EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0377

Causa C-377/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 giugno 2022 — LR / Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

GU C 359 del 19.9.2022, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 giugno 2022 — LR / Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

(Causa C-377/22)

(2022/C 359/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: LR

Resistenti: Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

Questione pregiudiziale

Ferma restando la valutabilità dei servizi maturati dalla parte ricorrente nel Regno Unito ai sensi del diritto comunitario, nonostante l’intervenuto recesso di quest’ultimo dalla sua partecipazione all’Unione Europea, se l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo n. 492/2011 (1) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella prevista dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2019, ai sensi della quale, per la partecipazione al concorso straordinario per l’arruolamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria italiana, sia ritenuto valido esclusivamente il servizio non di ruolo prestato dai candidati presso scuole secondarie statali nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi europei, considerata la peculiare finalità della procedura in questione di contrastare il fenomeno del precariato nazionale, e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte adita astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all’anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere.


(1)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).


Top