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Document 62021CA0560

Causa C-560/21: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 38, paragrafo 3 – Responsabile della protezione dei dati – Divieto di rimozione dalle sue funzioni per l’adempimento dei propri compiti – Requisito di indipendenza funzionale – Normativa nazionale che vieta la rimozione di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa]

GU C 112 del 27.3.2023, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

(Causa C-560/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 38, paragrafo 3 - Responsabile della protezione dei dati - Divieto di rimozione dalle sue funzioni per l’adempimento dei propri compiti - Requisito di indipendenza funzionale - Normativa nazionale che vieta la rimozione di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa)

(2023/C 112/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZS

Convenuta: Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Dispositivo

L’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possa rimuovere il responsabile della protezione dei dati, che sia suo dipendente, solo per giusta causa, anche se la rimozione non è connessa all’adempimento dei compiti di tale responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


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