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Document 62021CB0133

Causa C-133/21: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Efeteio Athinon — Grecia) — VP, CX, RG, TR, e a. / Elliniko Dimosio (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d'opera a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato – Assenza di giustificazione – Nozione di «ragioni oggettive»)

GU C 359 del 19.9.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/14


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Efeteio Athinon — Grecia) — VP, CX, RG, TR, e a. / Elliniko Dimosio

(Causa C-133/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico - Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d'opera a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato - Assenza di giustificazione - Nozione di «ragioni oggettive»)

(2022/C 359/17)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Athinon

Parti

Ricorrenti: VP, CX, RG, TR, e a.

Convenuto: Elliniko Dimosio

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un lavoratore a tempo determinato il cui contratto sia qualificato come locazione d'opera non ha diritto a percepire una retribuzione equivalente a quella versata a un lavoratore a tempo indeterminato in base al rilievo secondo cui ha eseguito il suo lavoro nel contesto di un contratto a tempo determinato essendo a conoscenza del fatto che tale contratto era inteso a rispondere a esigenze permanenti e stabili del suo datore di lavoro.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


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