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Document 62010TN0187
Case T-187/10: Action brought on 23 April 2010 — Emram v OHIM — Guccio Gucci (G)
Causa T-187/10: Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Emram/UAMI — Guccio Gucci (G)
Causa T-187/10: Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Emram/UAMI — Guccio Gucci (G)
GU C 179 del 3.7.2010, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/43 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2010 — Emram/UAMI — Guccio Gucci (G)
(Causa T-187/10)
(2010/C 179/76)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Maurice Emram (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. M. Benavï)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guccio Gucci Spa (Firenze, Italia)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione dell'UAMI, R 1281/2008-1; |
— |
rigettare l'opposizione al deposito del marchio G line n. 2421402, della Società Gucci SpA; |
— |
di conseguenza condannare l'UAMI alle spese; |
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e la Società Gucci SpA alle spese del procedimento innanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «G» per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25 — domanda n. 2 421 402
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Guccio Gucci SpA
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali «G» per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e diniego di registrazione del marchio richiesto
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8 e 75, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 8 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso non avrebbe applicato correttamente le disposizioni legislative vigenti in materia e avrebbe proceduto ad un'analisi superficiale degli elementi dedotti dal ricorrente.