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Document 62020TA0165

Causa T-165/20: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — JC / EUCAP Somalia («Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale d’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio ad un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale»)

GU C 359 del 19.9.2022, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/61


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — JC / EUCAP Somalia

(Causa T-165/20) (1)

(«Clausola compromissoria - Agente contrattuale internazionale d’EUCAP Somalia - Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune - Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova - Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Invio ad un indirizzo incompleto - Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale - Determinazione del diritto applicabile - Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro - Nullità della clausola di prova - Notifica irregolare del preavviso - Indennità compensativa di preavviso - Pagamento retroattivo della retribuzione - Domanda riconvenzionale»)

(2022/C 359/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JC (rappresentante: A. Van Himst, avvocato)

Convenuta: EUCAP Somalia (rappresentante: E. Raoult, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 272 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, di dichiarare nulla la lettera del 4 novembre 2019 e la lettera del 3 dicembre 2019 con cui EUCAP Somalia gli ha notificato la decisione di risolvere il suo contratto di lavoro e, se necessario, la decisione del 24 gennaio 2020 con cui ha respinto il suo ricorso interno non disciplinare contro la decisione di risolvere il suo contratto di lavoro come notificato con lettera del 3 dicembre 2019 e, dall’altro, che l'EUCAP Somalia sia condannata a versargli retroattivamente la sua retribuzione fino alla data di risoluzione definitiva, regolare e legale del loro rapporto contrattuale di lavoro.

Dispositivo

1)

La notifica del preavviso contenuto nella lettera del 4 novembre 2019 è nulla.

2)

La risoluzione del contratto stipulato tra EUCAP Somalia e JC il 21 agosto 2019 è regolare, valida ed opponibile a quest'ultimo in data 5 dicembre 2019 e prende definitivamente effetto al termine del periodo di preavviso di un mese a partire dal 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 18.1 di tale contratto.

3)

EUCAP Somalia è condannata a versare a JC, da un lato, una somma corrispondente alla sua retribuzione, come definita all'articolo 12.2 di tale contratto, escluse le indennità giornaliere di cui all'articolo 15 del contratto, per il periodo compreso tra il 26 novembre e l'8 dicembre 2019 incluso e, dall'altro, una somma corrispondente a un mese di indennità compensativa del preavviso pari a tale retribuzione, per il periodo compreso tra il 9 dicembre 2019 e il 9 gennaio 2020, e tali somme sono maggiorate degli interessi al tasso legale in applicazione del diritto belga.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La domanda riconvenzionale di EUCAP Somalia è respinta.

6)

EUCAP Somalia è condannata alle spese.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2021.


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