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Document 62023TN0046

Causa T-46/23: Ricorso proposto il 6 febbraio 2023 –Kaili / Parlamento europeo, EPPO

GU C 112 del 27.3.2023, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/39


Ricorso proposto il 6 febbraio 2023 –Kaili / Parlamento europeo, EPPO

(Causa T-46/23)

(2023/C 112/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eva Kaili (Ixelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Procura europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del procuratore capo europeo del 15 dicembre 2022, recante la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare della ricorrente;

annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 10 gennaio 2023 di annunciare tale richiesta durante la sessione plenaria del Parlamento e di deferirla alla commissione giuridica;

condannare i convenuti al pagamento delle loro spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza del procuratore capo europeo a emettere l’atto impugnato: conformemente dalle disposizioni applicabili dell’articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo, nel momento in cui il procuratore capo europeo ha adottato la sua decisione del 15 dicembre 2022, solo gli Stati membri erano autorizzati a emettere una decisione siffatta. La decisione del 15 dicembre 2022 del procuratore capo europeo era pertanto viziata da incompetenza.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di due requisiti di forma sostanziale:

difetto di motivazione: il procuratore capo europeo non approfondisce se (i) sussista o meno un caso di flagrante delitto e (ii) se i privilegi e le immunità della ricorrente ostacolino o meno le indagini sulle presunte irregolarità;

violazione dei diritti della difesa: né il procuratore capo europeo, né il Presidente del Parlamento europeo hanno consentito alla ricorrente di ottenere copia dei documenti alla base delle loro decisioni. Inoltre, la ricorrente non è stata sentita prima dell’adozione degli atti impugnati.

3.

Terzo motivo, vertente sul difetto di sufficiente e adeguata motivazione, in violazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1) e/o sulla violazione delle disposizioni di tale regolamento sul principio di irretroattività.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio democratico e del diritto a un processo equo.


(1)  GU 2017, L 283, pag. 1.


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