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Document 62014CA0375

Causa C-375/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone — Italia) — procedimento penale a carico di: Rosanna Laezza (Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse — Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto — Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità)

GU C 106 del 21.3.2016, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone — Italia) — procedimento penale a carico di: Rosanna Laezza

(Causa C-375/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse - Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto - Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità))

(2016/C 106/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Frosinone

Parti

Parte nel procedimento penale principale: Rosanna Laezza

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


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