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Document 62012CN0013
Case C-13/12 P: Appeal brought on 10 January 2012 by Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 25 October 2011 in Case T-190/08: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) v Council of the European Union
Causa C-13/12 P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2012 da Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2011 , causa T-190/08, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell'Unione europea
Causa C-13/12 P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2012 da Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2011 , causa T-190/08, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell'Unione europea
GU C 65 del 3.3.2012, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/10 |
Impugnazione proposta il 10 gennaio 2012 da Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2011, causa T-190/08, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-13/12 P)
2012/C 65/19
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (rappresentanti: P. Vander Schueren, advocate, N. Mizulin, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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dichiarare l’impugnazione fondata e annullare integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la condanna alle spese; |
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statuire definitivamente sulla controversia, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, e annullare il regolamento (1) impugnato nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e |
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condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti sia in primo grado sia nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
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Le ricorrenti sostengono che il Tribunale (i) ha snaturato gli elementi di prova rilevanti e, in ogni caso, non ha adeguatamente motivato la sua decisione relativa all’utilizzo di un margine di profitto fittizio nella determinazione del prezzo all’esportazione. |
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Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale (ii) è incorso in un errore di diritto nel concludere che l’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) autorizzava una discriminazione nei confronti delle ricorrenti; (iii) è incorso in un errore di diritto nella valutazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, paragrafo 7, e 8, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base (2) e nella valutazione del principio del rispetto dei diritti della difesa; (iv) ha valutato erroneamente l’importanza delle garanzie procedurali e dei pertinenti doveri delle Istituzioni nell’ambito dei procedimenti amministrativi nelle cause in materia di antidumping e (v) ha snaturato i fatti relativi all’impegno offerto dalle ricorrenti e a quello offerto da un altro produttore, pervenendo quindi, su tale punto, a una conclusione erronea che inficia la legittimità della sentenza impugnata. |
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Infine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale (vi) ha interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base e la metodologia applicata per determinare il notevole pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione nelle cause in materia di antidumping; (vii) ha interpretato erroneamente il nesso di causalità a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e (viii) ha interpretato erroneamente l’obbligo di motivazione imposto alle Istituzioni in relazione alla determinazione del pregiudizio nelle cause in materia di antidumping. |
(1) Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6)
(2) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).