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Document 62012TN0003

Causa T-3/12: Ricorso proposto il 3 gennaio 2012 — Kreyenberg/UAMI — Commissione (MEMBER OF €e euro experts)

GU C 65 del 3.3.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/18


Ricorso proposto il 3 gennaio 2012 — Kreyenberg/UAMI — Commissione (MEMBER OF €e euro experts)

(Causa T-3/12)

2012/C 65/35

Lingua in cui è redatto il ricorso: tedesco

Parti

Ricorrente: Heinrich Kreyenberg (Ratingen, Germania) (rappresentante: avv. J. Krenzel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 ottobre 2011 nel procedimento R 1804/2010-2 e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo, contenente gli elementi verbali «MEMBER OF €e euro experts», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 e 45

Titolare del marchio comunitario: Il ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Commissione europea

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per un asserito rischio di confusione sulla qualità dei prodotti e servizi contrassegnati dal marchio, nonché violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento per l’asserita individuazione, nel marchio, di un’imitazione dal punto di vista araldico della bandiera europea depositata presso l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), ai sensi dell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, con il n. 3556 (circula number), e violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del predetto regolamento per la monopolizzazione attraverso il marchio del ricorrente del simbolo «€» precisato graficamente dalla Commissione nella sua comunicazione COM(97) 418 def.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe una riproduzione identica del segno ufficiale «€», necessaria l’applicazione di detto articolo e, in subordine, ricorrerebbe in ogni caso la disposizione derogatoria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Parigi, poiché il pubblico non presumerebbe che il marchio figurativo del ricorrente sia collegato all’Unione monetaria europea (o all’Unione europea), nonché, in subordine, violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), del medesimo regolamento, in quanto nella sua domanda di dichiarazione di nullità la Commissione europea ha fatto valere espressamente la lettera c), cosicché la domanda di dichiarazione di nullità potrebbe essere soltanto considerata non corretta, e la deduzione del motivo di impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), avvenuta per la prima volta nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, dovrebbe essere considerata tardiva e irricevibile.


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