EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62023CN0044
Case C-44/23 P: Appeal brought on 27 January 2023 by Kurdistan Workers’ Party (PKK) against the judgment of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) delivered on 30 November 2022 in joined Cases T-316/14 RENV and T-148/19, PPK v Council
Causa C-44/23 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2023 dal Kurdistan Workers’ Party (PKK) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022, cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, PKK / Consiglio
Causa C-44/23 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2023 dal Kurdistan Workers’ Party (PKK) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022, cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, PKK / Consiglio
GU C 112 del 27.3.2023, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/27 |
Impugnazione proposta il 27 gennaio 2023 dal Kurdistan Workers’ Party (PKK) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022, cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, PKK / Consiglio
(Causa C-44/23 P)
(2023/C 112/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kurdistan Workers’ Party (in prosieguo: il «PKK») (rappresentanti: A. M. van Eik, T. Buruma, advocates)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni della ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 nelle cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19 nella misura in cui essa concerne il rigetto dei ricorsi di annullamento proposti contro il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio (1), del 26 marzo 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio (2), del 31 luglio 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio (3), del 21 dicembre 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio (4), del 12 luglio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio (5), del 27 gennaio 2017, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio (6), del 4 agosto 2017, la decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio (7), dell'8 gennaio 2019, e la decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio (8), dell'8 agosto 2019 nella parte in cui riguardano il PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. KONGRA-GEL); |
— |
statuire definitivamente sulle controversie oggetto della presente impugnazione e annullare questi regolamenti di esecuzione e decisioni nella parte in cui riguardano il PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. KONGRA-GEL); |
— |
condannare il Consiglio alle spese del ricorrente derivanti dalla presente impugnazione e dalle cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, oltre a interessi. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia errato nella sentenza impugnata quanto ai seguenti punti:
I. |
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune (9) 2001/931 (in prosieguo: la «PC 931») con riferimento in particolare all’interpretazione data ai «fini» da essa perseguiti e alla sua applicazione alla causa. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della PC 931 doveva essere respinto. |
II. |
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il Consiglio potesse fondarsi sull’ordinanza del Ministro dell’interno del Regno Unito del 29 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione del Regno Unito del 2001») ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione PC 931, poiché non è chiaro se gli eventi menzionati nella motivazione in connessione alla decisione del Regno Unito del 2001 siano alla base della decisione del Regno Unito del 2001, tali eventi sono superati e non giustificano la conclusione che il ricorrente fosse un gruppo terroristico ai sensi dell’articolo. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 1, paragrafo 4, della PC 931, nella misura in cui gli atti impugnati si basano sulla decisione del Regno Unito del 2001, doveva essere respinto. |
III. |
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il riesame del Consiglio fosse conforme agli obblighi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, della PC 931, che esso fosse stato condotto in debita forma e che il motivo del ricorrente, secondo il quale l’articolo 1, paragrafo 6, era stato stato violato dal Consiglio, doveva essere respinto con riguardo alle misure adottate tra il 2015 e il 2017 e alle decisioni del 2019. |
IV. |
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto concerne il principio di proporzionalità e lo avrebbe erroneamente applicato nella causa di specie. |
V. |
Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il Consiglio avesse rispettato l’obbligo di motivazione. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 (GU 2015, L 206, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 (GU 2015, L 334, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU 2016, L 188, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (GU 2017, L 23, pag. 3).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (GU 2017, L 204, pag. 3).
(7) Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU 2019, L 6, pag. 6).
(8) Decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2019/25 (GU 2019, L 209, pag. 15).
(9) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).