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Document 62015TN0618

Causa T-618/15: Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — Voigt/Parlamento

GU C 106 del 21.3.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/35


Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — Voigt/Parlamento

(Causa T-618/15)

(2016/C 106/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Udo Voigt (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rifiuto, espresso dal presidente del Parlamento europeo, di mettere a disposizione i locali del Parlamento europeo per la conferenza stampa del ricorrente, prevista per il 16 giugno 2015;

annullare il divieto di accesso all’edificio espresso dal presidente del Parlamento europeo nei confronti dei partecipanti russi alla conferenza del 16 giugno 2015;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei trattati.

Il ricorrente sostiene che il divieto di utilizzo dello spazio richiesto nonché la decisione di divieto di accesso all’edificio nei confronti dei partecipanti russi abbiano determinato una violazione dei trattati o più precisamente delle norme applicabili in attuazione degli stessi.

Il ricorrente sostiene di aver diritto, in base alla regolamentazione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 4 luglio 2005 relativa alle riunioni dei gruppi politici, alla messa a disposizione dei locali richiesti. Secondo il ricorrente non sussistevano ragioni eccezionali di rifiuto, in quanto nel momento in questione i locali non sarebbero stati occupati e la conferenza stampa programmata non avrebbe costituito un rischio né per la sicurezza né per il funzionamento del Parlamento. In tal modo sarebbe stato violato il diritto del ricorrente a dare informazioni sul proprio lavoro parlamentare.

Secondo il ricorrente, il divieto di accesso all’edificio, pronunciato nei confronti degli ospiti russi, viola il divieto di discriminazione fondata sull’origine etnica e sulla nazionalità (articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

2.

Secondo motivo, vertente sull’abuso del potere discrezionale.

Il ricorrente sostiene che la condotta del presidente del Parlamento europeo è manifestamente caratterizzata da mero arbitrio e si pone in netto contrasto con il divieto di discriminazione di diritto primario.


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