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Document 62022TN0388

Causa T-388/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA

GU C 359 del 19.9.2022, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/76


Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA

(Causa T-388/22)

(2022/C 359/95)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APO) (Tessalonicco, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare infondata la pretesa della convenuta, contenuta nella nota di addebito n. 3242201592/28.1.2022, secondo cui la ricorrente dovrebbe restituire parte della sovvenzione ricevuta per il progetto MINATRAN, per un importo di EUR 184 224,21, e dichiarare che tale importo corrisponde a spese ammissibili

condannare l'ERCEA a restituire all'APT la somma di EUR 184 224,21, in quanto indebitamente versata, oltre agli interessi di mora; e

condannare l'ERCEA alle spese dell’APT.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contesta la nota di addebito emessa dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) in relazione all'attuazione del progetto MINATRAN. Con tale nota di addebito, l'ERCEA ha chiesto che l'APT rimborsasse l'importo di EUR 184 224,21, corrispondente a una parte della sovvenzione ricevuta per il progetto MINATRAN e a un pagamento forfettario all'ERCEA.

In questo contesto, l'APT chiede al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 272 del TFUE, di dichiarare che il suddetto importo contestato dall'ERCEA corrisponde a spese ammissibili e che l'ERCEA deve rimborsarlo all'APT come pagamento indebito.

L'APT sostiene che:

1.

In primo luogo, ERCEA, per contestare i costi dichiarati per i ricercatori internazionali come non ammissibili, si basa su affermazioni del tutto infondate e non provate. Di conseguenza, la richiesta dell'ERCEA di EUR 184 224,21, relativa alle spese di personale e di viaggio, ai costi indiretti e all'imposizione di un'indennità forfettaria, è infondata. Inoltre, l'ammissibilità dei costi è dimostrata anche dalle prove presentate dall’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.

2.

In secondo luogo, chiedendo il rimborso della somma di EUR 184 224,21sulla base di documenti e informazioni incompleti e inattendibili, l’ERCEA è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della Carta, da un lato, violando il diritto dell'APT di essere ascoltato e, dall'altro, impedendo all'APT di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva.

3.

In terzo luogo, l'ERCEA ha violato il principio dell'esecuzione in buona fede dei contratti.


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