.

- imprese di che dimensioni- (Qual è la concentrazione di piccole e medie imprese)- Saranno interessate imprese di tutte le dimensioni.

imprese che si trovano in particolari aree geografiche della Comunità- No.

3. Cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta-

Per quanto concerne le transazioni tra imprese (che rappresentano oltre il 90% del valore delle transazioni on-line) l'attuazione delle modifiche in questione non determinerà particolari problemi, poiché le implicazioni fiscali risultano a carico della società destinataria in base al principio dell'inversione dell'onere (o dell'autoliquidazione). Per quanto concerne le vendite a consumatori privati, i fornitori dell'UE dovrebbero già essere registrati ai fini IVA, per cui non dovranno adempiere a nuovi obblighi. Ai fini dell'attuazione delle modifiche nel rispetto dei parametri generali dell'attuale regime fiscale, tuttavia, sarà necessario che i fornitori extra-UE di tali servizi si registrino ai fini IVA e applichino l'IVA sulle proprie vendite a consumatori privati nell'UE.

4. Quali sono i probabili effetti economici della proposta-

- Sull'occupazione-

- Portando gli operatori dell'UE su un piano di parità, si incoraggerà la crescita del commercio elettronico all'interno della Comunità e di conseguenza anche le opportunità di occupazione.

- Sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese-

- I risultati possono solo essere positivi.

- Sulle competitività delle imprese-

- Le attuali disposizioni comportano notevoli svantaggi competitivi per le imprese dell'UE, in particolare quelle che effettuano forniture a consumatori privati o a clienti situati al di fuori dell'UE. La proposta è intesa a correggere questa situazione.

5. La proposta contiene misure che tengono conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese- (obblighi ridotti o diversi, ecc.)-

La proposta esenta espressamente i piccoli fornitori extra-UE (con una cifra d'affari nella Comunità inferiore a EUR100 000). Inoltre, le disposizioni relative alla registrazione ai fini IVA e alla presentazione delle dichiarazioni on-line offrono opportunità di risparmio che in proporzione incideranno maggiormente su tali imprese.

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e cenni sulle principali opinioni espresse.

La preparazione della proposta ha comportato ampie consultazioni con le imprese - direttamente con gli operatori interessati e attraverso le organizzazioni di categoria. L'elenco degli interlocutori supera le 100 voci, ma alcune delle organizzazioni che hanno fornito l'apporto più significativo sono Global Business Dialogue on Electronic Commerce (Dialogo globale tra imprese sul commercio elettronico), European Public Telecommunications Network Operators Association (Associazione europea degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione), Confédération Fiscale Européenne, Fédération des Experts Comptables Européens, International Communications Round Table (Tavola rotonda sulle comunicazioni internazionali), Federation of European Direct Marketing (Federazione europea della vendita diretta), UNICE, Eurocommerce, European Mortgage Federation, European Convergent Networks Association (Associazione europea reti convergenti), nonché vari gruppi ad hoc come il gruppo di studio sull'imposta sul commercio elettronico.

In sintesi, dalle reazioni emerge la convinzione che la proposta della Commissione vada nella direzione giusta, ma che l'applicazione delle misure previste debba essere semplificata il più possibile, riducendo al minimo gli obblighi burocratici.

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