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Document 62021CA0168

Causa C-168/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di KL (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità del fatto – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di proporzionalità dei reati e delle pene)

GU C 359 del 19.9.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di KL

(Causa C-168/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 2, paragrafo 4 - Condizione della doppia incriminabilità del fatto - Articolo 4, punto 1 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione - Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione - Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio di proporzionalità dei reati e delle pene)

(2022/C 359/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

KL

con l’intervento di: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.

2)

L’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.


(1)  GU C 228 del 14.6.2021.


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