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Document 62022CN0392

Causa C-392/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 15 giugno 2022 — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

GU C 359 del 19.9.2022, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 15 giugno 2022 — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-392/22)

(2022/C 359/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento di Dublino (1), alla luce dei considerando 3, 32 e 39 e in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato e applicato nel senso che il principio di fiducia interstatale non è divisibile, cosicché violazioni gravi e sistematiche del diritto dell’Unione che vengono commesse dallo Stato membro eventualmente competente prima del trasferimento nei confronti di cittadini di paesi terzi che non sono (ancora) rimpatriati [in base al sistema] di Dublino ostano in senso assoluto al trasferimento a detto Stato membro.

2)

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, laddove lo Stato membro eventualmente competente violi il diritto dell’Unione in modo grave e strutturale, lo Stato membro che effettua il trasferimento non può fondarsi sul principio di fiducia interstatale, ma deve eliminare ogni dubbio o dimostrare che, dopo il trasferimento, il richiedente non verrà a trovarsi in una situazione in contrasto con l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Con quali mezzi di prova il richiedente possa suffragare i suoi argomenti che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino osta al suo trasferimento e quale livello probatorio sia applicabile al riguardo. Se allo Stato membro che effettua il trasferimento, in considerazione del rinvio all’acquis dell’Unione nel preambolo del regolamento di Dublino, incomba un dovere di cooperazione e/o di accertamento [quanto alla situazione cui il ricorrente va incontro], oppure, in caso di violazioni gravi e strutturali di diritti fondamentali nei confronti di cittadini di paesi terzi, se debbano essere ottenute dallo Stato membro competente garanzie individuali che dopo il trasferimento saranno rispettati i diritti fondamentali del richiedente. Se la risposta a questa domanda sarebbe diversa nel caso in cui il richiedente si trovi in difficoltà a presentare la prova, laddove non sia in grado di avvalorare con documenti le sue dichiarazioni coerenti e dettagliate, laddove ciò, in considerazione della natura delle dichiarazioni, non possa pretendersi.

4)

Se la risposta alle questioni precedenti al punto III sia diversa qualora il richiedente dimostri che non sarà possibile e/o efficace presentare denunce alle autorità e/o presentare ricorsi.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).


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