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Document 62022CN0778
Case C-778/22, flightright: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Hamburg (Germany) lodged on 22 December 2022 — flightright GmbH v TAP Portugal
Causa C-778/22, flightright: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 22 dicembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal
Causa C-778/22, flightright: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 22 dicembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal
GU C 112 del 27.3.2023, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 22 dicembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal
(Causa C-778/22, flightright)
(2023/C 112/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
Attrice: flightright GmbH
Convenuta: TAP Portugal
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo è tenuto proporre a un passeggero, che abbia perso un volo in coincidenza a causa di una circostanza eccezionale, il primo trasporto sostitutivo possibile (un collegamento di transito senza «check-through»), con il quale i passeggeri raggiungono la destinazione 5 ore e 15 minuti prima rispetto a un volo diretto successivo il giorno dopo, ma pur sempre con un ritardo di 18 ore e 15 minuti, e con il quale i passeggeri devono inoltre prendere tre voli anziché un volo diretto nonché, in entrambi gli aeroporti di transito, recuperare i bagagli, lasciare l’area di sicurezza, effettuare nuovamente il check-in e registrare i bagagli per ciascuno dei nuovi voli due ore prima dell’orario di partenza previsto e infine passare il controllo di sicurezza, laddove due di tali voli sono operati da compagnie aeree nazionali brasiliane, una delle quali è una compagnia cosiddetta «low-cost».
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).