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Document 62022CN0778

Causa C-778/22, flightright: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 22 dicembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal

GU C 112 del 27.3.2023, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 22 dicembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal

(Causa C-778/22, flightright)

(2023/C 112/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Attrice: flightright GmbH

Convenuta: TAP Portugal

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo è tenuto proporre a un passeggero, che abbia perso un volo in coincidenza a causa di una circostanza eccezionale, il primo trasporto sostitutivo possibile (un collegamento di transito senza «check-through»), con il quale i passeggeri raggiungono la destinazione 5 ore e 15 minuti prima rispetto a un volo diretto successivo il giorno dopo, ma pur sempre con un ritardo di 18 ore e 15 minuti, e con il quale i passeggeri devono inoltre prendere tre voli anziché un volo diretto nonché, in entrambi gli aeroporti di transito, recuperare i bagagli, lasciare l’area di sicurezza, effettuare nuovamente il check-in e registrare i bagagli per ciascuno dei nuovi voli due ore prima dell’orario di partenza previsto e infine passare il controllo di sicurezza, laddove due di tali voli sono operati da compagnie aeree nazionali brasiliane, una delle quali è una compagnia cosiddetta «low-cost».


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


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