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Document 62023CN0044

Causa C-44/23 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2023 dal Kurdistan Workers’ Party (PKK) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022, cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, PKK / Consiglio

GU C 112 del 27.3.2023, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/27


Impugnazione proposta il 27 gennaio 2023 dal Kurdistan Workers’ Party (PKK) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022, cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, PKK / Consiglio

(Causa C-44/23 P)

(2023/C 112/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kurdistan Workers’ Party (in prosieguo: il «PKK») (rappresentanti: A. M. van Eik, T. Buruma, advocates)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 nelle cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19 nella misura in cui essa concerne il rigetto dei ricorsi di annullamento proposti contro il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio (1), del 26 marzo 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio (2), del 31 luglio 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio (3), del 21 dicembre 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio (4), del 12 luglio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio (5), del 27 gennaio 2017, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio (6), del 4 agosto 2017, la decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio (7), dell'8 gennaio 2019, e la decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio (8), dell'8 agosto 2019 nella parte in cui riguardano il PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. KONGRA-GEL);

statuire definitivamente sulle controversie oggetto della presente impugnazione e annullare questi regolamenti di esecuzione e decisioni nella parte in cui riguardano il PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. KONGRA-GEL);

condannare il Consiglio alle spese del ricorrente derivanti dalla presente impugnazione e dalle cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, oltre a interessi.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia errato nella sentenza impugnata quanto ai seguenti punti:

I.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune (9) 2001/931 (in prosieguo: la «PC 931») con riferimento in particolare all’interpretazione data ai «fini» da essa perseguiti e alla sua applicazione alla causa. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della PC 931 doveva essere respinto.

II.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il Consiglio potesse fondarsi sull’ordinanza del Ministro dell’interno del Regno Unito del 29 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione del Regno Unito del 2001») ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione PC 931, poiché non è chiaro se gli eventi menzionati nella motivazione in connessione alla decisione del Regno Unito del 2001 siano alla base della decisione del Regno Unito del 2001, tali eventi sono superati e non giustificano la conclusione che il ricorrente fosse un gruppo terroristico ai sensi dell’articolo. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 1, paragrafo 4, della PC 931, nella misura in cui gli atti impugnati si basano sulla decisione del Regno Unito del 2001, doveva essere respinto.

III.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il riesame del Consiglio fosse conforme agli obblighi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, della PC 931, che esso fosse stato condotto in debita forma e che il motivo del ricorrente, secondo il quale l’articolo 1, paragrafo 6, era stato stato violato dal Consiglio, doveva essere respinto con riguardo alle misure adottate tra il 2015 e il 2017 e alle decisioni del 2019.

IV.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto concerne il principio di proporzionalità e lo avrebbe erroneamente applicato nella causa di specie.

V.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il Consiglio avesse rispettato l’obbligo di motivazione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 (GU 2015, L 206, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 (GU 2015, L 334, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU 2016, L 188, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (GU 2017, L 23, pag. 3).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (GU 2017, L 204, pag. 3).

(7)  Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU 2019, L 6, pag. 6).

(8)  Decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2019/25 (GU 2019, L 209, pag. 15).

(9)  Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).


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