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Document 62022TN0466

Causa T-466/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

GU C 359 del 19.9.2022, p. 89–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/89


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-466/22)

(2022/C 359/108)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute alla ricorrente in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’Accordo di prestito «Water Supply Deir Ez Zor Region» n. 80310 (in prosieguo: l’«accordo di prestito») dal 25 agosto 2017, che ammontano a:

EUR 363 150,97, ossia l’importo dovuto alla ricorrente alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 301 679,16; agli interessi pari a EUR 34 100,36 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a EUR 27 371,45.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale dello 3,5 % (350 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 25 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito.


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