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Document 62020CB0288

Causa C-288/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judiciaire — Bobigny — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta estera (franco svizzero) – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Articolo 4, paragrafo 2 – Requisiti di intelligibilità e di trasparenza – Onere della prova – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale]

GU C 359 del 19.9.2022, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judiciaire — Bobigny — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD

(Causa C-288/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Contratto di mutuo espresso in valuta estera (franco svizzero) - Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio - Articolo 4, paragrafo 2 - Requisiti di intelligibilità e di trasparenza - Onere della prova - Articolo 3, paragrafo 1 - Significativo squilibrio - Articolo 5 - Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale)

(2022/C 359/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Judiciaire — Bobigny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BNP Paribas Personal Finance SA

Convenuto: ZD

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, comprende le clausole del contratto di mutuo, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, in quanto tali clausole stabiliscono un elemento essenziale che caratterizza detto contratto.

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.

3)

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a che l’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, gravi sul consumatore.

4)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza previsione di un massimale, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


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