EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0342

Causa C-342/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 — Commissione europea/Repubblica slovacca [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone della Slovacchia – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento di tali valori limite «il più breve possibile» – Misure appropriate]

GU C 112 del 27.3.2023, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/2


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-342/21) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e persistente dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone della Slovacchia - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento di tali valori limite «il più breve possibile» - Misure appropriate)

(2023/C 112/02)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: S. Ondrášiková, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica slovacca non ha adempiuto:

agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI di quest’ultima, superando il valore limite giornaliero applicabile alle microparticelle (PM10) in modo sistematico e persistente dal 2005 fino al 2019 incluso, ad eccezione del 2016, nella zona SKBB01, regione di Banská Bystrica, e, ad eccezione degli anni 2009, 2015 e 2016, nell’agglomerato SKKO01.1, Košice, e

in tale zona e in tale agglomerato, come nella zona SKKO02, regione di Kosiče, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV di quest’ultima, non prevedendo misure appropriate nei suoi piani relativi alla qualità dell’aria affinché il periodo di superamento di tale valore limite fosse il più breve possibile.

2)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


Top