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Document 32001L0004

Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Vedasi rettifica GU L 26 del 27/01/2001, pag.40)

GU L 22 del 24.1.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/4/oj

32001L0004

Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Vedasi rettifica GU L 26 del 27/01/2001, pag.40)

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2001 pag. 0017 - 0017


Direttiva 2001/41/CE del Consiglio

del 19 gennaio 2001

che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(3), in seguito denominata "sesta direttiva IVA", il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2000.

(2) Anche se l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto attualmente in vigore nei vari Stati membri, cui si aggiungono i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime, è opportuno tuttavia evitare, perlomeno nel periodo di attuazione di una nuova strategia di semplificazione e di modernizzazione della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA, quale è stata illustrata nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000, che divergenze sempre più marcate fra le aliquote normali dell'IVA applicate dagli Stati membri inducano squilibri strutturali nella Comunità e distorsioni di concorrenza in taluni settori dell'economia.

(3) Appare pertanto opportuno che l'attuale livello minimo del 15 % per l'aliquota normale sia conservato per un ulteriore periodo sufficientemente lungo al fine di consentire l'attuazione della citata strategia di semplificazione e di modernizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva IVA, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"3. a) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005 tale percentuale non può essere inferiore al 15 %.

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa all'unanimità il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Ringholm

(1) Parere del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 29 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/65/CE (GU L 269 del 21.10.2000 pag. 44).

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